Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15347 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/07/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 17/07/2020), n.15347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 24507/2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SERIT SICILIA S.P.A.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato CESARE

PLACANICA, rappresentata e difesa dall’avvocato SANTI ATTILIO

ILACQUA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI

13, presso lo studio dell’avvocato GIANGUIDO PORCACCHIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO LANFRANCHI;

– controricorrente –

nonchè contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO e

LELIO MARITATO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 470/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 10/04/2014, R.G.N. 276/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. con sentenza in data 10 aprile 2014, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione, svolta dal Condominio (OMISSIS), avverso l’intimazione di pagamento per la somma di Euro 22.415, 79 relativa a cartella esattoriale per omissione contributiva, per gli anni 1989-1991, per decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito tra la notifica della cartella e la notifica dell’atto di imposizione;

2. per la Corte di merito nessun atto interruttivo era stato posto in essere per impedire la prescrizione posto che la raccomandata che la Serit assumeva costituire valido atto interruttivo della prescrizione non si riferiva alla cartella da cui era sorto l’atto di intimazione opposto ma G-4 altra cartella, indicata con il numero riportato a margine dell’avviso di ricevimento, nè poteva costituire alcuna prova il tabulato estratto dalla Serit dai propri atti, non solo per non poter costituire prova a proprio favore ma anche per l’eventuale possibilità di essere frutto di errore nella rilevazione informatica dei dati;

3. avverso tale sentenza Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese il Condominio (OMISSIS), con controricorso ulteriormente illustrato con memoria;

4. l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

5. con i motivi di ricorso la parte ricorrente, deducendo violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e 50 e omesso esame di un fatto decisivo in riferimento alla presenza, in atti, dei documenti indicati come idonei all’interruzione del termine di prescrizione, censura l’assunto secondo cui l’atto interruttivo atterrebbe ad altro procedimento di riscossione e assume che l’avviso di intimazione afferisce al procedimento per cui è causa e non ad una diversa ed ulteriore cartella di pagamento, come ritenuto dalla Corte di merito omettendo la corretta valutazione dell’atto;

6. il ricorso è da rigettare;

7. le censure, neanche autosufficienti ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 – per non essere allegato al ricorso l’atto di intimazione del quale si controverte – attengono esclusivamente, nei diversi profili svolti, ad un preteso errore della Corte territoriale nella lettura e valutazione della correlazione, prima, tra l’intimazione di pagamento e la cartella e, quindi, dell’idoneità di quell’intimazione a valere come atto interruttivo della prescrizione del credito portato dalla cartella;

8. la stessa parte ricorrente chiarisce, in modo icastico, di dolersi dell'”omessa corretta valutazione dell’atto”, e tale doglianza riconduce all’evidenza, e inammissibilmente, nel paradigma della violazione o falsa applicazione di legge, censure non incentrate su un preteso errore di sussunzione del singolo caso in una norma ma indirizzate avverso la diversa lettura del contenuto intrinseco delle risultanze procedimentali;

9. neanche risulta ammissibile la censura per omesso esame di un fatto decisivo, perchè si pretende collocare nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’esame, neanche peraltro omesso dalla Corte di merito, non di un fatto storico ma del perfezionamento della fattispecie idonea a corroborare l’argomento difensivo della valida interruzione della prescrizione (sugli stringenti limiti posti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, v. Cass. Sez.U., nn. 8053 e 8054 del 2014 e numerose successive conformi);

10. le spese vengono regolate come da dispositivo e non si provvede alla regolazione delle spese in favore dell’INPS che non ha svolto attività difensiva;

11. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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