Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15347 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.20/06/2017),  n. 15347

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 9338-2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FIORELLO

TRITONE;

– ricorrente –

contro

SOGET SPA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 562/2015 del

TRIBUNALE di CHIETI, depositata l’08/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. CARMELO

CELENTANO che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il

ricorso per regolamento di competenza.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. M.A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro la S.O.G.E.T. s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Chieti dell’8 ottobre 2015, con cui è stato rigettato il suo appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Chieti che aveva dichiarato la propria incompetenza per ragioni di territorio e la competenza Giudice di Pace di Pescara su una controversia di risarcimento del danno da essa ricorrente introdotta nel novembre del 201, per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa di un fermo amministrativo del proprio autoveicolo.

2. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione all’avvocato della parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide le conclusioni del Pubblico Ministero nel senso dell’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza, a motivo che risulta che il deposito della sentenza impugnata venne comunicato a mezzo PEC in data 8 ottobre 2015, cioè lo stesso giorno della pubblicazione, mentre il ricorso per regolamento di competenza è stato notificato, con palese inosservanza del termine di cui dell’art. 47 c.p.c., comma 2, il 5 aprile 2016.

Tanto evidenzia che il ricorso per regolamento è tardivo.

2. Parte ricorrente, nella memoria, sostiene in primo luogo che la comunicazione a mezzo PEC “sempre che sia andata a buon fine (e ciò non può accertarsi in sede di legittimità) non fa decorrere il termine breve per l’impugnazione” e cita Cass. (ord.) n. 23526 de 2014.

In proposito si osserva che è stata la stessa ricorrente a produrre copia della sentenza impugnata tratta dal fascicolo informatico ed essa reca la comunicazione effettuata dalla Cancelleria del Tribunale di Chieti.

La deduzione che non si saprebbe se essa è andata a buon fine è priva di spiegazione, come pure quella che non si potrebbe accertarlo in sede di legittimità. E’ sufficiente osservare che ciò che figura di seguito alla sentenza attesta che la Cancelleria di quel Tribunale provvide alla comunicazione a mezzo PEC e sarebbe stato onere della ricorrente dedurre e spiegare che essa non sarebbe andata a “buon fine”, tenuto conto che quanto il cancelliere ha attestato è coperto dall’efficacia propria delle attestazioni del cancelliere.

L’evocazione del ricordato precedente è priva di pertinenza, tenuto conto che nel regime di impugnazione delle decisioni sulla competenza il rilievo della comunicazione di cancelleria è disciplinato dalla norma speciale dell’art. 47, comma 2, citato.

2.1. In secondo luogo, nella memoria si sostiene che il termine di impugnazione nella specie sarebbe stato quello di cui all’art. 327 c.p.c., perchè con il terzo motivo si denuncia l’illegittimità della statuizione sulle spese, là dove il Tribunale ha fatto applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

L’assunto è privo di fondamento: è sufficiente rinviare ai principi di diritto di cui a Cass., Sez. Un. n. 14205 del 2005, secondo cui:

A) “Il regolamento (necessario) di competenza avverso la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite comporta la devoluzione alla S.C. anche della decisione sul capo concernente le spese, non avendo il ricorrente l’onere di impugnare la pronuncia sulle spese, nè potendo ciò fare mediante un’impugnazione distinta, proposta nei modi ordinari – ammissibile soltanto qualora detta parte censuri esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione – in quanto siffatto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita e perchè la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza, sicchè la rimessione alla S.C. della questione di competenza, mediante l’istanza di regolamento, implica, in via consequenziale, anche la cognizione sulla pronunzia in tema di spese, destinata ad essere caducata, nel caso di suo accoglimento. Peraltro, qualora il regolamento sia accolto ed il giudizio debba proseguire innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, la S.C. deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, u.p., mentre sulle spese relative alla fase svoltasi innanzi al giudice erroneamente dichiaratosi incompetente deve provvedere quest’ultimo, all’esito del giudizio che, una volta riassunto, continua innanzi al medesimo e nel quale conservano rilevanza gli atti compiuti sino alla sentenza di incompetenza cassata, mentre, nel caso di mancata riassunzione, le spese, ai sensi dell’art. 310 c.p.c., u.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate”.

B) “La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali – essendo l’impugnazione proponibile in quanto, benchè l’art. 42 c.p.c., sembri escludere un’impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l’erroneità della statuizione sulle spese. Peraltro, qualora la parte soccombente sulla questione di competenza abbia proposto regolamento (necessario) di competenza – che, nel caso di suo acccglimento, implica la caducazione del capo sulle spese, indipendentemente dalla proposizione di specifiche censure in ordine a detta statuizione, se la parte vittoriosa su tale questione intenda censurare il capo concernente le spese, poichè nel procedimento del regolamento di competenza non è consentito il ricorso incidentale, ciò deve fare proponendo un’impugnazione distinta, nei modi ordinari, ed il relativo giudizio va sospeso, ex art. 295 c.p.c., sino alla pronunzia della S.C. sul regolamento di competenza”.

E’ palese che i detti principi di diritto si applicano anche alla statuizione sulle spese ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, atteso che essa si colloca nell’ambito del sistema normativo che regola la disciplina della statuizione sulle spese, sicchè va affermato il seguente principio di diritto: “Qualora la sentenza che pronunci sulla sola competenza rechi una statuizione ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, il regolamento (necessario) di competenza che si proponga contro la decisione sulla competenza è il mezzo necessario di impugnazione per discutere anche su detta statuizione, che, invece, è suscettibile di impugnazione distinta, proposta nei modi ordinari, soltanto quando la parte soccombente sulla competenza ed a carico della quale sia stata pronunciata condanna ai sensi della detta norma, intenda censurare solo il capo concernente tale condanna”.

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile per tardività della proposizione.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di regolamento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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