Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15346 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. III, 12/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 12/07/2011), n.15346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), P.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.G. BELLI

39, presso lo studio dell’avvocato DI BIASE GIUSEPPE, che li

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

M.M., B.R., G.V., D.

P.R.A., F.A., G.A.,

R.F., M.G., P.A., N.L.,

C.G., R.M., P.A.,

C.M. nella qualità di erede di A.E.,

M.L. nella qualità di erede di S.R., L.

G.A. nella qualità di erede di D.G.A.,

S.L. nella qualità di erede di F.F.,

G.M., G.R., I.M.,

IA.MA., N.R., P.A., B.

T., F.P., F.S., G.L.,

A.V., C.L., U.L., MA.

M., V.M.F., G.N., CA.

G., C.M.C., R.A.M., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo

studio dell’avvocato BELLUCCI MAURIZIO, che li rappresenta e difende,

giuste deleghe in calce al ricorso depositato in data 12.11.2008;

– controricorrenti –

e contro

P.M., D.G.R., M.C. nella

qualità di erede di B.A., L.P., V.

S.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 15635/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 7.5.09, depositata il 03/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. M.G. e P.A. hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. contro M.M. ed altri trentacinque soggetti, nonchè nei confronti di C. M., P.M. (residente in (OMISSIS)), S. V., D.G.R., P.M. (residente in (OMISSIS)) e L.P., per ottenere la correzione per errore materiale dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 15635 del 2009.

Il ricorso denuncia come errore materiale che l’ordinanza della Corte, nel far luogo alla condanna nelle spese giudiziali a loro favore ed a carico del M. e degli altri trentacinque soggetti, ha omesso di disporre la loro distrazione a beneficio del loro difensore, Avvocato Giuseppe Di Biase, che nel controricorso da essi ricorrenti depositato nel giudizio di cassazione definito da detta ordinanza, l’aveva chiesta.

Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso il M. e gli altri trentacinque soggetti.

Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e dovendo essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

3.1 resistenti hanno depositato memoria.

Considerato quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-6/5 c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(.) 3. – Il ricorso per correzione di errore materiale appare improcedibile, perchè il suo deposito è avvenuto oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, che nella specie non subiva interruzione per effetto della sospensione dei termini per il periodo feriale, inapplicabile alla controversia, concernente opposizione in materia esecutiva.

E’ da rilevare che la disposizione dell’art. 369 c.p.c., comma 1, è applicabile al ricorso per correzione di errore materiale delle sentenze della Corte di cassazione, perchè l’art. 391 bis c.p.c., comma 1, dice che la proposizione avviene con ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss. c.p.c..

Nè l’applicazione della sanzione per il deposito tardivo confligge con il fatto che, per effetto di Corte costituzionale n. 119 del 1996, il ricorso per correzione ai sensi del citato art. 391 bis sia divenuto proponibile senza limiti di tempo, atteso che, una volta che esso sia stato notificato ricorrono le stesse esigenze che giustificano il deposito dell’ordinario ricorso per cassazione entro un certo termine, in funzione della provocazione dell’investitura della Corte e della determinazione dei tempi entro i quali i soggetti contro i quali la correzione è chiesta possono a loro volta esercitare il diritto di difesa, mediante il deposito di controricorso. E’ di tutta evidenza che, se il ricorrente per correzione non fosse onerato del deposito entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, non sarebbe esigibile dalla controparte l’onere di notificazione del controricorso e del relativo deposito, perchè quella parte dovrebbe far corso alla notificazione nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso in una situazione in cui il ricorrente non ha depositato il ricorso e non le è dato sapere se e quando eventualmente lo depositerà.

E’ da osservare che, per quanto il ricorso per correzione non dia luogo ad un’impugnazione, secondo la logica comune all’istituto della correzione degli errori materiali in generale, la sua proposizione determina pur sempre una situazione di incertezza, il cui scioglimento non può non essere regolato da una scansione dei comportamenti delle parti.

Ciò premesso, nella specie il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte oltre il termine di venti giorni dalla notificazione alle parti contro cui è proposto, che sono soltanto il M. e gli altri trentacinque soggetti che subirono congiuntamente la condanna alle spese senza distrazione. Del tutto irrilevante è, del resto, come non mancano di rilevare i resistenti, la notifica (ancorchè il deposito risulti avvenuto comunque anche oltre i venti giorni da essa) agli altri intimati, i quali nel giudizio deciso con l’ordinanza della Corte non subirono la condanna alle spese e, quindi, non avrebbero nemmeno potuto essere destinatari passivi della distrazione che si assume omessa e, dunque, interessati alla correzione. Onde viene in rilievo il principio di cui a Cass. n. 26773 del 2009, correttamente evocato dai resistenti.

4. – L’esistenza della ragione di improcedibilità renderebbe inutile valutare l’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè proposto dalle parti e non dal difensore. Solo per completezza, merita osservare – anche nella prospettiva ora aperta da Cass. sez. un. n. 16037 del 2010 – che la legittimazione alla proposizione del ricorso per correzione avverso l’omessa pronuncia sulla distrazione (come quella all’istanza per il medesimo motivo riguardo alla decisione di merito) è certamente da riferire al difensore che nel giudizio aveva formulato la richiesta di distrazione, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il ministero con la chiesta distrazione, il ricorso (o l’istanza) debbono essere notificati all’uno e all’altro.

Nel caso di specie, l’essere stato il ricorso proposto dai soggetti destinatari attivi della condanna nelle spese, per il tramite del ministero del loro difensore nel giudizio di cassazione, per come conferito nel controricorso di quel giudizio, ove la questione di legittimazione si fosse dovuta esaminare, avrebbe potuto indurre a ritenere la sottoscrizione del ricorso da parte del difensore come implicante la considerazione del ricorso come proposto anche dal medesimo”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

p. 3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato improcedibile sulla base dei principi di diritto enunciati dalla relazione e rimarcati in neretto, i quali qui si intendono ribaditi.

Le spese del giudizio di correzione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione sulla correzione, liquidate in Euro o cinquemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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