Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15341 del 25/06/2010

Cassazione civile sez. I, 25/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 25/06/2010), n.15341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23778-2008 proposto da:

F.D. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

15/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da verbale di udienza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19.10.2007, F.D. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 18.01 – 15.03,2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava l’Amministrazione a pagare all’istante la somma di Euro 3.583,00, con interessi legali dalla domanda, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 411,37, di cui Euro 39,00 per esborsi, Euro 81,00 per diritti ed Euro 250,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, distratte in favore del difensore antistatario.

La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il F. aveva chiesto l’equa riparazione del danno non patrimoniale subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di pubblico impiego, introdotto, dinanzi al TAR Campania, con ricorso del 22.09.2000, definito in primo grado con sentenza sfavorevole, del 26.04.2007, dopo a presentazione di 2 istanze di prelievo, rispettivamente del 26.04.2004 e del 27.01.2006;

– che la durata ragionevole del primo grado di detto processo amministrativo, trattandosi di controversia di ordinaria complessità, poteva essere fissata in un triennio;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in 3 anni e 7 mesi, il chiesto indennizzo del danno morale doveva essere equitativamente liquidato nella misura di Euro 1.000,00 ad anno di ritardo, avuto riguardo all’oggetto del contendere, alla data di presentazione delle istanze di prelievo ed ai parametri usuali della Corte, con esclusione del chiesto bonus, trattandosi di giudizio seriale di poco impegno.

Avverso questo decreto il F. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 1.10.2008. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è limitato a depositare un “atto di costituzione”, in cui chiede il rigetto del ricorso e di potere partecipare alla discussione orale, cui, peraltro, non ha presenziato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno disattese le istanze che il Pg ha formulato all’udienza pubblica, in parte inerenti a questioni anche d’incostituzionalità (cfr., tra le altre, cass. 200801354), già affrontate e risolte da questa Corte, con univoco condiviso indirizzo, ed in parte relative a temi di politica legislativa, estranei all’ambito decisorio.

Riassuntivamente ed in sintesi, con il ricorso il F. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 8) ai criteri di liquidazione del danno morale, che assume essergli dovuto nella misura di Euro 125 per 79 mesi di durata del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi da 9 a 15) all’insufficienza delle liquidate spese, a suo parere anche immotivatamente ridotte rispetto a quelle richieste con la nota spese depositata nel pregresso grado di merito.

Il ricorso va accolto nei limiti delle argomentazioni che seguono.

Infondate risultano le censure afferenti l’insufficienza dell’indennizzo liquidato per il subito danno non patrimoniale. Nel caso in disamina, infatti, la Corte di merito:

– ha legittimamente non correlato l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale L. n. 89 del 2001, (art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU. impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568;

200608714; 200723844);

– ha legittimamente liquidato in via equitativa, l’importo di Euro 1.000,00 ad anno di incongruo ritardo(cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714; 200723844), senza maggiorazioni, dal momento che la determinazione si rivela in linea con i parametri di quantificazione della riparazione del danno non patrimoniale applicati in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, oscillanti tra Euro 1.000,00 e 1.500,00, e che l’aderenza al parametro minimo appare congruamente argomentata con riferimento alle peculiarità del caso (tra le numerose altre, cfr. cass. 200704845), che precludevano pure l’incrementabilità con bonus di Euro 2.000,00, il quale presuppone la particolare gravità del danno in relazione alla posta in gioco, nella specie non evincibile, come ritenuto dal primo giudice (in tema cfr cass. 20086808; 200917684).

Fondato è, invece, il motivo inerente alle spese processuali del giudizio di merito.

Nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr. cass. 200318204; 200423789; 200714053), ma nella specie quanto liquidato a tale titolo appare non rispondente per difetto ai vigenti criteri tariffari, fissati per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello.

Accolta, dunque, la censura in questione, sulle esposte premesse ben può procedersi con riguardo soltanto alla statuizione inerente alla liquidazione delle spese del giudizio di merito alla cassazione dell’impugnato decreto e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., alla riliquidazione di tali spese secondo gli importi indicati in dispositivo, in relazione ad attività necessariamente compiute, non avendo il ricorrente specificato le modalità anche temporali di deposito della nota spese nel pregresso grado.

L’esito del ricorso giustifica la compensazione nella misura di 2/3 delle spese del giudizio di legittimità, e la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo. Spese distratte.

PQM

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso del F., cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito liquida le spese del giudizio di merito in complessivi in complessivi Euro 875,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi ed Euro 378,00 per diritti), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al relativo pagamento in favore della ricorrente. Compensa, inoltre, nella misura di 2/3, le spese del giudizio di legittimità e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente della residua parte, che liquida in complessivi Euro 225,00, (di cui Euro 35,00 per esborsi) oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese tutte da distarsi in favore dell’Avv.to A.L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010

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