Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15342 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. III, 12/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 12/07/2011), n.15342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13264/2010 proposto da:

T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell’avvocato CARAVITA DI

TORITTO Giuseppe, che la rappresenta e difende, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato PALANDRI

Marco, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6716/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 16.3.09,

depositata il 23/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Marco Palandri che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. T.M. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 23 marzo 2009, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione all’esecuzione per rilascio da essa deducente proposta avverso il precetto del 6 giugno 2007, intimatole da M.E. E. sulla base di titolo esecutivo rappresentato da un decreto di trasferimento di immobile pignorato emesso a favore della medesima in una procedura esecutiva immobiliare. La M. ha resistito con controricorso.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè tardivamente proposto.

Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare (da ultimo, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010; Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista del ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione in data 7 maggio 2010, cioè ben oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, riguardo alle quali nulla è necessario aggiungere.

p.3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza fra le parti costituite e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremilaseicento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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