Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15345 del 25/07/2016

Cassazione civile sez. I, 25/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 25/07/2016), n.15345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5070-2010 proposto da:

CONSORZIO CO.RI. – CONSORZIO RICOSTRUZIONE, (c.f./p.i. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AJACCIO 14, presso l’avvocato ARTURO LEONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO VOSA, GIULIANA VOSA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2007/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con lodo non definitivo n.20, deliberato il 25/6/96 e 15/2/97, sottoscritto il 15/2/97, relativo all’arbitrato promosso dal Consorzio CO.RI. – Consorzio Ricostruzione, avente ad oggetto le rivendicazioni relative alla convenzione di affidamento in concessione da parte del Sindaco di Napoli, quale Commissario straordinario di Governo ex Titolo 8^ della L. n. 219 del 1981, della realizzazione di parte del programma straordinario di cui al Titolo 8^ della L. n. 219 del 1981, venivano risolte questioni pregiudiziali e preliminari, statuendosi sulla competenza a giudicare e sulla legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, Funzionario delegato CIPE. Disposta ed espletata C.T.U., veniva reso il lodo definitivo, emesso e sottoscritto il 24/25 luglio 1997, col quale venivano accolte parzialmente le domande del Consorzio relative a tre distinti interventi e, per quanto ancora rileva, veniva accolto il quesito C1(domanda risarcitoria per i maggiori costi, oneri e danni) riconoscendosi a favore del Consorzio la somma rivalutata di Lire 168.176.819, oltre interessi nella misura legale dalla data di notifica della domanda di arbitrato.

Impugnava la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Funzionario delegato CIPE, sia il lodo non definitivo che il definitivo; si costituiva anche il Comune di Napoli, con comparsa del 20/5/99, e contestava il motivo di impugnazione tendente a far valere la carenza di legittimazione dell’Amministrazione statale, per trattarsi di controversia instaurata prima del trasferimento delle opere realizzate dal Consorzio al Comune di Napoli.

Nel corso del giudizio, veniva raggiunto un accordo tra il Commissario straordinario del Governo ed il Consorzio Cori, con il pagamento a questo del 60% delle somme di cui al lodo e l’impegno dell’Amministrazione a pagare il residuo a saldo entro 18 mesi, a fronte della rinuncia agli interessi per la dilazione.

La Corte d’appello pronunciava la sentenza 899/2001, con la quale dichiarava improcedibile l’opposizione a causa della cessazione della materia del contendere per effetto dell’ intervenuta transazione e conseguente inefficacia del lodo, compensando le spese.

La sentenza veniva gravata di ricorso per cassazione dall’Amministrazione, sul rilievo che con la nota del Commissario di Governo del 17/11/97 e la risposta del Consorzio Cori del 17/20 novembre 1997 non era intervenuto alcun accordo transattivo, avendo inteso il Commissario solo estinguere le procedure esecutive in corso.

La S.C., con sentenza 3625/2004, accoglieva il motivo di ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendo la violazione delle norme di interpretazione del contratto, e cassava con rinvio la sentenza.

Riassumeva il Consorzio, chiedendo in via principale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in subordine, il rigetto dell’impugnazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via gradata, l’accoglimento delle eccezioni e difese già svolte con condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle somme richieste; la Presidenza del Consiglio, previa reiezione della domanda di cessazione materia del contendere, chiedeva dichiararsi nulli totalmente o anche parzialmente i lodi, conseguentemente instava per l’esame del merito e l’accoglimento delle domande anche riconvenzionali;il Comune chiedeva il rigetto di qualsivoglia pretesa nei propri confronti.

La Corte del merito, con sentenza del 30 aprile-18 giugno 2009, in parziale accoglimento dell’impugnazione, a modifica di quanto sul punto statuito dal lodo, ha riconosciuto gli interessi solo a decorrere dalla data del lodo (3 luglio 1997) e non dalla data della domanda di accesso arbitrale, ha confermato nel resto il lodo, compensando le spese dei giudizi di impugnazione e di cassazione, e condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione dei 9/10 delle spese del giudizio di rinvio, compensando integralmente quelle tra Consorzio ed il Comune.

Per quanto ancora rileva, si osserva che la Corte d’appello ha valutato direttamente i motivi di impugnazione dell’Amministrazione, respingendoli, mentre ha accolto il 23 motivo, riconoscendo la decorrenza degli interessi dalla data del lodo (3 luglio 1997)sulle somme riconosciute dovute al Consorzio come debiti di valore e già rivalutate. Ricorre il Consorzio, sulla base di due motivi.

Si difende la sola Presidenza del Consiglio con controricorso.

Il Comune di Napoli non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo mezzo, il ricorrente si duole del vizio processuale, per non avere la Corte del merito rispettato il decisum della pronuncia della S.C. e, in relazione allo stesso profilo, fa valere il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di rinvio in relazione alla domanda posta dalle parti, con violazione dell’art. 112 c.p.c. Sostiene il Consorzio che, a seguito della cassazione con rinvio per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, spettava alla Corte di merito ex art. 384 c.p.c. procedere ad una nuova valutazione ed interpretazione della volontà contrattuale come espressa nella proposta del Commissario straordinario del 17/11/97 accettata dal Consorzio in pari data, come avevano richiesto le parti, anche procedendo ad accertamenti di fatto.

La parte articola due quesiti ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

2.1- Il motivo è infondato.

Va infatti rilevato che questa Corte, con la sentenza 3625/04 ha accolto il primo motivo di ricorso, per violazione delle norme di interpretazione del contratto, escludendo che lo scambio di note tra le parti valesse ad integrare una transazione, di talchè ben la Corte del merito ha escluso ogni rivalutazione di dette note.

In particolare, questa Corte nella precedente pronuncia ha rilevato che “Nella specie l’accordo non è stato formalizzato in un unico atto sottoscritto da entrambe le parti, ma risulta al contrario da una proposta cui ha fatto seguito un’accettazione; in detti atti peraltro non è qualificata la natura dell’accordo nè è fatto esplicito riferimento ad elementi utili par la relativa determinazione, quali la complessiva posizione sostanziale di ciascuna delle parti nei confronti dell’altra, le incertezze che si sarebbero potute manifestare nella realizzazione del credito quale riconosciuto nel giudizio arbitrale, le finalità compositive che, con riferimento a queste ultime, la nuova pattuizione avrebbe dovuto perseguire. La mancata qualificazione di detto accordo e l’omesso richiamo alle reciproche concessione delle parti avrebbe dovuto dunque sollecitare l’interprete ad una indagine particolarmente penetrante per ricostruirne l’intenzione in base alla accertata compatibilità o meno dei comportamenti adottati con la volontà di avvalersi dell’impugnazione ovvero di accettare la definizione della controversia, e ciò anche in quanto la situazione venutasi a creare (fase esecutiva del lodo) e la qualità del soggetto passivo (Amministrazione dello Stato), i cui parametri di comportamento non coincidono con quelli di un soggetto privato sia per quanto riguarda la conclusione di un contratto che per l’adempimento di un’obbligazione, avrebbero dovuto suggerire l’adozione di criteri ermeneutici più rigorosi.

La Corte di Appello di Napoli, al contrario, non ha attribuito alcuna valenza alle due situazioni obiettive ora considerate, avendo in particolare ignorato la prima, nonostante la relativa autonomia che astrattamente si sarebbe potuto riconoscere alla fase esecutiva e la possibile definizione di pattuizioni esclusivamente relativamente ad essa, ed essendosi limitata a richiamare, per la seconda, il potere di transigere riconosciuto dal legislatore al Commissario Straordinario, senza formulare le pur necessario valutazioni in ordine alla riferibilità dei comportamenti considerati alla manifestazione della volontà di transigere che questi, nella sua qualità di rappresentante di ente pubblico, avrebbe espresso. Non solo, ma la Corte di merito ha disconosciuto la rilevanza delle due note con le quali il Commissario Straordinario aveva fatto salva la ripetizione di somme correlandola all’esito definitivo della controversia poichè successive al perfezionamento dell’accordo, così come per analoga ragione non ha considerato la sua richiesta di rilascio di polizza fideiussoria (atti interpretati dal ricorrente come elementi sintomatici in senso contrario rispetto alla ricostruzione operata in sentenza), con ciò ponendosi in contrasto con il chiaro dettato testuale dell’art. 1362 c.c.”.

Con detta pronuncia, pertanto, è stata cassata la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione per intervenuta transazione, negandosi tale valenza alla nota del Commissario straordinario del 17/11/97 e alla risposta del Consorzio del 17/20 novembre 1997.

1.2.- Col secondo mezzo, il Consorzio ricorrente si duole della violazione ed errata applicazione degli artt. 1223 e 1499 c.c., nonchè degli artt. 829 e 830 c.p.c. in relazione all’annullamento della statuizione relativa alla decorrenza degli interessi.

Sostiene che è possibile, nel caso di liquidazione del danno per equivalente (importi corrispondenti al valore dei beni perduti, rivalutati col criterio del tempo medio relativo al periodo in cui si era verificato il danno), come nella specie, riconoscere al danneggiato gli interessi legali sulle somme progressivamente rivalutate, con l’unico limite della duplicazione del medesimo danno, mentre la Corte del merito ha riconosciuto gli interessi legali non dalla data della domanda ma della pronuncia, ed in tal modo ha altresì sostituito una propria valutazione a quella degli arbitri, mentre avrebbe potuto solo accertare se gli arbitri avessero o meno applicato le norme di diritto sui fatti accertati.

La parte articola due quesiti, ex art. 366 bis c.p.c..

2.2. Il motivo è fondato.

Come statuito dalle S.U. nella pronuncia 8521/2007 (e ribadito, tra le più recenti, nelle pronunce delle sezioni semplici, 23232/2013 e 18028/2010),” come già affermato in altra occasione da questa Corte (Cass. 21 giugno 2004, n. 11489, cit., specie in motivazione) deve aversi per acquisito che il riconoscimento di interessi costituisce, in caso di liquidazione del danno effettuata per equivalente, con riferimento, cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illeciti, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta sino alla data della decisione definitiva, una mera modalità liquidatoria, cui consentito al giudice di far ricorso, col solo limite costituito dall’impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell’illecito (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712 e pacifica giurisprudenza successiva). In particolare è pacifico che non è proibito al detto giudice di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell’entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale, ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato (Cass. 5 agosto 2002, n. 11712).

Concessa, dunque, questa vasta gamma di possibilità al giudice che si trovi a liquidare il danno da ritardato pagamento del debito di valore, quel che è certo è che in siffatta ipotesi gli interessi non costituiscono (come nelle obbligazioni pecuniarie) un autonomo diritto del creditore, bensì che essi svolgono una funzione compensativa (cfr. l’art. 1499 c.c. come espressione di un principio generale d’equità: Cass. 6 febbraio 1998, n. 1287), tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual’era all’epoca del prodursi del danno.

In quest’ordine di idee, l’attribuzione degli interessi costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria tendente, appunto, al fine reintegratorio.”.

Ciò posto, occorre applicare detti principi al giudizio di impugnazione di lodo.

L’Amministrazione ha proposto il motivo specifico di impugnazione del riconoscimento degli interessi dalla data della domanda di arbitrato sulla somma riconosciuta a titolo risarcitorio già rivalutata, sostenendo la violazione da parte degli Arbitri degli artt. 1282, 1223 e 1224 c.c. (pagina 66 della sentenza), che la Corte del merito ha accolto richiamando giurisprudenza di legittimità relativa al diverso credito di valuta ed alla domanda del maggior danno.

Così operando, la Corte territoriale ha applicato erroneamente i principi relativi al riconoscimento del maggior danno per i crediti di valuta ed ha sostituito al criterio di liquidazione scelto dagli Arbitri per i crediti di valore (rivalutazione del credito da data intermedia e riconoscimento degli interessi dalla domanda di arbitrato) il proprio criterio.

Infine, va osservato che non è stata fatta valere nel giudizio di merito alcuna questione in relazione all’onere della prova del lucro cessante, posta in evidenza, tra le altre, nelle pronunce 15604/2014, 9410/2006, 9361/2005, di talchè la stessa non può essere esaminata nel presente giudizio.

3.1.- Conclusivamente, respinto il primo motivo, va accolto il secondo motivo e, cassata la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va resa la pronuncia nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi che gli interessi sulla somma come rivalutata decorrano dalla data della domanda di arbitrato.

Avuto riguardo all’esito della lite, vanno mantenute ferme le statuizioni sulle spese del giudizio di merito, mentre vanno compensate le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte respinge il primo motivo; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, dispone che gli interessi sulla somma come rivalutata decorrano dalla data della domanda di arbitrato; mantiene ferme le statuizioni sulle spese del giudizio di merito e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA