Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15341 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33191-2019 proposto da:

STUDIO ASSOCIATO NOTAI G.L. E T.C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 11, presso lo studio

dell’avvocato MARCO DE BONIS, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO DAMASCELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1017/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Lo Studio Associato Notai G.L. e T.C. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 1017/01/2019, depositata l’11 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva accolto il ricorso del medesimo contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, con il quale, per l’anno d’imposta 2009, era stata recuperata a tassazione l’Irap per Euro 6.977,00, per l’indeducibilità delle somme versate alla Cassa del Notariato.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 5, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 10 e 54.

Assume infatti il ricorrente che il giudice a quo, nell’accogliere il relativo motivo di appello erariale, avrebbe erroneamente reputato che i contributi versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato non costituiscano costi inerenti all’attività esercitata, deducibili dalla base imponibile dell’Irap.

Preliminarmente, deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per il quale si procede risulta che l’unica parte privata del giudizio di merito è stata lo “Studio Associato Notai G.L. e T.C.”, che coincide con il medesimo soggetto che, in persona del suo legale rappresentante, ha proposto ricorso per cassazione.

Tanto premesso, occorre ricordare che questa Corte ha già affermato che ” Nelle controversie aventi ad oggetto l’IRAP dovuta da uno studio professionale associato, trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati, sussiste il litisconsorzio necessario tra l’associazione ed i propri associati: peraltro, ove al giudizio abbiano partecipato tutti gli associati, il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti dell’associazione, non avendo la stessa distinta personalità giuridica.” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 29128 del 13/11/2018).

Nel caso di specie non risulta che abbia preso parte personalmente al giudizio di merito nessuno degli associati, per cui è stato violato il litisconsorzio necessario.

Pertanto, come doveroso anche d’ufficio, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTP di Bari.

Infatti, Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c. (Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020).

PQM

Pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria provinciale di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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