Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15346 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29824-2019 proposto da:

D.M.D., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ANTONIO ORLANDO;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N.

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1862/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. D.M.D. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli gli avvisi di accertamento notificati in data (OMISSIS), con i quali veniva accertato il maggior reddito di partecipazione del ricorrente nella società Sud Resine sas di T.F. riferito all’anno di imposta 2007.

2. La CTP rigettava il ricorso ritenendo fondati gli avvisi

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che, nell’anno di imposta 2007, il D.M. risultava essere socio della società Sud Resine sas di T.F. essendo receduto in data (OMISSIS).

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il ricorrente affidandosi ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si sostiene che la CTR non abbia correttamente valutato l’uscita del ricorrente dalla società in data (OMISSIS) prima dell’approvazione del rendiconto. In particolare i giudici di seconde cure non si sarebbero attenuti al principio giurisprudenziale secondo il quale i redditi della società sono imputati esclusivamente al socio subentrante che risulti tale al momento del rendiconto.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso di un esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, esclusivamente al contribuente che sia socio al momento della approvazione del rendiconto (e, quindi, al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell’esercizio. Ciò in quanto una siffatta semplicistica ripartizione alla stregua del periodo di partecipazione non corrisponde necessariamente alla produzione del reddito da parte della società nei vari periodi, (produzione non continua nè uniforme nel tempo, e quindi insuscettibile di essere in tale misura frazionata), mentre secondo i principi civilistici in tema di ripartizione degli utili nelle società di persone – cui la disciplina tributaria coerentemente si uniforma – il diritto agli utili matura solo con l’approvazione del rendiconto” (Cass. n. 8423/1994, 19238/2003, 11548/2009, 9731/2016, 20126/2018 e 1977/2019).

2.2 Detta imputazione trova applicazione anche nel caso in cui si tratti di utili extrabilancio, frutto dell’attività illecita posta in essere dall’amministratore della società: lo svolgimento di tale attività in violazione di norme organizzative o di legge non comporta infatti l’interruzione del rapporto organico – sempre che gli atti posti in essere siano comunque pertinenti all’azione della società e rispondano ad un interesse riconducibile, anche indirettamente, all’oggetto sociale -, nè la nullità degli atti compiuti, ma solo l’inefficacia o l’inopponibilità degli stessi ai terzi, che può essere fatta valere solo dalla società, con la conseguenza che, qualora quest’ultima abbia ratificato l’illegittimo operato dell’amministratore, resta irrilevante ogni questione relativa all’estraneità dell’atto all’oggetto sociale” (Cass. n. 17731 del 2006).

2.3 Nella fattispecie in esame la CTR, pur avendo accertato che D.M.D. “è rimasto socio sino al (OMISSIS)” avendo egli versato in atti atto notarile di cessione della partecipazione sociale non si è uniformata ai principi sopra esposti in quanto non ha imputato i redditi, in proporzione alla quota societaria, al soggetto che al momento del rendiconto fosse risultato socio.

3. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione affinchè provveda ad accertare se il contribuente rivestiva o meno la qualità di socio della società al momento dell’approvazione del rendiconto ed a regolamentare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte,

accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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