Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15344 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15344 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA
sul ricorso 2559-2014 proposto da:
CARLEO TULLIO (CRLTLL45D23A717V), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

Data pubblicazione: 21/07/2015

rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCA VALLO,
ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO
giusta procura speciale a margine del controricorso;

controficorrente

SALERNO del 7/6/2013, depositata il 15/7/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/5/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l’Avvocato GIOIA SACCONI (delega avvocato ASSENNATO)
difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN difensore del controricorrente
che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 15/7/2013, la Corte di appello di
Salerno confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva
rigettato la domanda proposta da Tullio Carleo intesa ad ottenere il
riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per
esposizione all’amianto ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e
successive modifiche, in relazione all’attività lavorativa svolta alle
dipendenze della Nexans Italia S.p.A.. Differenti erano state le ragioni
che avevano indotto i giudici di merito a respingere l’azionata domanda.
Il giudice di primo grado aveva, infatti, ritenuto l’improponibilità della
domanda per aver il ricorrente omesso di presentare all’I.N.P.S. l’istanza
per il conseguimento degli invocati benefici. La Corte territoriale
rigettava, invece, il gravame ritenendo che non fosse risultata provata
l’esposizione decennale traendo a tal fine elementi di valutazione dalla
certificazione – negativa – I.N.A.I.L. (CONTARP) e richiamando
l’orientamento di questa Corte di cui alla sentenza n. 6264/2011 con
Ric. 2014 n. 02559 sez. ML – ud. 20-05-2015
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avverso la sentenza n. 855/2013 della CORTE D’APPELLO di

riferimento al pieno valore attribuito a tale certificazione, rilasciata sulla
base degli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro, come mezzo di
prova.
Avverso tale sentenza Tullio Carleo propone ricorso per cassazione
fondato su un motivo.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.
civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e
falsa applicazione degli artt. 112, 116, 441, 433, 445, in relazione all’art.
13, co. 8, legge n. 257/1992, modificato dalla legge n. 271/1993, del
d.lgs. n. 277/1991 nonché motivazione omessa, insufficiente e
contraddittoria”. Si duole dell’attribuita esclusiva valenza alla
certificazione negativa dell’I.N.A.I.L. e del mancato esperimento da
parte della Corte territoriale di ogni accertamento istruttorio.
2. Il motivo è infondato.
Pur denunciando anche plurime violazioni di legge, in realtà il
ricorrente si duole nella sostanza di un vizio motivazionale.
Con riguardo alla lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,
va, infatti, rammentato che il vizio di omessa pronuncia che determina
la nullità della sentenza, rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc.
civ., si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o
assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e
non anche in relazione ad istanze istruttorie (come quella di ammissione
di una prova testimoniale o di una c.t.u.) per le quali l’omissione è
denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. in tal
senso Cass. Sez. U, n. 15982 del 18 dicembre 2001; Cass. n. 3357 dell’il
febbraio 2009; Cass. n. 6715 del 18 marzo 2013).
Ric. 2014 n. 02559 sez. ML – ud. 20-05-2015
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Resiste con controricorso l’I.N.P.S..

Per il resto va rilevato che la sentenza impugnata è stata depositata
dopo 1’11 settembre del 2012 e pertanto al ricorso per cassazione è
applicabile, quanto all’anomalia motivazionale, l’art. 360, n. 5, cod. proc.
civ. nella formulazione introdotta con il D.L. 83/2012, conv. con legge
n. 134 del 2012.

esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti.
Com’è noto, secondo la sentenza n. 8053/14 delle S.U. di questa
Corte, la riformulazione di tale norma deve essere interpretata, alla luce
dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che
si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto
attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal
testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione. Con la medesima sentenza le S.U.
hanno, altresì, precisato, che tale vizio si riferisce all’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario„ la cui esistenza risulti dal testo
della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne
consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 cod.
proc. civ., comma 1, n. 6 e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, il
Ric. 2014 n. 02559 sez. ML – ud. 20-05-2015
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In base a tale formulazione la sentenza è impugnabile per omesso

ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso,
il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e
il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le
parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di
elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un

comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza
non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nella specie, i rilievi di parte ricorrente investono la insufficienza e la
carenza della motivazione (intestazione del motivo e pag. 13 del ricorso)
sicché le doglianze evocano un tipo di controllo non più ammissibile.
Non solo, ma ciò che si lamenta non essere stato esaminato
corrisponde non ad un fatto storico, ma all’allegazione difensiva a
contenuto tecnico operata su di esso, vale a dire la valutazione fattane
nel giudizio d’appello dal consulente della parte odierna ricorrente. Più
precisamente, il ricorso censura la mancata motivazione sulle deduzioni
difensive svolte, aventi ad oggetto a loro volta specialmente l’opinione
di un consulente tecnico officiato in altro procedimento (il cui elaborato
era stato depositato dal ricorrente alla prima udienza innanzi al
Tribunale), sulla presenza di amianto, in concentrazione maggiore a
quella prevista per legge, in tutti i comparti di lavorazione dello
stabilimento.
In definitiva, dunque, la censura formulata ai sensi dell’art. 360, n. 5,
cod. proc. civ., riguarda non il fatto controverso ma il giudizio
formulato su di esso.
Né può ritenersi che nel complesso la sentenza impugnata presenti
le gravi anomalie che solo rilevano ai fini del nuovo testo dell’art. 360
c.p.c., n. 5.

Ric. 2014 n. 02559 sez. ML – ud. 20-05-2015
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fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato

Ed infatti, la Corte territoriale non ha attribuito esclusiva e
determinante rilevanza alla certificazione dell’I.N.A.I.L. (CONTARP)
ma ha valutato la stessa alla luce delle altre risultanze di causa e così
ritenuto che le conclusioni dell’organo tecnico, espresse sulla base delle
indicazioni contenute nel curriculum professionale della Nexans Italia

ricorrente (i quali, peraltro, risultano indicati sia nella parte relativa allo
svolgimento del processo – ove si fa riferimento tanto alla richiesta
prova testimoniale quanto alla consulenza tecnica svolta in altro
procedimento – sia nella parte motiva – ove si fa cenno à dati emergenti
dalla scheda curriculare prodotta dal lavoratore).
3. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
5. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013)
di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 17
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha integrato l’art. 13
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il comma 1 quater del
seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
dello stesso”.
La suddetta condizione sussiste nel caso di specie.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in

Ric. 2014 n. 02559 sez. ML – ud. 20-05-2015
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S.p.A., non fossero state validamente contraste dagli elementi offerti dal

favore dell’I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di legittimità che
liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi
professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del
15%.

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2015

Caterina Marotta,

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto

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