Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15347 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15347 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 6135-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, Agente della Riscossione per la
Provincia di Avellino, in persona del Responsabile, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11, presso ASSONIME,
presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA, rappresentata e
difesa dall’avvocato VALERIO FREDA giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
D’AVANZO NATALE DVNNTL77M31A508H;
– intimato avverso la sentenza n. 221/2/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE

KCUPe? P- 0
SPE
t) A4 A-7`•

Data pubblicazione: 21/07/2015

DISTACCATA di SALERNO del 7/06/2012, depositata il
06/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

.

Ric. 2013 n. 06135 sez. MT – ud. 07-05-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Napoli ha dichiarato inammisibile l’appello di “Equitalia Sud spa”
appello proposto contro la sentenza n.366/04/2010 della CTP di Avellino che aveva
accolto il ricorso di D’Avanzo Natale- ed ha così confermato l’annullamento delle 8
intimazioni di pagamento emesse

dalla concessionaria a seguito dell’omesso

pagamento delle somme portate da altrettante cartelle.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che “la notifica dell’appello è
avvenuta mediante Poste Private (Postaway sas di Guido Cantelmo —AV-)” e
significando la propria adesione all’indirizzo di legittimità espresso da Cass. Sez. I
n.20440/06 secondo il quale, allorquando l’Amministrazione si avvalga del servizio
postale per la notificazione, essa è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione
degli atti giudiziari a mezzo posta dettate dalla legge n.890/1982 ed i relativi
adempimenti non possono formare oggetto della concessione a privati, come previsto
per alcuni servizi postali, essendo riservati per legge all’amministrazione postale tutti
gli adempimenti del procedimento di notificazione, dall’accettazione, al recapito, alla
spedizione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandata che (munito del bollo
dell’ufficio postale recante la data dello stesso giorno della consegna) costituisce
prova dell’eseguita notificazione. Alla stregua di questo principio ed in
considerazione dell’art.4 comma 5 del D.Lgs. n.261/1999 (che continua a riservare in
via esclusiva al “fornitore del servizio universale” gli invii raccomandati attinenti alle
procedure amministrative e giudiziarie”), la CTR ha ritenuto che “la notificazione
affidata all’agenzia privata si deve considerare giuridicamente inesistente e come
omessa”.
3

letti gli atti depositati,

La concessionaria ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione (il primo centrato sulla
violazione degli art.3, 7, 8 e 14 del D.Lgs.261 del 1999, dell’art.149 cpc in combinato
disposto con gli art.1, 16, 20 e 53 del D.Lgs.546/1992) la parte ricorrente —dopo avere
evidenziato che il plico era stato “affidato in prima battuta all’Agenzia privata, ma da
quest’ultima delegata all’Ente poste che ha finito per curarne in concreto sia la
spedizione che la consegna” (a tal proposito indicando il luogo ed il tempo di
produzione della documentazione comprovante) e dopo avere evidenziato che la
certificazione dell’avvenuta consegna del plico in data 4.1.2011 doveva considerarsi
idonea a comprovare il rispetto del termine lungo di impugnazione (atteso che la
sentenza di primo grado era stata depositata il 5.7.2010), senza necessità di fare
riferimento alla data dell’affidamento del plico all’agente notificante- si è doluta
dell’erronea applicazione alla specie di causa del principio di diritto pronunciato dalla
Suprema Corte in riferimento a fattispecie del tutto diverse, nelle quali il
procedimento di notificazione era stato integralmente portato a compimento da un
ente privato; si è doluta ancora di vizio della motivazione, in riferimento al
superficiale apprezzamento dei fatti compiuto dal giudicante il quale si è limitato a
rilevare la fase dell’affidamento del plico alla privata agenzia, senza considerare che
la procedura di notificazione aveva avuto lo sviluppo dianzi descritto e perciò che la
consegna del plico era stata certificata dall’Ente Poste secondo la regola prevista per
gli invii raccomandati.
I due motivi di impugnazione (tra loro strettamente correlati e da esaminarsi
congiuntamente) appaiono fondati e da accogliersi.
Premesso che le allegazioni in punto di fatto contenute nel ricorso introduttivo di
questo giudizio appaiono idoneamente rispettose del canone di autosufficienza,
sicchè non può che muoversi dalla corrispondenza al vero degli antefatti delineati nei
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capi che precedono, necessita qui evidenziare che il principio di diritto valorizzato dal
giudice del merito (e recentemente ribadito anche da Cass. Sez. 6 – 1, Sentenza n.
2035 del 30/01/2014) muove dalla premessa che “l’incaricato di un servizio di posta
privata non riveste, a differenza dell’agente del fornitore servizio postale universale,
la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di

Per effetto di ciò, la riserva in via esclusiva che l’art.4 comma 5 del D.Lgs.
n.261/1999 continua a mantenere a favore del “fornitore del servizio universale”
(anche per ciò che concerne l’esecuzione di una notificazione con il ricorso alla
“raccomandata con avviso di ricevimento”: in termini si veda la chiarissima
pronuncia di Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11095 del 2008), deve essere intesa come volta
a garantire l’attestazione fidefacente della puntualità e regolarità della procedura di
notifica, e perciò —con riferimento alla specie di causa- l’attestazione della puntuale
consegna al destinatario del plico raccomandato inoltratogli a mente dell’art.16
comma 3 del D.Lgs.546/1992, e cioè secondo il sistema della raccomandata diretta
(“in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento”).
Siffatta garanzia non appare in alcun modo scalfita allorquando il plico
raccomandato, inizialmente affidato ad una agenzia postale privata, sia da
quest’ultima veicolato al “fornitore del servizio universale”, il quale provveda
all’integrale esecuzione della procedura di spedizione, ed in particolare alla consegna
del plico, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della data di avvenuta
consegna. In tal caso, infatti, non si viola la regola dell’attribuzione esclusiva degli
adempimenti necessari del procedimento di notificazione, tra questi ultimi non
potendosi considerare compreso anche il diretto affidamento del plico dal mittente
all’ufficio postale, affidamento al quale ben può provvedere un incaricato che agisca
da tramite.
Non resta —insomma- che concludere nel senso che erroneamente il giudice del
merito ha affatto applicazione alla specie di causa del principio di diritto desunto
dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, di modo che necessita cassare la sentenza
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alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso”.

impugnata e restituire la lite al medesimo giudice del merito, in funzione di giudice
del rinvio, al fine del rinnovo del giudizio.
Roma, 3 ottobre 2014

ritenuto inoltre:

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2015
Il Presidente

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

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