Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15345 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38647-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5956/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 20/12/2018, depositata il 20 dicembre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello dello stesso Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto il ricorso del contribuente S.M. contro la cartella di pagamento, emessa nei suoi confronti, scaturente dalla liquidazione, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 54, ex art. 54-bis, delle dichiarazioni modello 740 per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992.

Il contribuente è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138; del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 25, comma 2, convertito nella L. 8 agosto 1995, n. 341; della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363; e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nel rigettare l’appello erariale, avrebbe errato nel ritenere che le proroghe dei termini di pagamento dei tributi, stabilite dalle predette norme a favore dei contribuenti colpiti dal sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel 1990, non avessero esteso altresì i termini di decadenza, entro i quali l’Amministrazione finanziaria poteva procedere al recupero delle somme non corrisposte, anche nei riguardi dei soggetti, quali il contribuente, che non avessero presentato un’apposita istanza al fine di avvalersi di tali agevolazioni.

Il motivo è infondato.

Questa Corte si è già espressa in materia di estensione dei termini entro i quali l’Amministrazione finanziaria poteva procedere al recupero delle somme non corrisposte nei riguardi dei contribuenti che non si fossero avvalsi del regime agevolativo disposto a favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma della Sicilia orientale del 1990, rilevando quanto segue.

Si è innanzitutto affermato che “In tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo, richiedendo un’apposita domanda, sicchè l’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari.” (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 2434 del 31/01/2017). Si è quindi ribadito che “In tema di accertamento e riscossione dei tributi, il nuovo termine decadenziale per l’esercizio dell’azione impositiva di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, è riferito esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 – individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 – che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma 1 stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate” (Cass. civ. sez. trib., 16/12/2019, n. 33116).

Si è inoltre precisato che “l’O.M. coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, art. 1, che prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, con conseguente sospensione anche dei termini per l’accertamento e la riscossione delle imposte, deve essere interpretato in connessione con il disposto del successivo art. 5, comma 3, secondo cui “in ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo (richiesti per beneficiare delle sospensioni) devono essere accompagnate da domanda di sospensione”. La necessità che l’interessato presenti, oltre alla documentazione necessaria, anche apposita domanda al fine di beneficiare della sospensione dei termini previsti per gli adempimenti e versamenti fiscali, costituisce argomento decisivo per ritenere il carattere non automatico ma facoltativo e volontario della fruizione dei benefici” (Cass. 2434/2017; v. anche Cass. 2211/2019). E’ necessario pertanto che il contribuente presenti un’apposita domanda, nei termini indicati dall’ordinanza, e non è sufficiente il mero comportamento concludente: la norma non opera automaticamente ma presuppone che il contribuente si avvalga della facoltà di fruire, con specifica e formale richiesta, della sospensione dei termini per gli adempimenti previsti dalla ordinanza stessa, facoltà al cui esercizio è inscindibilmente connesso il collaterale effetto delle sospensione dei termini per l’accertamento e la riscossione delle imposte da parte dell’Ufficio (Cass. 2434/2017 cit.) L’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari (Cass. 2211/2019)” (Cass., Sez. VI, 18/05/2020, n. 9110).

Infine, si è affermato il principio per cui “in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire un’ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’ufficio” (Cass., Sez. VI, 14/07/2014, n. 16074).

Ritenendo pertanto di dare seguito a questo orientamento, nel contesto del quale appare minoritario l’invocato precedente citato nel ricorso (Cass., Sez. 5, 12/10/2018, n. 25509), nel caso di specie, ove la CTR, nella sentenza, e lo stesso Ufficio, nel ricorso, affermano che il contribuente non si era avvalso della regolarizzazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 3, non si applica la proroga fino al 31 dicembre 2009 per l’iscrizione a ruolo, invocata dall’Amministrazione. Ne consegue il rigetto del ricorso.

2. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA