Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15343 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34569-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente-

contro

M.D., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato SALVATORE IANNOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1156/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate-riscossione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 1156/04/2019, depositata il 10 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 28, comma 1, dalla medesima parte contro il decreto presidenziale che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello da essa introdotto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Crotone, che aveva accolto il ricorso del contribuente M.D.U.S. avverso una cartella di pagamento.

La CTR ha dichiarato inammissibile sia il reclamo che lo stesso appello, ritenendo che il difensore dell’Agenzia delle entrate-riscossione fosse privo di ius postulandi, non essendo la parte legittimata a conferire la procura ad un avvocato appartenente al libero foro.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione “del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1, e art. 15, comma 2-sexies, e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 22 del 2016, nonchè del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, convertito nella L. n. 58/2019″. Assume la ricorrente che il giudice a quo ha errato nel ritenere che l’Agenzia delle entrate-riscossione non possa ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro.

Il motivo è fondato.

Infatti, come questa Corte ha recentemente chiarito, ” Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019; conforme Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 31240 del 29/11/2019).

In materia, il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 225 del 2016, dispone che: “L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del presente art., comma 5, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2”. Successivamente è intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-nonies, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, la quale prevede che “il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione del T.U. di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate- Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”. L’interpretazione autentica offerta da quest’ultimo articolo chiarisce quindi, ex tunc, che la delibera motivata è necessaria soltanto nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all’Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle.

Secondo la richiamata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, già il tenore letterale originario del ridetto D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 225 del 2016, era chiaro ed univoco, sia nel prevedere l’ammissibilità del patrocinio c.d. autorizzato espressamente ed esclusivamente su base convenzionale, con la consueta eccezione dei casi di conflitto, sia nell’impiego dell’avverbio “altresì” per fondare la facoltà dell’Agenzia di avvalersi degli avvocati del libero foro, opzione posta sullo stesso piano della difesa a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

Il legislatore ha quindi voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell’art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. Il R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4 – con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza – opera dunque solo nel caso in cui l’Agenzia delle entrate-riscossione, nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell’Avvocatura dello Stato, non intenda avvalersi di quest’ultima.

Pertanto, se la convenzione riserva all’Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4 (adottando una delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), o infine ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile; se, invece, la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro.

Afferma inoltre il citato arresto delle Sezioni Unite che ” un simile evidente automatismo della sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell’atto da parte dell’Avvocatura o, nell’alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell’Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019, cit., punto 27 della motivazione).

Pertanto, in ragione dei principi sopra esposti, il primo motivo è fondato e, non essendo nè l’appello, nè il reclamo D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 28, comma 1, dell’Agenzia delle Entrate-riscossione inammissibili, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo.

2. Rimane assorbito il secondo motivo (proposto dalla ricorrente in subordine al mancato accoglimento del primo), con il quale si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2; e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 e art. 12, comma 10, per non avere il giudice a quo concesso all’Agenzia un termine per regolarizzare la sua costituzione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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