Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15342 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. I, 17/07/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 17/07/2020), n.15342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA IrenePaola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23399/2017 proposto da:

N.P.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Leonida Rech,

76 presso lo studio dell’avvocato Poerio Giuseppe che lo rappresenta

e difende giusta procura alle liti dep.ta il 13-06-2019;

– ricorrente –

contro

Prefettura Brescia,- UTG Brescia, rapp. E difeso dall’AVVOCATURA

GENT. SATO, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRESCIA, depositata il

21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2019 da Dott. RUBINO LINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 – N.P.A. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 26.9.2017, articolato in due motivi, nei confronti della Prefettura di Brescia per la cassazione della ordinanza del 21 giugno 2017 con la quale il Giudice di Pace di Brescia rigettava il suo ricorso avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto in data 9 maggio 2017.

2. – La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata della prima Sezione civile, fissata al 23 ottobre 2019.

3. – Il 24 settembre 2019 il difensore del ricorrente ha depositato istanza nella quale segnala che è pendente sempre dinanzi alla prima Sezione civile altro ricorso, r.g. 8001/2018, promosso dal medesimo ricorrente, avverso la medesima ordinanza del Giudice di pace di Brescia che rigettava il suo ricorso avverso il provvedimento di espulsione, con udienza fissata al 30.9.2019 e chiede che, rilevata la connessione soggettiva tra i due ricorsi, gli stessi vengano riuniti o trattati congiuntamente.

4. – Ciò premesso, rilevato che nel presente ricorso il ricorrente denuncia che si tratterebbe di due opposizioni proposte dallo stesso soggetto avverso il medesimo decreto di espulsione, il collegio ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per consentire l’esame congiunto dei due ricorsi.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta dell’odierno ricorso, n. 23399 del 2017, con il ricorso n. 8001 del 2018.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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