Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15340 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. III, 12/07/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 12/07/2011), n.15340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14931/2009 proposto da:

F.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato D’ANTONIO

Mauro, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA (OMISSIS) (già Riunione Adriatica di Sicurtà SpA)

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato FARGIONE

Vincenzo Maria, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA, di già Unicredit D’Impresa SpA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 28157/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

14.12.07, depositata il 18/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Vincenzo Maria Fargione che

si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. F.S. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro la s.p.a.

Allianz (già Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a.) e nei confronti della Unicredit Corporate Banking s.p.a. avverso la sentenza del 18 giugno 2008, con la quale il Giudice di Pace di Roma ha rigettato con compensazione delle spese l’opposizione all’esecuzione proposta dalla Riunione Adriatica di Sicurtà avverso il pignoramento presso la terza Unicredit Banca d’Impresa s.p.a. (poi divenuta Unicredit Corporate Banking) eseguito il 18 novembre 2005 da essa ricorrente (con fissazione di udienza per la comparizione del 16 dicembre successivo), sulla base di un precetto notificato il 31 ottobre 2005 per l’importo complessi di 611,52 Euro, di cui Euro 302,64 per sorte capitale in forza di una sentenza del Giudice di Pace di Roma ed il residuo per le spese.

L’opposizione proposta davanti al Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Roma si fondava sull’essere stati rimessi alla F. presso il suo difensore due assegni circolari per le due voci dell’importo precettato, con lettera raccomandata in data 29 novembre 2005. Tali assegni venivano restituiti dalla creditrice in data 12 dicembre 2005.

Il Giudice dell’Esecuzione rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione in data 24 aprile 2006 e assegnava termine per l’inizio del giudizio di merito davanti al detto Giudice di Pace. La R.A.S. riassumeva il giudizio ed il Giudice di Pace con la sentenza impugnata in questa sede ha rigettato l’opposizione ed ha, tuttavia, compensato le spese, reputando – peraltro con affermazione fatta nel dispositivo – che fosse statisfattiva la somma assegnata dal giudice dell’esecuzione, in ragione – evidentemente – della positiva dichiarazione della terza pignorata.

La Allianz ha resistito al ricorso con controricorso.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (che si riproduce letteralmente, con la sola aggiunta di una parola omessa in carattere sottolineato) si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso prospetta come unico motivo violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 36, c.p.c., comma 1, n. 3).

Violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa in fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La sua illustrazione – nella quale ci si duole che erroneamente il Giudice di Pace abbia compensato le spese del giudizio di opposizione pur essendo la ricorrente totalmente vittoriosa e senza individuare alcun giusto motivo, tenuto conto che le spese liquidate dal Giudice dell’Esecuzione si riferivano alla procedura esecutiva – è conclusa dal seguente quesito di diritto: dica la Suprema corte se sia legittima la statuizione del Giudice di prime cure circa la compensazione delle spese nel giudizio di opposizione all’esecuzione (che ha trovato pieno accoglimento nel merito) giustificandola con la avvenuta liquidazione delle spese statuita dal Giudice dell’esecuzione, nella fase cautelare, della stessa procedura.

Il quesito ora riportato appare adeguato all’evocazione nel motivo della violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e appare idoneamente prospettato ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c, perchè dotato di conclusività, in quanto prospetta un interrogativo sulla disposta compensazione delle spese da parte del giudice di merito che evoca direttamente la ragione dallo stesso all’uopo indicata.

Il quesito non appare correlato, invece, alla indicazione del motivo di violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., che, dunque, sarebbe inammissibile, ma che, in realtà, nemmeno trova sostanza nella illustrazione congiunta svolta dalla ricorrente.

Inoltre, la mancanza del momento di sintesi espressivo della c.d.

chiara indicazione cui alludeva l’art. 366 bis c.p.c. (per cui si veda, ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007), comporterebbe l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma anche in questo caso, l’illustrazione congiunta non rivela alcunchè di riconducibile ad esso.

Il motivo ai sensi dell’art. 92 c.p.c., appare fondato, perchè la motivazione con cui è stata disposta la compensazione è del tutto apparente. Il Giudice di Pace, infatti, nel compensare le spese, in situazione che, vedendo vittoriosa la F., lo legittimava alla compensazione solo ai sensi della previsione del secondo comma dell’art. 92 c.p.c. nel testo anteriore alla sostituzione operata con decorrenza dal 1 marzo 2006 dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 (testo che era applicabile al procedimento di opposizione all’esecuzione, in quanto – a quel che sembra – esso era iniziato fin dalla fase sommaria dinanzi al Giudice dell’Esecuzione e, quindi, anteriormente a detta data), ha errato nell’applicazione della norma de qua alla stregua del principio di diritto che le Sezioni Unite della Corte hanno con la sentenza n. 20598 del 2008, nei termini seguenti: Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.

Ora, la sentenza impugnata non contiene un’effettiva motivazione sulla ragione della compensazione, perchè l’affermazione che le spese liquidate dal giudice dell’esecuzione sarebbero state satisfattive è meramente apodittica e non spiegata: altro sarebbe stato se il Giudice di Pace avesse spiegato perchè a suo dire esse lo sarebbero state.

D’altro canto, la sentenza neppure contiene nella motivazione della decisione resa sul merito alcunchè che faccia emergere una indiretta giustificazione della disposta compensazione, specie tenuto conto del fatto che, all’esito della fase sommaria e della concessione del termine per l’inizio della causa di merito fu la resistente a riassumere il giudizio di opposizione.

