Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15346 del 25/06/2010

Cassazione civile sez. II, 25/06/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 25/06/2010), n.15346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4759-2009 proposto da:

C.M.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VITTORIO BACHELET 12, presso lo studio dell’avvocato

DALLA VEDOVA RICCARDO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DALLA VEDOVA MARCO;

– ricorr. e contro ric. ai ric. incidentali –

contro

R.P., (OMISSIS), R.E. (OMISSIS),

C.V.M.L. (OMISSIS); elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 140, presso lo studio

dell’avvocato FERRETTI ANNA MARIA, che li rappresenta e difende;

– controric. e ric inc. –

e contro

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell’avvocato AMATO

EMILIANO, che la rappresenta e difende;

– controric. e ric. inc. –

avverso la sentenza n. 4765/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE CASCOLA;

udito l’Avvocato DALLA VEDOVA MARCO difensore di C.M.

U., che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato FERRETTI ANNA MARIA difensore di R.E. +

1,che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato AMATO EMILIANO difensore di R.G., che

si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto principale e

assorbimento dei ricorsi incidentali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’ingente patrimonio ereditario relitto agli inizi del 1991 da R.A., il quale negli ultimi anni di vita aveva alienato preziosi immobili e aveva redatto più di una scheda testamentaria, destinando quasi tutti i suoi beni all’odierna ricorrente signora C.M.U., senza nominare, nell’ultimo atto, nè la moglie separata nè i tre figli. Accogliendo l’azione di riduzione avviata da costoro nel (OMISSIS), il tribunale di Roma nel 2004 e la Corte di appello capitolina nel 2008 hanno quantificato la quota di riserva spettante agli eredi legittimi e la quota disponibile destinata alla C.. Le sentenze hanno individuato i beni immobili che quest’ultima dovrebbe restituire agli attori, confermato l’assegnazione di altri immobili all’erede testamentaria, regolato frutti, interessi e conguagli conseguenti alle assegnazioni.

Per quanto ancora interessa, la Corte d’appello ha confermato la qualificazione della C. come erede e non mera legataria del R.; ha ribadito la nullità delle donazioni immobiliari dissimulate con atti di vendita in favore della suddetta; ha ridotto da quattro a due le donazioni di valori immobiliari ritenute nulle dal tribunale, perchè motivate dal solo intento di sottrarre danaro dalle pretese dei legittimari; ha ricostruito l’asse ereditario, valutato i cespiti immobiliari e ripartito gli stessi tenendo conto del disposto degli artt. 549, 558, 733 e 734 c.c..

C.M.U. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 17 febbraio 2009, affidandosi a undici motivi. R.E., R. P. e C.V.M.L. hanno congiuntamente resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato su cinque censure. R.G. si è costituita resistendo e svolgendo quattro motivi di ricorso incidentale. La ricorrente ha depositato controricorso in risposta al ricorso incidentale.

Sono state depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta ex art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi.

1) I primi tre motivi di ricorso riguardano gli atti di compravendita stipulati il (OMISSIS) tra il R. e la C., ritenuti simulati dai giudici di merito. Parte ricorrente, nel denunciare violazione degli artt. 1414, 2700 e 2727 c.c., sostiene che, avendo il notaio attestato il pagamento del prezzo con assegno bancario, la sentenza d’appello avrebbe dovuto raggiungere diverse conclusioni. In particolare il primo quesito mira a far stabilire che la attestazione in ordine alla dazione di assegno bancario non vale solo a certificare una dichiarazione delle parti, ma fa prova fino a querela di falso dell’avvenuto pagamento del prezzo da parte dell’acquirente. Il quesito posto alla Suprema Corte è incongruo e tradisce la fattispecie concreta, risultando inammissibile. Esso omette infatti di riferire ciò che correttamente emerge dall’esposizione del motivo (pag. 9 in fine), cioè che il titolo di credito venne consegnato “salvo buon fine dell’assegno stesso”, formula decisiva ai fini che interessano alla ricorrente, giacchè valeva ad escludere che l’atto contenesse già al momento il riconoscimento dell’estinzione dell’obbligazione. In ogni caso l’argomento svolto è privo di pregio. Va infatti applicato alla fattispecie il seguente principio: “in tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (Cass. 11372/05). Ciò vale anche in relazione all’azione di riduzione promossa dal legittimario preferito, che deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti (Cass. 20868/04; n. 6632/06; n. 7834/08), ditalchè ben possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento (Cass. 1413/06).

Restano in tal modo privi di fondamento anche il secondo e il terzo motivo: l’uno volto a sostenere 7 che la mancata prova del pagamento da parte dell’acquirente potrebbe valere a documentare “un eventuale inadempimento” di quest’ultimo e non la sussistenza della simulazione. L’altro che denuncia violazione degli artt. 1414 e 2697 c.c. assumendo che non si può far carico all’acquirente dell’onere di provare l’avvenuto pagamento. Il quesito, che muove sempre dal presupposto errato circa il valore probatorio assoluto della attestazione notarile, risulta ancora una volta inconferente e teso comunque a un’affermazione di principio non condivisi bile.

2) Il quarto motivo lamenta l’insufficienza della motivazione in ordine agli elementi presuntivi utilizzati per dichiarare la simulazione degli atti di compravendita.

Parte ricorrente analizza frammentariamente i fatti che indica come rilevanti (la possibile influenza del rapporto more uxorio C.- R. nella determinazione del prezzo e nel fatto che il venditore avesse continuato a riscuotere personalmente i canoni di locazione degli immobili venduti alla ricorrente; le incongruenze nella testimonianza resa dalla portiera del palazzo; la impossibilità per la C. di disporre della documentazione di un conto corrente – quello del convivente – non a lei intestato e che inizialmente era stato ritenuto irrilevante dal giudice istruttore). I rilievi non colgono nel segno. In primo luogo va rilevato che con riferimento alla deposizione testimoniale di cui viene reclamata una errata valutazione, il ricorso è carente quanto al requisito dell’autosufficienza, giacchè non è stata riportata per intero e testualmente la dichiarazione resa. Ciò impedisce di valutare la decisività della deposizione.

In secondo luogo va negato che il fatto che parte degli, appartamenti posseduti dal de cuius nello stabile sito nel centro storico di (OMISSIS) fosse stata alienata a soggetti diversi dalla C. tolga “concordanza” alla presunzione tratta dal rilievo che il donante avesse continuato a comportarsi da proprietario anche dopo le vendite per cui è causa. La presunzione tratta da questa circostanza resta pienamente concordante con le altre circostanze valorizzate dai giudici di merito; perde soltanto, ma in modo trascurabile, una parte del carattere di precisione, perchè il comportamento addebitato – ugualmente grave e concordante con altri – si riferirebbe a un numero inferiore di appartamenti, senza riverberarsi tuttavia sulla credibilità della testimone. E’ infatti evidente che la portiera di un palazzo, che veda un proprietario di appartamenti recarvisi per riscuotere i canoni, non può conoscere distintamente i singoli passaggi di proprietà relativi a tutti gli alloggi dello stabile.

Nè sono concludenti le considerazioni relative alla disponibilità dei conti correnti: se la C. avesse pagato con assegni tratti da proprio conto corrente, avrebbe potuto dimostrare le vicende dei pagamenti bancari; l’uscita delle somme in pagamento, l’afflusso di esse su conti riservati del convivente. In quanto erede testamentaria di quest’ultimo, era abilitata a pretendere dalle banche con cui il R. intratteneva rapporti la documentazione relativa al tempo in cui erano eventualmente affluiti i versamenti. Sono queste le omissioni specifiche, rimaste inspiegate, che i giudici di merito hanno ritenuto rilevanti e che il motivo non scalfisce in alcun modo, soprattutto non riuscendo a infrangere la ricostruzione complessiva e coerente che è stata tratta, ai fini ereditari dall’insieme della vicenda.

3) Quinto e sesto motivo concernono la divisione immobiliare e in particolare i terreni siti in (OMISSIS) en un complesso (opifici e accessori) sito in (OMISSIS). Anch’essi non meritano accoglimento. Anche in questo caso si deve rilevare la grave carenza delle doglianze sotto il profilo dell’autosufficienza, posto che il quinto motivo fa leva sul contenuto di una consulenza tecnica di cui omette di riportare integralmente ogni parte che riguarda i beni de quibus, omettendo di far conoscere alla Corte l’intero testo, in guisa da rendere impossibile la valutazione di decisività della censura. Resta perciò incensurabile l’affermazione di pag. 16 della sentenza impugnata circa la congruità della valutazione data dal consulente all’azienda agricola, la cui ampiezza ben si prestava alla divisione, senza pregiudizio per il valore della quota indivisa, che anzi, per la situazione dei luoghi e le condizioni del mercato avrebbe potuto essere addirittura più appetibile dell’intero compendio. Trattasi di valutazione congrua e appropriata, che il giudice di legittimità non può sindacare, in mancanza di conoscenza adeguata ed evidente di decisive risultanze di segno contrario a quanto ritenuto in sede di merito.

Nè è in contraddizione con questa valutazione la affermazione, censurata con il sesto motivo, secondo cui l’ulteriore parcellizzazione sarebbe invece dannosa ai fini di una comoda divisione. E’ infatti intuitivo che uno è il giudizio di funzionalità su un’azienda agricola ove la si divida in tre parti, altro e ben diverso può essere ove si spezzetti un terzo di essa in ulteriori frammenti. L’assunto della sentenza impugnata, logico e coerente, non è inciso dalla censura.

4) Inammissibile è la censura di omessa pronuncia formulata con il settimo motivo, in relazione alla mancata ammissione dell’autorizzazione a produrre tardivamente documenti in forza dell’art. 345 c.p.c., comma 3. Invero è da ritenere che la Corte d’appello abbia esaminato l’istanza, sia pure implicitamente; essa si riferiva a ricevute di pagamento, a matrici di assegni, ad altri pagamenti e a un atto di compravendita, che dovevano essere illustrati da prove testimoniali. Dette prove sono state ritenute inammissibili per più motivi (mancata indicazione dei testimoni, genericità, etc.), ditalchè risultava superflua la produzione documentale ad esse funzionale o comunque connessa ed era irrilevante la espressa reiezione anche del relativo profilo. Inoltre nel riproporre l’istanza in questa sede, parte ricorrente non ha evidenziato l’autonomia dei singoli mezzi, così impedendo alla Corte, ove fosse configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. come ritiene una corrente giurisprudenziale minorìtaria, di valutarne la congruità.

Va però ricordato che questa Corte ha in proposito ritenuto che il collegio è tenuto a motivare esclusivamente l’indispensabilità che giustifica l’ammissione di nuove prove nel giudizio d’appello, in deroga alla regola generale che invece ne prevede il divieto, ma non anche la mancata ammissione delle prove ritenute non indispensabili, che si conforma alla predetta regola generale (Cass. 16971/09). E’ infatti prevalente l’opinione che il giudizio di indispensabilità’ della prova nuova in appello implica la valutazione sull’attitudine della stessa a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi riservata al giudice di merito, a cui non può sostituirsi la Corte di cassazione (Cass. 14133/06).

5) L’ottava censura espone violazione degli artt. 1282, 561 e 535 cod. civ. per mancato computo, “a partire dalla data della domanda giudiziale di riduzione”, degli interessi legali sul conguaglio riconosciuto all’erede per testamento. La ricorrente lamenta una disparità di trattamento con i legittimari, che sulle somme loro attribuite hanno ottenuto la liquidazione degli interessi. Il motivo è infondato per due ragioni. La prima, evidenziata in controricorso, è la diversità dei titoli che sta alla base delle attribuzioni in danaro alle parti. Nel caso dei legittimari, il conguaglio ricostituisce la parte di legittima inizialmente sottratta e di cui non hanno goduto i frutti; nel caso della C. si tratta di conseguenza della assegnazione a lei fatta per dar corso alla operazione divisionale voluta con le contrapposte domande (si veda a pag. 4 quanto riferisce la sentenza in ordine alle conclusioni della C. e in particolare alla comoda divisibilità dei beni), con la conseguenza che gli interessi sulle somme dovute decorrono dal momento in cui l’altro assegnatario è tenuto al versamento (Cass. 5606/01; 6653/03; 2483/04).

Sotto altro aspetto va rilevato che parte ricorrente, nel dolersi della omessa attribuzione, non ha però allegato, riproducendo in parte qua gli atti di causa, di aver chiesto tempestivamente e reiterato in sede d’appello la liquidazione degli interessi legali ora domandati.

6) Il nono motivo, che lamenta violazione degli artt. 81, 99, 100 e 112 c.p.c. si riferisce alle somme che la ricorrente è stata condannata a consegnare agli eredi e che si trovano depositate in libretti di risparmio vincolati all’ordine del giudice, nell’ambito della procedura di accettazione beneficiata. Il quesito formulato ex art. 366 c.p.c. intende negare che sia ammissibile detta condanna, trattandosi di somme sottratte alla disponibilità dell’erede che ha acceso i libretti e rimesse invece alla disponibilità del magistrato. Anche questo motivo è infondato: le azioni di accertamento e di condanna non possono che essere proposte nei confronti dell’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario e le pronunce giudiziali vanno rese contro di lui. La doglianza esposta attiene alla impossibilità di dare esecuzione alla sentenza, in considerazione del vincolo giudiziario con finalità conservative imposto dalla legge e dal giudice: ma priva di senso sarebbe la prospettiva di convenire in giudizio il magistrato che ha disposto la custodia dei beni mobili ereditari, dovendo l’ordine di restituzione conseguente alle attribuzioni reintegratorie rivolgersi contro l’erede che era nel possesso dei beni (arg. ex Cass. 9690/94).

Mette conto aggiungere che non è stato formulato quesito ex art. 366 bis c.p.c. per denunciare l’ultrapetizione implicitamente affacciata da un inciso del quesito soprariassunto, ove si puntualizza che mancava “specifica domanda sul punto”. L’enucleazione autonoma sarebbe stata indispensabile, perchè la sentenza d’appello “accoglie un capo di impugnazione riguardante la considerazione nell’asse ereditario del valore dei beni inventariati, tra i quali vi è l’importo dei libretti in esame, di guisa che per denunciare l’eventuale ultrapetizione sarebbe stato necessario formulare altra doglianza, esponendo i termini sostanziali e processuali della questione.

7) Con il decimo motivo, sempre relativo ai beni inventariati, è denunciata violazione dell’art. 948 c.c.. La ricorrente sostiene che, in assenza di prova del perimento di detti beni, non poteva essere condannata a restituire il controvalore economico di essi, ma solo i beni inventariati in natura. Precisa che in primo grado il giudice non aveva tenuto conto dei beni inventariati e che erano stati presi in considerazione dalla Corte d’appello, a seguito del rilievo della stessa C. circa l’incompletezza dell’asse ereditario.

Anche questa censura non può essere accolta. Nel controricorso di R.G. viene fatto rilevare che nell’atto di appello, nel quale aveva posto la tematica dei beni inventariati, la ricorrente non ha però svolto alcuna elencazione dei beni inventariati, “riferendosi invece ai soli valori dati in sede di inventario, importo che, si ripete, su richiesta della C. è stato incluso nell’asse ereditario”. La circostanza non è smentita dalla memoria della ricorrente ed è avvalorata dalla sentenza impugnata, nella quale si legge (pag. 16) che la C. aveva criticato “l’operato del tribunale” perchè non aveva considerato nell’asse “il valore dei beni inventariati”. La Corte d’appello doveva pertanto fare riferimento all’unico elemento disponibile che era oggetto, non controverso, dell’istanza, cioè il valore dei beni e non la loro consistenza. Sotto questo profilo la doglianza è quindi nuova e inammissibile. Nè la Corte poteva tralasciare di considerare questo elemento patrimoniale: giova infatti ricordare che nel giudizio di reintegra nella quota di riserva e di divisione dell’asse ereditario, la richiesta diretta a ricomprendere nel “relictum” determinati beni è questione da risolvere incidentalmente e anche d’ufficio ai soli fini dell’esatta ricostruzione del “relictum”; la richiesta, che integra una mera sollecitazione del potere – dovere del giudice di decidere, è implicitamente contenuta nella domanda introduttiva, non amplia il “thema decidendum” e non soggiace pertanto alle preclusioni previste per le domande nuove (Cass. 4698/99).

8) L’ultimo motivo denuncia violazione degli artt. 535, 1148, 1149, 1150, 1151 e 1152 cod. civ. ed è relativo “alla restituzione dei frutti civili degli immobili da restituire”. La ricorrente si duole (punto 11.5 del ricorso) che la sentenza abbia stabilito da un lato che in astratto ella sia tenuta a restituire i frutti civili che sarebbero da liquidare in separato giudizio, ma nel contempo abbia omesso di stabilire che ella ha diritto a spese, miglioramenti e indennità tutte previste dalla legge, senza pregiudizio per le un eventuale successivo accertamento. Prontamente il controricorso ha rilevato (pag. 45) che tale questione non era stata posta in precedenza ed è quindi inammissibile in questa sede. In ogni caso la domanda sarebbe stata superflua. Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 821 c.c., comma 2, e art. 1129 cod. civ., il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicchè il restituente può dedurle senza necessità di proporre apposita domanda giudiziale (Cass. 19349/05).

Ne consegue che nel separato giudizio previsto per la liquidazione dei frutti da restituire, potranno trovare acconcio ingresso le istanze indennitarie oggetto della censura.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dei ricorsi incidentali, espressamente condizionati all’accoglimento di quello della C..

Segue da quanto esposto la condanna di parte soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate, come in dispositivo, in favore separatamente di ciascun gruppo dei resistenti costituiti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbiti gli incidentali.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate: in Euro quindicimila per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge in favore di R.G.; in identici importi in favore degli altri resistenti R. – C.V..

Così deciso in Roma, nella CAMERA di consiglio della seconda sezione civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA