Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15341 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.20/06/2017),  n. 15341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2537/2014 proposto da:

T.M., V.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CATONE, 3, presso lo studio dell’avvocato AGNESE IACOANGELI,

rappresentati e difesi dall’avvocato DOMENICO BRUNO;

– ricorrenti –

contro

NUOVA TIRRENA S.P.A. DI ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E

CAPITALIZZAZIONI, S.F., S.L.,

S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1286/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata l’1/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. T.M. e V.C. hanno proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Nuova Tirrena di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni e contro S.F., S.L. e S.S. avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 1 dicembre 2012.

2. Al ricorso, che propone un unico motivo, non v’è stata resistenza degli intimati.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testi modificati dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità del ricorso ed è stata fissata con decreto l’adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato al’avvocato dei ricorrenti.

4. Non v’è stato deposito di memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità formulata dal relatore.

Essa trova giustificazione nelle seguenti ragioni.

2. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto parte ricorrente ha inteso assolvere al relativo requisito con la riproduzione per ben ottantadue pagine – prima dell’esposizione dell’unico motivo e delle conclusioni, che fra l’altro si riduce ad un’illustrazione di due sole pagine – di una serie di atti dello svolgimento processuale, senza che le parti frapposte escludano la necessità di procedere alla loro lettura, non esentando affatto da essa e non essendo idonee ad individuare altrimenti il fatto sostanziale e processuale.

In particolare, il ricorso presenta la seguente struttura:

a) dopo che nella prima pagina si sono indicate le parti e la sentenza impugnata e nella seconda il dispositivo della sentenza impugnata, per venti pagine il testo della sentenza impugnata e, quindi, per venticinque pagina l’atto di appello;

b) di seguito si riproduce la congiunta comparsa di risposta dei qui ricorrenti e di T.P. e M. per dodici pagine, nonchè quella della Nuova Tirrena in primo grado per altre dieci pagine e, in fine, la sentenza di primo grado quanto ai motivi della decisione.

Simile modo di assolvimento del requisito dell’art. 366, n. 3, è inidoneo al raggiungimento dello scopo, in quanto, anzichè una sommaria informazione sul fatto sostanziale e processuale, attraverso l’indicazione dei vari passaggi in cui si è articolato, suppone che la Corte di cassazione debba, per percepirlo, leggere una serie di atti, il che si risolve in una modalità che, non essendo diversa da come sarebbe stata la mera indicazione alla Corte degli atti stessi e l’invito a leggerli aliunde rispetto al ricorso, equivale all’assenza del requisito come parte del ricorso e dunque come oggetto di un’attività espositiva, conforme alla funzione narrativa del ricorso stesso sul punto, individuata dal legislatore con la parola “esposizione”.

La consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. sez. un. n. 5698 del 2012) ritiene inidonea al raggiungimento dello scopo una siffatta modalità di esposizione del fatto.

Nè la pur breve successiva esposizione dell’unico motivo deducente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti” e “violazione di legge con riferimento all’art. 329 c.p.c. e art. 112 c.p.c.” – risulta in alcun modo possibile nella situazione di assoluta impossibilità di percezione dal fatto sostanziale e processuale discendente dalla inidoneità della sua esposizione.

Ed anzi l’esordio della breve illustrazione inizia con un incipit che enuncia che “è stato già evidenziato, in quanto la sentenza di secondo grado è stata riprodotta…”, che conferma il rinvio alla congerie degli atti riprodotti.

3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile e nella descritta situazione nemmeno è necessario interrogarsi sulla mancata evocazione delle altre due parti con cui i ricorrenti si erano congiuntamente difesi in appello.

Non è luogo a provvedere sulle del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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