Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15345 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.20/06/2017),  n. 15345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n.

9041/2015 R.G., proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO ANGELETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI GULINA;

– ricorrente –

contro

CLIVI O DEGLI ULIVI S.R.L., BANCA DELLA COSTA D’ARGENTO – CREDITO

COOPERATIVO DI CAPIMMO S.C.A R.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 10649/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. C.A. vedova A. ha proposto ricorso per correzione di un errore materiale riguardo all’ordinanza n. 10649 del 15 maggio 20134, con cui la Corte ha deciso il ricorso introdotto con il n.r.g. 20728 del 2008 dalla Clivio degli Ulivi s.r.l. contro di lei e contro la Banca della Costa d’Argento Credito Cooperativo di Capalbio s.c.a.r.l..

2. Avverso il ricorso non v’è stata attività difensiva.

3. Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusta dell’art. 391-bis c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell’accoglimento dell’istanza di correzione. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati all’avvocato della ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il ricorso, come indicato nella proposta del relatore, appare manifestamente fondato.

In esso si è prospettato un errore materiale nel dispositivo dell’ordinanza n. 10649 del 2014, là dove la condanna alle spese disposta a carico della ricorrente ed a favore della resistente è stata riferita alla qui ricorrente, allora resistente, indicandola come ” C.”, anzichè come ” C.”.

L’errore effettivamente esiste e se ne deve disporre la correzione con la sostituzione alla parola ” C.” della parola ” C.”.

2. Il Collegio, conseguentemente, dispone la sostituzione come in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso per correzione di errore materiale e dispone che nella propria ordinanza n. 10649 del 15 maggio 2014, nel secondo rigo della pagina 13, recante il dispositivo dell’ordinanza, alla parola ” C.” si intenda sostituita quella ” C.”. Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta ordinanza della sostituzione così disposta.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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