Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15343 del 17/07/2020
Cassazione civile sez. I, 17/07/2020, (ud. 14/06/2019, dep. 17/07/2020), n.15343
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24827/2018 proposto da:
J.S.A., elettivamente domiciliato in Cervaro (FR), via
Collecedro n. 13, presso lo studio dell’avv. Claudine Pacitti, che
lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata in
foglio separato;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma
Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1364/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/06/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da J.S.A. cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
La Corte ha basato la propria decisione di rigetto in riferimento alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello sotto il profilo del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riferito alla omessa valutazione della situazione di violenza indiscriminata, che ha portato i giudici d’appello a non riconoscere, in capo al richiedente, la protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non essendo, a tal fine, necessaria un’esposizione diretta al pericolo per l’incolumità, ma essendo sufficiente una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sussistano concrete garanzie di sicurezza per il richiedente asilo da parte delle autorità statali.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto, il ricorrente non riferisce dove e quando egli abbia già dedotto ed allegato la situazione di violenza indiscriminata che avrebbe inciso nella sua vicenda personale, e che comporterebbe un suo coinvolgimento diretto nella descritta situazione di pericolo. Inoltre, egli lamenta la mancata valutazione delle dichiarazioni del richiedente, senza specificare quali siano tali dichiarazioni e non contestualizza neppure le condizioni socio-politiche del (OMISSIS) nel tempo (non è dato comprendere a quando esse si riferiscano), e senza specificare, infine, dove e quando aveva allegato tali informazioni nei precedenti gradi di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare all’Amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di e 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020