Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15347 del 25/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 25/07/2016), n.15347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.G., elett.te dom.to in Roma, alla via G. Cesare 14 A/4,

presso lo studio dell’avv. Gabriele Pafundi, rapp.to e difeso

dall’avv. Testa Gianantonio, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrale, in persona del legale reppst pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per

legge;

– cpontroricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 18/2/2014, depositata l’8/4/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 3/2/2016 dal Dott. Marcello Iacobellis.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.G. contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Irpef, Irap ed Iva relative all’anno 2006. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente (“perchè non viene effettuata alcuna censura alla sentenza opposta essendosi limitato il contribuente a “copiare” pedissequamente il ricorso proposto in primo grado”) contro la sentenza della CTP di Sondrio n. 4/3/13 che ne aveva respinto il ricorso. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’udienza del 17/2/2016 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione alle parti costituite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è intempestivo in quanto notificato 1’8/1/2015, oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. dal deposito della sentenza della CTR. Consegue da quanto sopra la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titola di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA