Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15346 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/07/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 17/07/2020), n.15346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23948-2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), Agente della

Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G.P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI

STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (56/2011), in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VICENZA

26, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FABIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CRISTINA BONOMONTE;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 4247/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 10/09/2014, R.G.N. 2177/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. con decreto in data 10 settembre 2014, il Tribunale di Palermo, sezione fallimentare, ha rigettato l’opposizione, L.Fall., ex art. 98, proposta da Riscossione Sicilia s.p.a. avverso il decreto emesso il 10 ottobre 2012 con cui il giudice delegato dello stesso Tribunale aveva ammesso solo parzialmente, per l’importo di Euro 678.991,26 in via privilegiata ed Euro 26.302, 12 in chirografo, la domanda presentata dalla società opponente, ritenendo le somme residue, per crediti contributivi previdenziali e sanzioni civili, non dovute perchè prescritte, e i crediti per interessi di mora e aggio non specificati, con l’atto di opposizione, quanto al tasso applicato e al periodo di decorrenza iniziale e finale;

2. il Tribunale, per quanto in questa sede rileva, riteneva applicabile il termine quinquennale di prescrizione, in riferimento ai crediti contributivi portati dalle cartelle riferiti a modello DM10 e relative somme aggiuntive, contributi IVS, rate e regolazione premio INAIL e relative sanzioni civili, per il periodo 1999-2004, e non dovuti i diritti di tabella e rimborso spese, richiesti in virtù del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 6, sul rilievo dell’inapplicabilità di tali disposizioni alle procedure concorsuali;

3. avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia s.p.a., con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Curatela del fallimento (OMISSIS)..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. con i motivi di ricorso la parte ricorrente deduce violazione di legge (L. n. 335 del 1995, art. 3, artt. 2953 e 2946 c.c.), per avere il Tribunale applicato la prescrizione quinquennale, in luogo di quella decennale e, in ogni caso, anche quanto alla ritenuta applicabilità del termine quinquennale, assume di aver versato in atti, unitamente alla domanda di ammissione al passivo, due intimazioni di pagamento idonee ad interrompere il decorso della prescrizione (primo motivo); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il Tribunale ritenuto non specificato, neanche in sede di opposizione, il tasso applicato nè il periodo di decorrenza iniziale e finale (secondo motivo); infine, violazione o falsa applicazione della L. n. 337 del 1998, art. 1, lett. e), D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 6, artt. 12 e 14 delle Prel., e assume che le somme richieste per rimborso spese e diritti di tabella possono essere fondatamente insinuate al passivo stante l’applicabilità del richiamato D.Lgs. n. 122 anche alle procedure concorsuali (terzo motivo);

5. il primo motivo è da rigettare;

6. quanto alla pretesa applicazione del regime decennale di prescrizione va richiamato il principio affermato dalle Sezioni unite della Corte (Cass., Sez.U., n. 23397 del 2016) secondo cui la scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.;

7. la disposizione codicistica si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dal primo gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30 conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010);

8. il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonchè la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, assoggettato ad una disciplina speciale nè tantomeno potrebbe determinarsi, in tal modo, una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di ordine pubblico di irrinunciabilità della prescrizione (v., fra le tante, Cass. n. 31352 del 2018 e i precedenti ivi richiamati);

9. in conclusione, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 e non ricorrono i presupposti per l’applicazione della regola generale sussidiaria dell’art. 2946 c.c.;

10. quanto al profilo del primo motivo che investe, secondo il paradigma della violazione di legge, la pretesa interruzione del decorso del termine di prescrizione, il motivo di censura, incentrato esclusivamente sull’assertiva affermazione dell’avvenuta notificazione di due intimazioni di pagamento, non si confronta con la decisione impugnata che ha fondato il fulcro della decisione sull’inidoneità probatoria dell’avvenuta interruzione della prescrizione sulla scorta della produzione della sola relata di notifica, in mancanza dell’atto oggetto di notifica, e della c.d. interrogazione documenti, reputata atto meramente interno;

11. il secondo motivo è inammissibile perchè, trascurando la modifica del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile, in base al comma 3 della medesima norma, ai provvedimenti pubblicati dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, e dunque dall’11.9.2012), pretende ancora sindacabile col ricorso per cassazione il vizio d’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione;

12. il terzo motivo è da accogliere;

13. questa Corte ha già affermato (v., fra le altre, Cass. n. 15717 del 2019 e i precedenti ivi richiamati) che le spese d’insinuazione al passivo sostenute dall’Agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. Fall., artt. 51 e 52, hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un’applicazione estensiva del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali;

14. un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un’esecuzione di carattere generale sull’intero patrimonio del debitore;

15. il credito per le spese di insinuazione va comunque riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l’inerenza delle stesse al tributo riscosso (v. Cass. n. 15717 del 2019 cit.);

16. il decreto impugnato va cassato per i motivi sopra accolti e deve disporsi il rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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