Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15343 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. III, 12/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 12/07/2011), n.15343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14296/2010 proposto da:

L.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato CASTRICHELLA

DARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CASTELLI Carmela, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R.A., C.A.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. R.E. 2/07 del TRIBUNALE di CATANIA – Sezione

Distaccata di MASCALUCIA, depositata l’1/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. L.T. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro M. R. e nei confronti di C.A.G. avverso l’ordinanza del 1 aprile 2009 – a suo avviso avente valore di sentenza – con la quale il Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Mascalcia, investito da essa ricorrente di un’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c., avverso l’esecuzione forzata immobiliare promossa dalla M. contro il C., ha rigettato l’opposizione e ordinato la prosecuzione della procedura esecutiva.

Gli intimati non hanno resistito.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, sia perchè proposto contro un provvedimento che non può considerarsi sentenza in senso sostanziale agli effetti dell’art. 111 Cost., comma 7, sia perchè in ogni caso, se anche la prima causa di inammissibilità non fosse sussistita, sarebbe stato tardivo.

Sotto il primo aspetto, si osserva che il provvedimento qui impugnato ha valore solo di definizione della fase sommaria del procedimento di opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c.. E’ vero che il Giudice dell’Esecuzione non ha provveduto, siccome gli imponeva l’ultimo inciso dell’u.c. dello stesso art. 619, cioè ai sensi dell’art. 616 c.p.c., e, quindi, una volta esaurita la fase sommaria e provveduto sull’istanza di sospensione dell’esecuzione, alla concessione di un termine per l’iscrizione a ruolo della causa ai fini della prosecuzione del giudizio a cognizione piena. Ma in tal modo non ha chiuso il processo davanti a sè, sia perchè all’omessa concessione del termine le parti potevano rimediare con un’istanza rivolta ad ottenere la fissazione, sia perchè comunque dette parti e, particolarmente, la qui ricorrente potevano provvedere all’iscrizione a ruolo, cioè all’introduzione della fase processuale cognizione piena.

Ciò è stato già affermato dalla Corte a proposito di analoghi provvedimenti adottati a definizione delle fasi sommarie dei giudizi di opposizione ai sensi dell’art. 616 c.p.c. (Cass. (ord.) n. 22383 del 2009, seguita da altre conformi) e art. 617 c.p.c. (Cass. (ord.) n. 20532 del 2009; (ord.) n. 15630 del 2010).

4. – Riguardo al secondo rilievo di inammissibilità, si osserva che il ricorso è stato proposto oltre l’anno solare, mentre avrebbe dovuto proporsi entro di esso, stante l’inoperatività della sospensione feriale, vertendosi in tema di opposizione in materia esecutiva”.

p.2. Il Collegio rileva che la ricorrente, con atto pervenuto in cancelleria il 7 giugno 2011, ha rinunciato al ricorso.

Dev’essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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