Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15345 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/07/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 17/07/2020), n.15345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26265-2015 proposto da:

MADES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TREVISO 15, presso lo studio

dell’avvocato FERNANDA MONETA MANTUANO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

A.R.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUATTRO

FONTANE 149, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MARRAZZO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3604/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/04/2015, R.G.N. 10341/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza resa pubblica in data 29/4/2015 e notificata il 3/8/2015, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, condannava la s.r.l. Mades al pagamento in favore di A.R.I., della somma di Euro 13.035,46 a titolo di differenze retributive e Tfr maturati in relazione al rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal giugno 2007 al dicembre 2008.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la Mades s.r.l. cui resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con unico motivo la società ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine alla durata del rapporto, criticando la sentenza impugnata per avere acclarato la durata del rapporto inter partes in relazione al periodo aprile 2007-dicembre 2008, benchè la circostanza non fosse stata confortata nè dalle deposizioni testimoniali raccolte, nè dalle prodotte buste paga, che rendevano conto di una durata del rapporto di soli tre mesi.

2. deve in via pregiudiziale rilevarsi, che la ricorrente è decaduta dalla impugnazione, avendo proposto il ricorso oltre il termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, termine che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è suscettibile di sospensione nel periodo feriale secondo i dettami di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e del R.D. n. 12 del 1941, art. 92 non applicabili alle controversie ascrivibili alla materia del lavoro e della previdenza, le cui esigenze di speditezza e concentrazione giustificano l’applicazione della deroga (per tutte, vedi Cass. 22/12/2011 n. 28291, Cass. 18/ 7/2018 n. 19079).

2. Invero, dalla copia conforme all’originale versata in atti, la sentenza impugnata risulta pubblicata il 29 aprile 2015 e notificata personalmente alla parte appellata a mezzo del servizio postale mediante spedizione di copia conforme in data 28 luglio 2015, ricevuta in data 3 agosto 2015, come dedotto dalla medesima società odierna ricorrente, contumace nel giudizio di appello.

Nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve infatti essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell’art. 292 c.p.c., u.c., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all’art. 325 c.p.c., nè tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell’art. 479 c.p.c., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata (vedi Cass. 15/3/2006 n. 5682).

Nello specifico, il ricorso per cassazione proposto dalla MADES s.r.l., è stato notificato alla controparte mediante il servizio postale il 23 ottobre 2015 (data della richiesta di spedizione), dovendo al riguardo precisarsi che in tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante della tempestività dell’impugnazione è costituito.

La Consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorchè privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, art. 116, comma 1, n. 1, fanno fede fino a querela di falso (cfr. Cass. 25/2/2015 n. 3755).

Tenuto conto, dunque, della suddetta data del 3 agosto 2015, di notifica della sentenza di appello, il ricorso per cassazione proposto dalla MADES s.r.l., risulta ampiamente posteriore alla scadenza del termine di sessanta giorni, stabilito dall’art. 325 c.p.c. e, pertanto, soggiace alla sanzione dell’inammissibilità.

Alla stregua delle sinora esposte considerazioni, il presente ricorso deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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