Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15345 del 12/07/2011
Cassazione civile sez. III, 12/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 12/07/2011), n.15345
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FAA’ DI BRUNO 52, presso lo studio dell’avvocato ZACCO
GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato IOZZIA VINCENZO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 182/2009 del TRIBUNALE di MODICA del 12.5.09,
depositata il 18/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Quanto segue:
p. 1. C.G. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 18 maggio 2009, con cui il Tribunale di Modica ha rigettato l’opposizione da lui proposta un precetto intimatogli da C.G..
Questi non ha resistito al ricorso.
p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Considerato quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè tardivamente proposto.
Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare (da ultimo, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010; Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista del ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione in data 1 luglio 2010, cioè ben oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.
p. 3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011