Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15342 del 25/07/2016

Cassazione civile sez. I, 25/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 25/07/2016), n.15342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29698-2014 proposto da:

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA U.S.L. N. (OMISSIS)/D DI FIRENZE, in

persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso l’avvocato

ALESSANDRO TURCO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO

VICICONTE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI VANNI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO;

– intimata –

Nonchè da:

COSTRUZIONI VANNI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO,

in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. DENZA 27, presso l’avvocato ALBERTO PIPERNO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI SENSI, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA U.S.L. N. (OMISSIS)/D DI FIRENZE, in

persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso l’avvocato

ALESSANDRO TURCO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO

VICICONTE, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1155/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PULITI FABIO, con delega, che si

riporta al ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

PIPERNO che si riporta al ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con lodo in data 30-10-2002, il Collegio arbitrale previsto dal contratto di appalto stipulato il 22-6-1992 tra la Usl (OMISSIS)/D di Firenze e la s.r.l. Vanni Costruzioni, per la esecuzione di una prima parte dei lavori di restauro del complesso ospedaliero di (OMISSIS), dichiarò legittimi l’atto di diffida ad adempiere agli obblighi derivanti dal contratto nonchè alla consegna di tutti i lavori, notificato dall’impresa il 14/12/1993, e la conseguente risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante. Accolse poi numerose riserve dall’impresa formulate durante l’esecuzione dei lavori.

La Usl propose impugnazione dinanzi alla corte d’appello di Firenze, la quale, con sentenza non definitiva del 1310-2005, (a) dichiarò la nullità del lodo per difetto assoluto di motivazione in ordine agli addebiti relativi alla omessa, frazionata o ritardata consegna dei lavori da parte dell’amministrazione; (b) respinse, perchè non consentite dalle disposizioni del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 10, le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, fondate sull’asserito inadempimento della committente all’obbligo di detta consegna; (c) dispose con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per provvedere sulle ulteriori pretese dell’impresa, non collegate con l’inadempimento e la risoluzione suddetti.

Il ricorso per, cassazione venne rigettato da questa corte con sentenza n. 8960-10.

Nella prosecuzione del giudizio veniva svolta una c.t.u., all’esito della quale la corte d’appello, con sentenza in data 3-7-2014, notificata il 9-10-2014, condannava la gestione liquidatoria della cessata Usl al pagamento di somme a titolo di risarcimento dei danni non traenti titolo nella ritardata consegna.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la gestione liquidatoria, affidandosi a quattro motivi.

La Vanni costruzioni s.r.l., in liquidazione e concordato preventivo, ha replicato con controricorso e ricorso incidentale condizionato sorretto da due motivi.

A tale ricorso incidentale la gestione liquidatoria ha a sua volta replicato con controricorso.

La società, infine, ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo del ricorso principale è dedotta la nullità della sentenza per violazione del giudicato interno.

Si sostiene che la sentenza avrebbe dovuto contenere una disamina delle possibili pretese dell’appaltatore che erano lasciate aperte dal giudicato discendente dalla sentenza non definitiva, mentre, richiamando la c.t.u., si era infine determinata a considerare in chiave asseritamente risarcitoria giustappunto le riserve, senza tener conto che corollario della decisione previamente assunta era che il risarcimento conseguibile dall’impresa era solo quello rinveniente dalla norma sulla rescissione (L. n. 2248 del 1865, all. F, art. 354), mentre ogni ulteriore posta risarcitoria avrebbe dovuto sottostare ai rigorosi dettami dell’onere della prova spettante all’appaltatore. Di contro, nè dalla c.t.u., nè dalla sentenza era emersa l’effettuazione di indagini tipiche sulla presenza e la dimostrazione del danno extracontrattuale non coperto dai dettami dell’art. 345, tale da legittimare il riconoscimento di una qualche somma suppletiva rispetto a quanto già pagato dalla stazione appaltante.

Col secondo motivo, la gestione liquidatoria eccepisce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 citato, dell’art. 2697 c.c. e comunque per omessa e/o insufficiente motivazione sotto il profilo della lacunosità, incongruità e del travisamento dei fatti relativi a punto decisivo.

Lamenta che il c.t.u. abbia inteso riconoscere somme supplementari all’appaltatore in relazione all’impossibilità di effettuare per intero la prestazione, rifacendo il calcolo sulla base della produzione media giornaliera. Mentre reintrodurre il dato della produzione ideale da contratto significava automaticamente superare la tutela indennitaria ex art. 345 citato, giacchè il parametro del 10 % delle opere non eseguite non poteva essere surrettiziamente ampliato.

Col terzo mezzo la ricorrente ulteriormente denunzia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione, questa volta, degli artt. 1362 c.c. e seg. e degli artt. 1260 c.c. e seg., e comunque per omessa e/o insufficiente motivazione sotto il profilo della lacunosità, incongruità e del travisamento dei fatti relativi a punto decisivo.

Assume esser stato dedotto che l’impresa aveva operato, durante il corso dell’appalto, cessioni di crediti in favore di terzi, per un ammontare di Lire 2.361.456.466, sicchè essa impresa non era più legittimata alla domanda di condanna al pagamento di corrispettivi. Il collegio arbitrale aveva negato validità alla tesi rilevando che i crediti ceduti sarebbero stati solo quelli sorti dalla esecuzione del contratto, con esclusione, quindi, di quelli risarcitori. Ma, essendo stati ceduti “i crediti che deriveranno dal’esecuzione del contratto”, era evidente che l’oggetto della cessione dovevasi ritenere esteso anche a quelli maturati nella fase funzionale del rapporto, e quindi anche agli afferenti crediti risarcitori.

Del resto la Usl aveva corrisposto alla Costruzioni Vanni la somma di Lire 260.650.000, e la sentenza impugnata si era limitata a richiamare l’ordinanza ammissiva della c.t.u. e la presunta circostanza che non era emerso compiutamente un corrispondente controcredito da indebito dell’amministrazione medesima.

Col quarto motivo la ricorrente principale denunzia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 741 del 1981, artt. 8, della L. n. 41 del 1986, art. 33, del D.L. n. 333 del 1992, degli artt. 1362 c.c. e seg. in relazione all’art. 16 del capitolato speciale allegato al contratto di appalto, nonchè per omessa e/o insufficiente motivazione sotto il profilo della lacunosità, incongruità e del travisamento dei fatti relativi a punto decisivo.

Sostiene che, nonostante la sentenza di cassazione avesse esplicitamente vietato di prendere in considerazione le riserve proposte dall’impresa, la c.t.u. aveva delibato la loro fondatezza e la corte territoriale, limitandosi a uno stereotipato giudizio di convincente motivazione della c.t.u., non era affatto entrata nel merito dell’accoglibilità delle riserve dette, neppure avvedendosi che per alcune la c.t.u. aveva operato un illegittimo cumulo tra quanto dall’appaltatore preteso a titolo di rifusione delle spese incontrate nell’esecuzione dell’appalto e quanto richiesto per il mancato guadagno che sarebbe derivato dalla commessa.

– Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato la società denunzia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 196, ai fini di cui all’art. 360, nn. 4 e 5, lamentandosi della reiezione della domanda di risarcimento per procurato dissesto della società.

Col secondo motivo del ricorso detto, la società deduce invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., relativamente alla decorrenza della rivalutazione e degli interessi.

3. – Debbono essere esaminati innanzi tutto in modo unitario, attesa la connessione, i primi due motivi del ricorso principale.

Punto comune dei medesimi è l’affermazione per cui il giudice a quo “ha finito per appiattirsi sulle posizioni espresse dal c.t.u. (..)” violando le preclusioni e i limiti imposti alla fase rescissoria del procedimento; non vi sarebbe traccia, difatti, nella sentenza, “di una concreta indagine su quali fossero le poste reclamabili dall’appaltatore, sulla motivazione di tale reclamabilità e dell’ammontare riconosciuto”.

I motivi sono fondati.

4. – Necessaria premessa di ordine generale è che con la pronuncia della sentenza non definitiva il giudice si spoglia della potestas decidendi in relazione alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame (ex plurimis Sez. 3^ n. 18898-09; Sez. lav. n. 23862-15).

La portata precettiva della sentenza non definitiva ha l’effetto, cioè, di bloccare – come efficacemente è stato osservato in dottrina – un elemento della fattispecie, ormai deciso e sul quale il giudice non può tornare.

La preclusione rileva sia per le questioni definite, sia per quelle da esse dipendenti, che dunque debbono essere esaminate e decise sulla base dell’intervenuta pronuncia – salvo naturalmente che quest’ultima sia stata riformata con sentenza passata in giudicato pronunziata a seguito di impugnazione immediata (v. Sez. l^ n. 5860 -99; Sez. 2^ n. 18510-04).

Nella specie la sentenza non definitiva della corte d’appello era passata in giudicato giacchè il ricorso per cassazione, a essa relativo, era stato rigettato.

In quella sede, come d’altronde ben emerge dalla sentenza di cassazione n. 8960-10, era stata respinta tra l’altro la domanda dell’impresa di risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, e tale statuizione – come già rilevato – aveva travolto quella consequenziale degli arbitri relativa all’inefficacia della delibera di risoluzione del contratto ai sensi della L. n. 2248 del 1865, all. F, art. 345.

Sicchè in sostanza era rimasta ferma e operante la (sola) risoluzione consentita su iniziativa della committenza, ed essa soltanto aveva provocato la definitiva caducazione del contratto e la sostituzione della disciplina dei corrispettivi predisposta dai contraenti (e – v. appunto Sez. 1 – n. 8960-10 – “dei compensi aggiuntivi conseguibili mediante le riserve”) con quella normativamente stabilita: id est, col “pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite”.

5. – Inoltre la sentenza non definitiva aveva comportato l’annullamento anche dei capi del lodo relativi alle riserve, che avrebbero potuto trovare giustificazione soltanto nella esecuzione dell’appalto.