La sentenza dovrebbe, dunque, essere cassata e, ove il Collegio lo ritenesse possibile, potrebbe farsi luogo a decisione di merito o nel senso della applicazione del principio di soccombenza o nel senso di una compensazione totale o parziale con individuazione degli eventuali motivi all’uopo. In proposito le parti sono invitate ad interloquire”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione riguardo alla cassazione della sentenza impugnata quanto alla disposta compensazione delle spese giudiziali. Del resto, nella sua memoria la resistente non formula alcuna contestazione in proposito.

Il Collegio reputa, altresì, che sussistano le condizioni per decidere nel merito sul punto relativo alla statuizione sulle spese del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, non occorrendo all’uopo alcun accertamento di fatto.

Al riguardo, il Collegio reputa che le spese del giudizio di merito – tenuto fermo che si è formata cosa giudicata sulla soccombenza della resistente e, quindi, sull’infondatezza della sua opposizione – debbano seguire il principio di soccombenza e non possano compensarsi per giusti motivi, posto che essi non sono da ravvisare per le seguenti ragioni.

Va rilevato che non è contestato che, sia pure quando il pignoramento era ormai avvenuto, la resistente inviò con due distinti assegni circolari, ricevuti il 2 dicembre 2005, l’importo precettato e la somma di Euro 567,71 per le spese legali.

Entrambi gli assegni vennero restituiti lo stesso giorno dal difensore della ricorrente.

Tali assegni erano un mezzo di pagamento ordinario, alla stregua del seguente principio di diritto: “Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 Euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno” (Cass. sez. un. n. 26617 del 2007).

Nè nella lettera del suo legale di restituzione degli assegni, nè nella comparsa di costituzione avverso l’opposizione la F. formulò alcuna contestazione avverso la congruenza dell’importo riconosciuto per le spese della procedura esecutiva, che, evidentemente, si riferivano all’attività successiva al precetto e comprendevano quelle di esecuzione del pignoramento.

La restituzione degli assegni equivalse ad un ingiustificato rifiuto di consentire l’adempimento della pretesa esecutata pur dopo il pignoramento con riconoscimento alla creditrice delle spese sopportate per esso.

D’altro canto, a sua volta l’opposizione della Allianz era basata anche sulla ritualità dell’offerta di pagamento tramite gli assegni e, tuttavia, essendo tale offerta di pagamento avvenuta dopo il pignoramento, essa non poteva giustificare l’inesistenza della pretesa esecutiva al momento del pignoramento. Detta offerta poteva avere solo il valore di fatto sopravvenuto incidente su manifestazioni del diritto di procedere esecutivamente successive al pignoramento opposto. Per questa ragione l’opposizione, in quanto diretta a contestare l’esistenza del diritto di procedere esecutivamente al momento del pignoramento era infondata.

Ora, l’udienza per la comparizione del terzo pignorato venne indicata nell’atto di pignoramento per il 16 dicembre 2005.

L’opposizione – verosimilmente per spostamento dell’udienza – venne formalizzata all’udienza del 16 marzo 2006.

Risulta, pure, che, con provvedimento del 24 aprile 2006, il Giudice dell’Esecuzione assegnò la somma precettata ed Euro 600,00 per le spese della procedura.

Ebbene una ragione di compensazione delle spese del giudizio di opposizione si sarebbe potuta ravvisare solo se, all’udienza del 16 marzo 2006 oppure anche anteriormente, la Allianz avesse nuovamente offerto il pagamento, se del caso aumentato dell’importo delle spese per l’attività connessa alla comparizione all’udienza di esecuzione e nel contempo avesse riconosciuto l’infondatezza della sua opposizione.

In tal caso il processo esecutivo si sarebbe potuto chiudere attraverso un comportamento di soddisfacimento della pretesa esecutiva spontaneo da parte della debitrice esecutata.

Non solo ciò non risulta, ma è contraddetto dallo stesso svolgimento della vicenda del processo esecutivo, nell’ambito del quale è avvenuta l’assegnazione.

Per questa ragione non si possono ravvisare giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di opposizione e le spese debbono seguire la soccombenza.

p.2.1. Nel fascicolo del giudizio di merito risulta presente la nota spese depositata dalla F., che, avuto riguardo al valore della controversia, commisurato all’importo precettato, deve, però intendersi ridotto al minimo dello scaglione (da Euro 600,00 a Euro 1.600,00) per gli onorari, che così risultano ridotti ad Euro 390,00.

Le spese, in conseguenza vanno liquidate in Euro 555,00 per diritti, 390,00 per onorari, Euro 17,55 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

p.3. Anche le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Sia le spese liquidate per il giudizio di merito sia le spese liquidate per questo giudizio di cassazione vanno distratte a favore dell’Avvocato Mauro D’Antonio, che tanto nella comparsa di costituzione del giudizio di merito, quanto nel ricorso ha chiesto la distrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla disposta compensazione delle spese. Decidendo nel merito sulle spese del giudizio di opposizione all’esecuzione condanna la s.p.a. Allianz alla rifusione a F.S. delle spese dello stesso, liquidate in Euro 555,00 per diritti, Euro 390,00 per onorali, Euro 17,55 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge. Condanna la Allianz s.p.a. alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Distrae le spese liquidate sia per il giudizio di merito che per il giudizio di cassazione a favore dell’Avvocato Mauro D’Antonio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA