Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15341 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 25/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 25/07/2016), n.15341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15470-2011 proposto da:

IMPRESA EDILE CALLIGIONE SILVANO S.N.C. DI CALLIGIONE SILVANO &

C. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), già IMPRESA EDILE CALLIGIONE

EMILIO & C. S.N.C., in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso

l’avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MICHELE GREGGIO, VLADIMIRO PEGORARO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VIGODARZERE, (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso l’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FULVIO LORIGIOLA, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1017/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PAOLO STELLA RICHTER che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato EMANUELE COGLITORE, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’impresa edile Calligione Silvano s.n.c. conveniva in giudizio il comune di Vigodarzere chiedendo che fosse dichiarata la nullità – o in subordine pronunciato l’annullamento per errore – di un atto di vincolo ai rogiti notar Crivellari in data 16-4-1991, in quanto contrastante con la L. n. 122 del 1989, art. 9 (cd. Legge Tognoli) e con le convenzioni intervenute con l’amministrazione.

Premetteva di avere ottenuto l’assegnazione in proprietà di un lotto nell’ambito del piano particolareggiato del comune, per la realizzazione di un complesso a uso residenziale, commerciale o direzionale, con localizzazione di mq. 2266 di parcheggi interrati a uso pubblico, e di avere ottenuto anche, dopo l’entrata in vigore della citata legge Tognoli, la costituzione di un diritto di superficie per 99 anni in ragione del vincolo pertinenziale tra i parcheggi e l’immobile.

Lamentava che il comune avesse fatto sottoscrivere l’atto di vincolo per primo citato, incompatibile con la Legge Tognoli, onde asservire le medesime aree a parcheggio pubblico.

Nella resistenza del comune, l’adito tribunale di Padova respingeva le domande non ritenendo la nullità dell’atto, avendo l’impresa costruito meno parcheggi di quelli previsti, nè l’annullabilità visto che l’impresa era stata ben al corrente di tutti i fatti e di tutte le problematiche agitate in causa.

La sentenza è stata confermata dalla corte d’appello di Venezia.

Ricorre per cassazione la società Calligione, deducendo quattro motivi illustrati da memoria.

Il comune resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo la ricorrente deduce l’illogicità e l’insufficienza della motivazione della sentenza per essere la corte d’appello partita dall’errato presupposto che l’impresa aveva commesso un errore di dimensionamento al momento dell’esecuzione materiale del parcheggio interrato.

Col secondo motivo denunzia poi la violazione e falsa applicazione della Legge Tognoli, art. 9 e degli artt. 1343 e 1418 c.c., essendo stato stabilito uno stretto vincolo pertinenziale tra i parcheggi e le unità immobiliari; cosa che la corte d’appello avrebbe dovuto considerare nel sancire la illegittimità del vincolo pubblicistico conseguente all’atto notarile discendente dal piano particolareggiato.

Col terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1427 c.c., in quanto l’impresa non aveva dato il consenso alla realizzazione di entrambi i parcheggi – a uso pubblico e a uso privato – sicchè il vincolo avrebbe dovuto essere considerato per tale ragione comunque annullabile.

Infine col quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 1375 c.c., avendo il comune suscitato il legittimo affidamento dell’impresa nella possibilità di realizzare il parcheggio interrato secondo le previsioni di progetto e secondo la concessione edilizia.

– Il ricorso, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati in quanto connessi, è infondato. La questione controversa attiene al vincolo di asservimento a uso pubblico di un’area destinata a parcheggio, discendente da un apposito atto di cui la società ha eccepito la nullità per violazione del vincolo pertinenziale previsto dalla Legge Tognoli.

L’impugnata sentenza, richiamando le risultanze della c.t.u., ha però accertato che la convenzione relativa all’assegnazione dell’area da sottoporre a intervento edilizio aveva previsto la realizzazione di un’autorimessa interrata da gravare a servitù di uso pubblico (per mq. 2266) e in più di un’area destinata a parcheggi privati (per mq. 3191). Viceversa l’impresa aveva in effetti realizzato un’autorimessa di soli mq. 4469, con conseguente disavanzo di mq. 988.

Il primo dei due fatti è stato giustamente ritenuto dalla corte d’appello assorbente di ogni questione stante che già nella fase istruttoria del progetto presentato dall’impresa era stata inserita la questione della maggiore percentuale di parcheggi da destinare a pertinenza delle abitazioni, da costruire in base alla Legge Tognoli; tanto che per tale specifica ragione l’impresa aveva chiesto e ottenuto l’attribuzione di aree pubbliche con diritto di superficie.

In sostanza, la corte d’appello ha sancito che l’impresa avrebbe dovuto realizzare il parcheggio pubblico alla stregua degli standard urbanistici di cui al piano particolareggiato, oltre ai parcheggi a uso privato imposti dalla Legge Tognoli, con il che confermando quanto eccepito dal comune: vale a dire che non vi era identità tra l’oggetto del vincolo di asservimento e i parcheggi destinati a pertinenza degli immobili.

Se ne desume che, in base alla sentenza, i parcheggi vincolati all’uso pubblico non erano affatto quelli individuati e costruiti dall’impresa per ottemperare al disposto normativo richiamato.

3. – Il citato profilo è pregiudiziale ed è di pieno merito, posto che è finalizzato a escludere ogni ipotetica interferenza tra gli obblighi assunti.

Non appare pertinente il rilievo al quale è stata affidata la censura di vizio di motivazione (primo motivo).

Si discuteva infatti di un’azione di nullità del vincolo pubblicistico per asserito contrasto con la Legge Tognoli. E rispetto a tale questione era del tutto irrilevante la causa della differenza dimensionale, peraltro pacifica, delle aree infine realizzate.

4. – Quanto esposto conduce al rigetto delle prospettate doglianze.

Invero il terzo motivo riflette una censura di merito, perseverando la ricorrente nell’affermazione di esistenza di un errore quale causa di annullamento dell’atto per vizio del consenso. Errore che invece la corte d’appello ha escluso con accertamento di fatto non sindacato sul versante della motivazione.

5. – Il quarto motivo eccepisce una violazione del principio di affidamento.

In base alla sentenza, però, simile profilo non risulta esser stato consegnato alle fasi del giudizio di merito; e a tal riguardo il ricorso non soddisfa il fine di autosufficienza necessario a escludere la novità della questione.

Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e maggiorazione di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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