Le riserve non potevano essere scisse dalla sorte del contratto, il quale era stato caducato ai sensi dell’art. 345 cit. e dunque non era stato eseguito.

La conseguenza è che al giudizio rescissorio era stata alfine consegnata la sola funzione di esaminare le eventuali pretese risarcitorie dell’impresa che non avessero avuto titolo nella ritardata consegna dei lavori.

Invero dopo la consegna dei lavori l’impresa, come ancora una volta emerge dalla sentenza n. 8960-10, non aveva esercitato, nell’ottica dell’art. 10 del capitolato ex D.P.R. n. 1063 del 1962, la facoltà di recesso, sicchè alla stessa “era precluso sia di chiedere (..) la risoluzione del contratto per inadempimento del committente ravvisato nella mancata o frazionata consegna dei lavori (..)”, sia di “avanzare richieste risarcitorie per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo con cui la stessa era stata eseguita” (e v. anche Sez. 1^ n. 7069-04, n. 4869-94 e molte altre).

6. – Conclusivamente, in base alla sentenza non definitiva: (1) era da escludere la spettanza all’impresa di poste a titolo di riserve; (2) non era invece da escludere – e imponeva ulteriori accertamenti – la spettanza di poste a diverso titolo risarcitorio, ove del risarcimento ricorressero gli estremi e purchè si fosse trattato di poste non correlate alla questione afferente la consegna dei lavori.

7. E’ a questo punto opportuno svolgere la seguente aggiuntiva puntualizzazione.

Quando si discute di danno risarcibile, si evoca necessariamente il principio di causalità in rapporto a un fatto lesivo.

Tanto si suole esprimere dicendo che rileva, nell’ordinamento, il principio del danno effettivo, non potendo il creditore che ricevere a titolo risarcitorio nè più nè meno di quanto necessario a rimuovere l’effetto economico negativo dell’inadempimento o dell’illecito.

La funzione riparatoria, in questa prospettiva, reagisce al danno secondo il principio di responsabilità, nel quale un ruolo essenziale viene assunto dall’imputazione. La riparazione (id est, il risarcimento) è l’esito di un giudizio di responsabilità che si dispiega dal danno e ne suppone la previa imputazione a un determinato soggetto sulla base di un criterio normativo a tal fine previsto. Sicchè, in simil guisa, l’elemento costitutivo del diritto al risarcimento è sempre il nesso di causalità (o di imputazione) tra l’inadempimento o l’illecito e il danno.

Tale excursus consente di cogliere l’errore compiuto mediante la sentenza definitiva della corte d’appello di Firenze.

Codesta ha ripercorso alcune delle riserve dell’appaltatore (per l’esattezza diciassette riserve) affermando di condividere quanto al riguardo ritenuto dal c.t.u., nel rilievo che si trattava di pretese risarcitorie non considerabili sotto il profilo indennitario, ex art. 345, nè ricollegabili a ritardi nella consegna dei lavori.

Tuttavia nel rassegnare siffatta conclusione la corte d’appello ha mancato di indicare a quale concreto fatto, costituente inadempimento di precisi obblighi diversi dalla consegna dei lavori, ovvero integrante sotto altro profilo l’illecito civile, le poste risarcitorie avrebbero dovuto essere ascritte onde poter essere imputate alla stazione appaltante.

Operando una valutazione diretta delle riserve, la corte territoriale, sotto mentite spoglie di risarcimenti, ha in pratica riconosciuto all’appaltatore ciò che egli non avrebbe potuto vantare proprio a causa dell’avvenuta risoluzione del contratto ritenuta, ai sensi dell’art. 345, dalla sentenza non definitiva.

E dunque ha violato il giudicato da essa discendente.

Poichè invece il risarcimento postula sempre un danno-conseguenza imputabile, il punto decisivo della causa era se esistesse, a monte delle pretese avanzate dall’appaltatore, un distinto fatto, costituente inadempimento della stazione appaltante, cui associare gli evocati risarcimenti: fatto storico sul quale il giudice di merito avrebbe dovuto incentrare la motivazione.

7. – Di contro rispetto a tale fatto – per l’esposta ragione decisivo – la motivazione dell’impugnata sentenza è a tal punto carente da risultare omessa. E ciò integra, da un lato, il vizio di motivazione dedotto dalla ricorrente – finanche nell’ottica del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, (v. Sez. un. n. 8053-14) – e, dall’altro, la falsa applicazione, in sostanziale elusione del giudicato conchiuso nella sentenza non definitiva, delle norme afferenti il risarcimento del danno, i cui elementi costitutivi, in aggiunta a quanto già pagato dalla stazione appaltante a titolo indennitario, presupponevano l’onere della prova in capo all’appaltatore.

9. – L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe tutti i restanti, compresi quelli del ricorso incidentale condizionato.

L’impugnata sentenza va difatti cassata con rinvio alla medesima corte d’appello di Firenze, diversa sezione, la quale provvederà a riesaminare i profili della controversia tenendo conto del giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva.

Essa si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti e provvederà infine anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

la Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri e assorbito l’incidentale; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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