Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15348 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30213-2019 proposto da:

CART. & BIT SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CORSO ITALIA, 97,

presso lo studio dell’avvocato FLAVIO DE BATTISTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO MARIANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N.

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1291/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1 La soc. Cart. & Bit Service proponeva impugnazione avverso l’avviso di accertamento, notificato in data 25/6/2014, con il quale l’Ufficio, all’esito del pvc del 15/7/2013, determinava la maggiore imposta IRES per l’anno 2009 per effetto del disconoscimento della variazione in diminuzione di Euro 120.000,00 e dell’ammortamento dei beni e del mancato versamento della ritenuta di acconto ai compensi erogati in favore dell’amministratore unico M.G..

2. La CTP rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado, ritenendo fondato l’avviso di accertamento dell’Ufficio.

3 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo denuncia la contribuente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 44,45 e 46, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle sottese all’impugnato avviso di accertamento con impegno a rinunciare al giudizio per cui alla data dell’udienza di discussione davanti alla CTR il debito risultava estinto con la conseguenza che i giudici di secondo grado avrebbero dovuto emettere sentenza di cessazione della materia del contendere per rinuncia agli atti.

1.1 Con il secondo motivo deduce il ricorrente la violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente statuito la condanna dell’appellante alla spese invece di pronunciare la compensazione delle spese per intervenuta cessazione della materia del contendere.

2. Il primo motivo è in primo luogo inammissibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, in quanto difetta di autosufficienza, non avendo la contribuente nè prodotto nè riportato nel ricorso il contenuto della domanda di accesso alla definizione agevolata, impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione della stessa.

2.1 In ogni caso il motivo è infondato

2.2 Secondo quanto affermato dalla stessa contribuente le cartelle “rottamate ” ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, si riferivano anche alla quota di due terzi delle somme oggetto dell’avviso di accertamento avviate alla riscossione per effetto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, lett. a), sicchè non poteva essere dichiarata cessata la materia del contendere in quanto residuava l’importo di un terzo dell’atto impositivo.

2.3 Nè, come riconosciuto dalla stessa contribuente, Cart. e Bit Service srl ha provveduto, nelle more del giudizio di secondo grado, ad aderire al condono previsto per liti giudiziali dal D.L. n. 119 del 2018 chiedendo la sospensione del processo di appello.

3 I secondo motivo è parimenti infondato.

3.1 Risulta che la CTR abbia esaminato nel merito i motivi di appello fatti valere dalla contribuente ritenendoli infondati. 3.2 Correttamente, quindi, in applicazione del principio della soccombenza, l’appellante è stato condannato alla refusione delle spese di lite.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso,

– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300 per compensi oltre spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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