Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15341 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. III, 12/07/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 12/07/2011), n.15341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16210/2009 proposto da:

C.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MANCINI Giuseppe, giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S., D.B.G. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 434/2008 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il

21/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. C.O. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro D.B.G. e B.S. avverso la sentenza del 21 novembre 2008 pronunciata inter partes dal Tribunale di Vasto con citazione notificata il 26 febbraio 2007, nella quale era stata da lui proposta opposizione nei confronti di entrambi gli intimati avverso un decreto, emesso a loro favore nei suoi riguardi ai sensi dell’art. 611 c.p.c, dal Giudice dell’Esecuzione di quel Tribunale per le spese di una procedura esecutiva per rilascio conseguente ad uno sfratto, nonchè – nei soli confronti del D.B. – opposizione al precetto intimatogli sulla base del detto decreto.

Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha, previa qualificazione alla stregua dell’art. 617 c.p.c., dell’opposizione avverso il decreto, dichiarato inammissibile la stessa perchè tardivamente proposta. Viceversa, ha parzialmente accolto l’opposizione al precetto, dichiarando parzialmente non dovuta parte della somma precettata quanto alle spese.

Gli intimati non hanno resistito.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile quanto ad entrambi i motivi prospettati, il primo dei quali concerne la sentenza impugnata quanto alla decisione sull’opposizione al precetto, il secondo detta sentenza quanto alla decisione sull’opposizione al decreto ai sensi dell’art. 611 c.p.c..

4. – Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione dell’art. 474 c.p.c., e segg. e ci si duole anzitutto che il Tribunale non abbia dato alcuna risposta sul motivo di opposizione con cui era stato lamentato che, pur essendo stato emesso il titolo esecutivo rappresentato dal decreto a favore sia del D.B. che della B., il precetto era stato intimato soltanto dal primo, il che comportava la contestazione del diritto di chi aveva intimato il precetto a procedere ad esecuzione forzata e, tra l’altro, per l’intera somma portata dal titolo. Si sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

In secondo luogo, si deduce che l’art. 474 c.p.c., e segg., sarebbero stati comunque violati, perchè, essendo stata minacciata l’esecuzione forzata sulla base di un titolo riguardante inscindibilmente lui e B.S., il B. non poteva procedere da solo all’esecuzione e tanto meno poteva procedervi per l’intera somma portata nel titolo.

4.1. – Il motivo è inammissibile, perchè prospettato senza l’osservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, che secondo consolidata giurisprudenza della Corte costituisce il precipitato normativo del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione. L’inosservanza della norma discende quanto a tutte e tre le cesure prospettate dall’assoluta mancanza di indicazione specifica degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda. Infatti, non si fornisce alcuna indicazione del se e dove il decreto ai sensi dell’art. 611 c.p.c. ed il precetto erano stati prodotti nel giudizio di merito.

Non si indica se e dove sarebbero stati prodotti in questa sede di legittimità e sarebbero esaminabili dalla Corte. Non si riproduce, per quanto interessa ai fini delle censure, il loro contenuto.

Inoltre, quanto alla deduzione dell’omessa pronuncia non si riproduce la parte del ricorso in opposizione nella quale era stato proposto il motivo di opposizione al precetto riguardo al quale sarebbe stata commessa.

In tal modo risulta inosservata la giurisprudenza della Corte sull’esegesi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, siccome espressa, fra tante, per i documenti da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008, Cass. sez. un. n. 7161 del 2010, e, per gli atti processuali (ricorso in opposizione) da Cass. n. 12239 del 2007, da Cass. n. 26266 del 2008 e da Cass. n. 4201 del 2010.

5. – Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 611 c.p.c..

Vi si assume che nel decreto ai sensi dell’art. 611 c.p.c., erano state liquidate sia le spese vive di esecuzione sia quelle riconosciute all’istante per la difesa tecnica durante l’esecuzione.

Quindi, sulla premessa che nemmeno la recente riforma del 2005 ha risolto in maniera chiara il problema della natura e, perciò, del regime di impugnabilità del decreto ex art. 611 c.p.c., si asserisce che in presenza di un decreto riconoscente sia le spese vive sia i diritti e gli onorari dell’esecuzione, siccome consente il testo modificato della norma, i possibili regimi di impugnazione sarebbero due, cioè o l’opposizione a decreto ingiuntivo o l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Da tanto si fa discendere che erroneamente il Tribunale avrebbe detto inammissibile l’opposizione qualificandola ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Viceversa, l’opposizione, ove fosse stata qualificata come opposizione al decreto ingiuntivo sarebbe stata tempestiva, perchè proposta nei termini per essa previsti, mentre, ove qualificata come opposizione all’esecuzione sarebbe stata ben proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1.

5.1. – Il motivo sembra fondato, ma è dubbia la sua ammissibilità ai sensi dell’art. 100 c.p.c., applicato all’esercizio del diritto di impugnazione e coordinato con il fatto che la Corte di Cassazione, a seguito della riforma di cui alla L. n. 353 del 1990 è giudice che può anche decidere nel merito, una volta cassata la sentenza.

Queste le ragioni.

Anteriormente alla riforma dell’art. 611 c.p.c., operata dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. n. 80 del 2005 (riforma entrata in vigore il 1 marzo 2006, del D.L. n. 273 del 2005, ex art. 39 quater, convertito con modificazioni nella L. n. 51 del 2006), la giurisprudenza di questa Corte (per come attestasi con Cass. sez. un. n. 1471 del 1997, che compose un precedente contrasto;

successivamente: Cass. n. 578 del 2001; n. 25002 del 2008) opinava che il decreto di cui a detta norma concernesse solo le spese del giudizio di esecuzione e non anche i diritti di procuratore e gli onorari dovuti al difensore e, dopo aver ribadito – confermando su questo punto il convincimento della pregressa giurisprudenza, che al riguardo non presentava contrasto – che si trattava di un decreto ingiuntivo riconducibile all’art. 642 c.p.c. e come tale opponibile ai sensi dell’art. 645 c.p.c., e segg., aveva affermato che i diritti e gli onorari potevano essere richiesti direttamente con il precetto intimato per l’esecuzione del decreto (potendo, poi, essere contestate anche nell’an con l’opposizione all’esecuzione).

La giurisprudenza di questa Corte, viceversa, non ha mai affermato che il decreto ai sensi dell’art. 611, pur emesso per le sole spese dell’esecuzione, fosse opponibile con l’opposizione agli atti, come, invece, ha opinato il Tribunale, il quale lo ha fatto, peraltro, citando erroneamente a sostegno l’indicata sentenza delle Sezioni Unite. Circostanza che forse si spiega con il fatto che essa intervenne su un giudizio che era stato introdotto come opposizione agli atti, qualificazione che nessuno aveva messo in discussione davanti alla Corte.

Certo è, comunque, che quella sentenza non ha mai detto esperibile il rimedio dell’art. 617 c.p.c.). E nemmeno una simile affermazione risulta fatta da sentenze successive. Si tratterebbe, peraltro, di un’affermazione del tutto priva di giustificazione, posto che il decreto, quale provvedimento che dispone sulle spese del processo esecutivo, in quanto questo si chiude, non costituisce un atto dell’esecuzione, bensì l’atto con cui l’onere delle spese per il costo del processo esecutivo viene riconosciuto a carico di chi ha subito l’esecuzione, giusta il principio espresso dall’art. 95 c.p.c., quale specificazione dell’art. 91 c.p.c. (siccome aveva esattamente affermato Cass. n. 5720 del 1994, poi non seguita sul punto delle liquidabilità dei diritti e degli onorari dalle Sezioni Unite).

Ora, quello descritto essendo lo stato del diritto vivente secondo la giurisprudenza della Corte si deve pensare che l’intervento del legislatore con la riforma di cui si è detto (applicabile alla procedura esecutiva di cui trattasi anche ove essa fosse stata pendente al 1 marzo 2006, giusta i normali principi per cui la legge opera per l’avvenire), essendosi estrinsecato nel prevedere che il giudice dell’esecuzione fa la liquidazione delle spese a norma dell’art. 91 c.p.c., e segg., abbia voluto innovare nel senso di attribuire a quel giudice anche la liquidazione di diritti e onorari.

Il riferimento all’art. 91 c.p.c., e segg., infatti, non altro può significare se non che il giudice dell’esecuzione, quando provvede ai sensi dell’art. 611 c.p.c., è un giudice che, riguardo alle spese, provvede su di esse perchè il processo esecutivo si chiude davanti a sè, onde in tale veste non è dubitabile che l’esecutante debba essere rifuso del costo della difesa legale di cui si è avvalso nella procedura esecutiva.

Con la modifica in questione il legislatore, in sostanza, ha inteso superare l’interpretazione del diritto vivente.

Poichè lo stesso legislatore nulla ha detto sul regime del rimedio esperibile contro il decreto, è, d’altro canto, giocoforza ritenere che abbia avuto l’implicito intendimento di avallare l’orientamento che ammetteva l’esperimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Per cui deve ritenersi che il nuovo testo dell’art. 611 c.p.c., là dove prevede ormai la liquidabilità con il decreto da esso previsto, oltre che delle spese vive, dei diritti e degli onorari dovuti in relazione alla procedura esecutiva dall’esecutante al suo difensore, sia da interpretare nel senso che il rimedio esperibile continua ad essere l’opposizione a decreto ingiuntivo, essendo il decreto una particolare fattispecie di decreto ai sensi dell’art. 642 c.p.c..

Da tanto dovrebbe conseguire che la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata, perchè erroneamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione ritenendola proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. E’ appena il caso di rilevare che essa era stata proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica, di cui all’art. 641 c.p.c..

5.2. – Potrebbe, tuttavia, ipotizzarsi ed il Collegio potrà verificarlo che nella specie il ricorrente non ha dimostrato il suo interesse ad agire per ottenere la riforma della sentenza impugnata, in quanto sentenza di rito. Nel senso che non ha allegato, se non del tutto genericamente, quelle che erano le ragioni di merito poste a fondamento dell’opposizione, sì da consentire alla Corte, in mancanza di necessità di accertamenti di fatto, di esercitare il potere di decidere nel merito la controversia. La cassazione, ove fosse disposta, lo sarebbe in una situazione nella quale non è dato sapere se le allegazioni poste a sostegno dell’opposizione avevano una qualche necessità di essere verificate in fatto e nemmeno se avevano in ipotesi possibilità di essere valutate fondate in iure.

Potrebbe allora verificarsi che la cassazione si risolva in una rimessione della causa al grado di merito del tutto inutile, perchè l’opposizione dovrebbe essere rigettata per ragioni di mero di diritto. Inoltre, la Corte non è stata messa in condizione di valutare se ricorrevano le condizioni per decidere nel merito.

Il criterio dell’interesse di cui all’art. 100 c.p.c., valutato con riferimento alla logica del giudizio di cassazione siccome desumibile dai poteri riconosciuti alla Corte, potrebbe allora escludere che la cassazione sia dovuta e rendere, dunque, inammissibile il ricorso, in ossequio anche ad un’interpretazione che consideri i mezzi di impugnazione come garanzie che debbono essere applicate nel rispetto dell’esigenza costituzionale della ragionevole durata del processo”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione quanto all’inammissibilità di entrambi i motivi.

Del resto, parte ricorrente, essendosi astenuta dallo svolgere rilievi sulla relazione e, particolarmente, sulle ragioni della prospettazione dell’inammissibilità per difetto di interesse del secondo motivo, mostra di riconoscere l’esistenza di tale difetto.

Sulla base delle argomentazioni svolte nella relazione il Collegio ritiene, dunque, di enunciare i seguenti due principii di diritto.

“A seguito della modifica dell’art. 611 c.p.c., operata dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. n. 80 del 2005 (riforma entrata in vigore il 1 marzo 2006, del D.L. n. 273 del 2005, ex art. 39 quater, convertito con modificazioni nella L. n. 51 del 2006), deve ritenersi che nel prevedere che il giudice dell’esecuzione fa la liquidazione delle spese a norma dell’art. 91 c.p.c., e segg., il legislatore abbia inteso attribuire a quel giudice, oltre il potere già riconosciuto dalla norma nel testo precedente di liquidare le spese dell’esecuzione, anche il potere di liquidazione dei diritti e degli onorari al difensore dell’esecutante. Il relativo decreto è riconducibile all’ambito dell’art. 642 c.p.c., ed è, dunque, opponibile nelle forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo”.

“Il ricorso per cassazione avverso una sentenza del giudice dell’esecuzione che, investito di un’opposizione avverso un decreto ai sensi dell’art. 611 c.p.c., l’abbia dichiarata inammissibile nell’erroneo presupposto che esso, anzichè con le forme dell’opposizione al decreto ingiuntivo, fosse impugnabile con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., qualora non indichi le ragioni che erano state poste a base dell’opposizione, limitandosi a censurare l’erronea individuazione del rimedio, deve ritenersi inammissibile perchè non pone la Corte di cassazione nella condizione di esercitare il potere di decidere nel merito ove ne ricorrano i presupposti, cioè non siano necessari accertamenti di fatto per valutare le ragioni dell’opposizione”.

p.2.1. Il Collegio osserva che il secondo principio di diritto si giustifica anche al lume del principio costituzionale della ragionevole durata del processo: invero, fare luogo ad una cassazione per vizio del procedimento in presenza di una situazione per cui non sono state prospettate alla Corte le condizioni per una diversa decisione nel merito senza bisogno di rinvio, nè sono state prospettate le condizioni che, al fine della decisione sul merito, impongano il rinvio affinchè il giudice del rinvio proceda alla loro verifica, si risolverebbe nella sollecitazione alla Corte allo svolgimento di un’attività processuale di controllo, della quale è incerta l’utilità.

La parte che fa valere un vizio del procedimento in cassazione, in sostanza – a meno che, naturalmente, tale vizio non appaia tale, per la sua natura, da determinare di per sè in via riflessa l’ingiustizia nel merito della decisione – ha l’onere di prospettare alla Corte se, una volta riconosciuto il vizio, l’attività di rinnovazione del procedimento per la parte viziata sia utile ai fini di una diversa decisione nel merito e, quindi, deve prospettare o che la cassazione con rinvio è necessaria in quanto, una volta rimediato alla nullità del procedimento, occorrono accertamenti di fatto relativi al merito che non sono stati ancora compiuti, o che si può decidere nel merito perchè non necessitano tali accertamenti:

nell’un caso come nell’altro il ricorrente è, dunque, tenuto a prospettare le ragioni che, o rendono necessario il rinvio ai fini della decisione sul merito in modo diverso da come nonostante l’errore sulla norma del procedimento il giudice di merito ha deciso, o rendono possibile alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza per il vizio procedimentale, decidere sul merito senza rinvio.

p.3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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