Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15344 del 20/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.20/06/2017),  n. 15344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 745/2015 proposto da:

ALLE S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante ed amministratore unico, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato ITALO

SCALERA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A. e per essa la UNICREDIT CREDIT NIANAGENIENT BANK

S.P.A. – P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33,

presso lo studio dell’avvocato ELIO LUDINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FAUSTO TASCIOTTI;

– controricorrente –

e contro

INTERPORTO SANTA PALOMBA S.R.L., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

94, presso lo studio dell’avvocato CARLO NATALE che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente l’avvocatO FEDERICO FERRO LUZZI

e MAURO LONGO;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO L.G.; P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6729/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’11/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Alle S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro Unicredit Credit Management Bank S.p.a., Interporto Santa Palomba s.r.l., nonchè contro Fallimento L.G., P.L. (questi ultimi due contumaci nel precedente grado di giudizio), avverso la sentenza pubblicata l’11 dicembre del 2013 e notificata il 24 ottobre del 2014, con cui la Corte d’appello di Roma aveva rigettato l’appello proposto da Alle S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Velletri del 30 giugno 2011.

2. Al ricorso hanno resistito Unicredit Credit Management Bank S.p.a. e Interporto Santa Palomba S.r.l..

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità. La proposta è stata notificata agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza.

4. Ha depositato memoria la DoBank, qualificandosi come nuova denominazione di Unicredit.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore, nel senso della inammissibilità del ricorso.

2. Il ricorso è stato notificato in data 23 dicembre 2014 e dunque tardivamente rispetto al termine lungo annuale decorrente dal deposito della sentenza, risalente al giorno 11 dicembre 2013. A nulla vale che la suddetta sentenza sia stata anche notificata in data 24 ottobre 2014, ai fini della decorrenza del termine breve di sessanta giorni, non potendo ciò consentire la notificazione del ricorso addirittura dopo la scadenza del termine annuale, che nella specie, vertendosi in una opposizione in materia esecutiva ai sensi dell’art. 619 c.p.c., non subiva l’applicazione della sospensione per il periodo feriale dell’anno 2014 (ex multis, si veda già Cass. n. 12250 del 2007).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore di ognuna delle resistenti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore della resistente DoBank in Euro ottomila, oltre duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge, ed a favore della s.r.l. Interporto Santa Palomba in euro seimila, oltre duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA