Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15342 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34301-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

STUDIO P. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1271/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 1271/04/2019, depositata il 16 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato, dopo averli riuniti, i distinti appelli erariali avverso le diverse sentenze della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che avevano, rispettivamente, accolto parzialmente il ricorso della Studio P. s.a.s. contro l’avviso d’accertamento, relativo all’anno d’imposta 2007, in materia di Ires, Iva ed Irap, emesso nei confronti della medesima società, all’esito di accertamenti bancari; accolto il ricorso di Elisa Diciatteo, socia della predetta s.a.s., contro l’accertamento emesso nei suoi confronti, relativo all’anno d’imposta 2007, in materia di Irpef, per la conseguente rettifica del reddito derivante, nei imiti della relativa quota di partecipazione societaria; accolto il ricorso di P.A., socio della predetta s.a.s., contro l’accertamento emesso nei suoi confronti, relativo all’anno d’imposta 2007, in materia di Irpef, per la conseguente rettifica del reddito derivante, nei imiti della relativa quota di partecipazione societaria.

I contribuenti sono rimasti intimati.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per la natura meramente apparente della sua motivazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice a quo omesso di pronunciarsi in merito ai motivi d’appello concernenti la mancata giustificazione di movimentazioni bancarie; la tenuta di una contabilità parallela nei confronti delle società di assicurazione; la mancata prova dell’inerenza di alcuni costi; l’effettiva disponibilità da parte dei soci, dell’imbarcazione intestata alla s.a.s., neppure inerente l’attività di quest’ultima.

3. Il primo motivo è fondato e va accolto.

Invero, la parte propriamente motiva della sentenza impugnata si apre con l’accoglimento di due motivi proposti negli appelli erariali, già menzionati nella parte relativa allo svolgimento del processo.

La CTR, dunque, accoglie sia il motivo “relativo alla legittimità della notifica degli avvisi di accertamento avvenuta nei termini di legge”; sia quello “relativo alla mancanza sia del deposito dell’autorizzazione alle indagini finanziarie che della delega del Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate ai fini della sottoscrizione dell’atto impositivo”, fornendo sulle relative questioni motivazioni sintetiche, ma specifiche (rispettivamente argomentando a proposito della scissione degli effetti nella notificazione e della ammissibile produzione di nuovi documenti nell’appello tributario).

Pertanto, la CTR ha accolto i motivi d’appello dell’Ufficio (dei quali aveva dato atto nella precedente esposizione, nella stessa sentenza, dello svolgimento del processo) che escludevano la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, la nullità degli atti impositivi per la pretesa carenza dell’autorizzazione alle indagini finanziarie e l’invalidità degli stessi avvisi per difetto di legittimazione del delegato che li ha sottoscritti.

Passando poi alle questioni di merito relative ai rilievi oggetto degli atti impositivi, la CTR, che pure nella parte precedente aveva dato atto delle relative critiche mosse dall’appellante, così motiva:” Infine non appaiono convincenti gli altri rilievi critici svolti dall’appellante nei confronti della sentenza impugnata, che appare, invece, ben motivata prendendo in considerazione tutti gli aspetti della controversia e rispondendo in concreto ai punti di doglianza esposti nei ricorsi.”.

La formula integra una motivazione solo apparente in quanto, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, ex plurimis).

Tanto meno, poi, la motivazione de qua integra una valida forma di motivazione della sentenza d’appello per relationem con quella di primo grado, poichè il giudice del gravame non ha dato effettivamente conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, limitandosi sostanzialmente ad aderire alle pronunzie appellate in modo acritico e senza alcuna concreta valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, ex plurimis), che non può identificarsi nella generale, generica ed apodittica affermazione che le decisioni gravate sarebbero “ben motivate”.

Infatti, ” Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure.”(Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018). Va quindi accolto il primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata in parte qua, con rinvio alla CTR.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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