Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15340 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 17/07/2020), n.15340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25443-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona dell’amministratore unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIEGI, 48/A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA MARCHITTO, rappresentata e difesa dall’avvocato

STEFANO GROLLA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE AMIATA, 33, presso lo

studio dell’avvocato MICHELA FUSCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA PAOLETTI;

– controricorrente –

contro

M.E., C.M., PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA

DELLA REPUBBLICA DI VERONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2211/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 2/8/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/3/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Verona, con sentenza del 30 aprile 2018, dichiarava, su istanza degli Avvocati M. e C. e richiesta del P.M., il fallimento di (OMISSIS) s.r.l.;

2. la Corte d’appello di Venezia, una volta constatato che all’epoca della dichiarazione di fallimento (OMISSIS) s.r.l. annoverava debiti scaduti ben superiori al limite previsto dalla L. fall., art. 15, u.c., rilevava la ritualità della richiesta di fallimento presentata dal Pubblico Ministero, condivideva la valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza di una condizione di insolvenza e, di conseguenza, rigettava il reclamo proposto dalla società debitrice, con sentenza del 2 agosto 2018;

3. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l.;

gli intimati Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona e Avvocati M.E. e C.M. non hanno svolto difese;

entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L.F., art. 15, u.c. – errata interpretazione dei fatti e della legge in relazione ai presupposti di legge per il fallimento della società – debiti eccedenti la somma di Euro 30.000,00”, assume che la dichiarazione di fallimento sia stata pronunciata benchè il totale dei debiti ragionevolmente certi da soddisfare fosse inferiore al limite di Euro 30.000, tenuto conto che per la maggior parte degli stessi mancava un titolo esecutivo;

4.2 il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile; ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dalla L. Fall., art. 15, comma 9, si deve avere riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell’istruttoria prefallimentare (Cass. 5377/2016), a prescindere dal fatto che gli stessi risultino accertati in sede giudiziale in maniera definitiva, dato che la norma nulla prevede in proposito;

dunque come lo stato d’insolvenza non presuppone il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale nè l’esecutività del titolo (Cass. 576/2015), così il limite dei debiti “scaduti e non pagati” previsto dalla L. Fall., art. 15, comma 9, perchè si faccia luogo alla dichiarazione di fallimento non si riferisce a crediti già accertati in sede giudiziale e muniti di titolo esecutivo;

la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di simili principi, constatando che dall’istruttoria prefallimentare risultavano debiti scaduti per oltre Euro 112.000;

la doglianza in esame intende anche contestare, nel merito, i risultati di una simile verifica;

il che comporta la sua inammissibilità, poichè tale si deve considerare il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017);

5.1 il secondo mezzo, sotto la rubrica “art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione della L.F., art. 6 e art. 7, comma 1 – errata interpretazione dei fatti e della legge in relazione sia alla legittimazione del Pubblico Ministero, sia alla carenza di allegazioni probatorie ed in relazione alla legittimazione dei creditori”, lamenta che la dichiarazione di fallimento sia stata pronunciata malgrado l’iniziativa del Pubblico Ministero fosse stata assunta sulla base di esposizioni debitorie di cui non era stata fornita prova certa e senza alcuna indagine sullo stato di insolvenza della società; nel contempo i creditori istanti dovevano considerarsi privi di legittimazione, dato che il loro credito era privo di certezza, non era mai stato vantato in giudizio ed era stato utilizzato come mero strumento per soddisfare le loro pretese;

5.2 il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile;

la Corte di merito ha constatato (a pag. 5) che la posizione creditoria degli Avvocati M. e C. non era in contestazione, sicchè gli stessi dovevano considerarsi senz’altro legittimati ad agire;

una simile constatazione non è stata confutata sotto il profilo sostanziale dall’odierna ricorrente (che al contrario riconosce, a pag. 3 del ricorso, che la somma di Euro 20.000 offerta ai legali era “l’unica ritenuta dovuta” e aggiunge, a pag. 5, che di tale somma “era stato proposto più volte il pagamento”), la cui censura sostiene invece che mancherebbero la “certezza creditoria” e di conseguenza la “legittimazione L.F. ex art. 6″(pag. 7) in mancanza di un precedente giudizio di natura ordinaria e di un titolo ex art. 474 c.p.c.;

la statuizione dei giudici distrettuali in merito all’esistenza del credito non si presta a censure, poichè l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento L. Fall. ex art. 6, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (Cass., Sez. U., 1521/2013);

ne discende l’inammissibilità, per carenza di interesse, a contestare la legittimazione del P.M. a richiedere la dichiarazione di fallimento;

6.1 il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione della L.F., art. 5 – errata interpretazione dei fatti e della legge in relazione al dichiarato stato di insolvenza – difetto di istruttoria prefallimentare”, assume che la condizione di insolvenza sia stata erroneamente ravvisata sulla base della differenza esistente fra attivo disponibile ed esposizione debitoria, senza tener conto della liquidità che la compagine poteva vantare e valorizzando una circostanza che non valeva a dimostrare che fossero venute meno le condizioni di liquidità e credito necessarie per svolgere l’attività d’impresa;

6.2 il motivo è inammissibile;

esso infatti, al di là di una serie di deduzioni astratte e di principio che non scalfiscono la ratio decidendi della decisione impugnata e si limitano a sollecitare una nuova valutazione, nel merito, della domanda, si appunta in maniera specifica soltanto sul passaggio della motivazione ove la Corte di merito ha constatato che “(OMISSIS) non dispone di attivo tale da poter far fronte a tutti i propri debiti”;

tale dato tuttavia non è stato posto, di per sè, a fondamento della constatazione dello stato di insolvenza ed anzi il collegio del reclamo ha dimostrato di ben comprendere la sua limitata portata, specificando, appena prima, che lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (Cass. 29913/2018);

dando seguito a questa indicazione di metodo la Corte d’appello ha poi constatato come la società debitrice avesse irrimediabilmente compromesso la propria possibilità di continuare ad operare proficuamente sul mercato (dato che non solo aveva depauperato il proprio patrimonio cedendo parte dei propri beni a un prezzo inferiore a quello di mercato, ma aveva anche concesso in affitto l’azienda costituita dal parco autovetture in proprietà e dai relativi contratti di noleggio in essere, “il tutto con intuibile incidenza sui mezzi finanziari ed economici necessari per il normale svolgimento dell’attività imprenditoriale”) e di fronteggiare così con mezzi ordinari le proprie obbligazioni (tenuto conto delle rilevanti perdite, pari a Euro Euro 2.640.000 registrate nel bilancio 2017, e della voce passiva di Euro 4.800.000 per prenotazioni e cauzioni da rimborsare);

ed è a fronte di queste complessive circostanze, piuttosto che del solo rapporto tra attività e passività, che i giudici di merito hanno tratto la convinzione che la compagine si trovasse in una situazione irreversibile piuttosto che di temporanea e transitoria illiquidità;

una simile valutazione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il significato oggettivo dell’insolvenza deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie, secondo un criterio di normalità, all’esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, prima fra tutte l’estinzione dei debiti (Cass. 7252/2014, Cass. 3371/1977);

la critica non si correla con la complessità degli argomenti forniti dal giudice di merito, appuntandosi solo su uno dei rilievi compiuti dalla Corte di merito ed attribuendogli un senso diverso da quello indicato nella motivazione impugnata;

rientra poi negli esclusivi compiti del giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle stesse, e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti; devono perciò considerarsi inammissibili gli argomenti che, nel contestare la congruenza degli elementi probatori valutati ai fini della individuazione di una condizione di insolvenza, siano volti nella sostanza a sollecitare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, dell’esame nel merito della vicenda oggetto di lite;

7. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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