Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1534 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1534 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTR,ATE,

in persona del Direttore pro tempore,

Società di persone
di
misura
prevenzione
confisca

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;

AA1

– ricorrente
contro
PORTINO ELIA,

rappresentata e difesa dall’avv. Pancrazio

Bellacosa ed elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv.
Maurizio Bellacosa in via G.B. Vico n. 22;
controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania n. 7/4/06, depositata il 26 gennaio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23 maggio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
raccoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e per
il rigetto del ricorso incidentale.
SMOLGUAENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 27/01/2014

Emilia Fortino impugnò la cartella di pagamento,
notificatale nell’aprile 2003, recante l’iscrizione a ruolo di
IRPEF per l’anno 1998 su redditi di partecipazione in società di
persone, liquidati, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600
del 1973, in base alla dichiarazione della contribuente e non
versati, assumendo l’insussistenza del presupposto impositivo,
trattandosi di redditi di partecipazione in società assoggettate
a confisca, previo sequestro cd. antimafia, ai sensi della legge
Salerno del 1997.
In primo grado il ricorso fu accolto e l’iscrizione a ruolo
annullata.
La Commissione tributaria regionale della Campania, adita
in appello dall’ufficio, rileva che dal verbale di dissequestro
dei beni affidati all’amministratore giudiziario del l marzo
2001, in esecuzione del decreto della Corte d’appello di Salerno
dell’ottobre 2000, la contribuente risultava rientrata in tale
data nel possesso delle quote di partecipazione della srl Sico,
per complessive lire 50.000.000. Ciò costituiva prova del reddito
di partecipazione conseguito, ma la somma restituita per i tre
anni in cui era durato il sequestro andava divisa e
“conseguentemente per l’anno in contestazione, il reddito di
partecipazione da attribuirsi alla ricorrente era di lire
16.666.000”.
Essendo venuto tale reddito nella disponibilità della
ricorrente solo in data 19 marzo 2001, da tale data andavano
liquidati gli interessi, mentre non erano applicabili sanzioni,
non essendo l’omesso versamento imputabile alla contribuente.
Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate
propone ricorso sulla base di due motivi.
La contribuente resiste con controricorso proponendo
ricorso incidentale.
MOTIVI DEMIADECISIONE

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, siccome
relativi alla medesima sentenza, devono essere riuniti per essere
definiti con unica decisione.
Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità, per
carenza di ius postulandi dell’Avvocatura dello Stato, formulata

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31 maggio 1965, n. 575, con provvedimento del Tribunale di

dalla contro ricorrente,

atteso che “nell’ipotesi di

rappresentanza processuale facoltativa degli enti pubblici da
parte dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario che l’ente
rilasci una specifica procura all’Avvocatura medesima per il
singolo giudizio, risultando applicabile anche a tale ipotesi, a
norma dell’art. 45 del r.d. 30 ottobre 1933,

n.

1611, la

disposizione dell’art. 1, secondo comma, del r.d. cit., secondo
cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi
mandato: fattispecie relativa ad agenzia fiscale, in rapporto
alla quale il patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato
è previsto dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300” (Cass.
sez. un. 15 novembre 2005, n. 23020).
Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4,
cod. proc. civ., l’amministrazione censura la sentenza per
ultrapetizione, in quanto con l’atto introduttivo la contribuente
aveva contestato la debenza di un reddito di partecipazione in
società di persone – indicate nel ricorso introduttivo stesso
nelle tre società in nome collettivo Centro Servizi Ambientali,
Madison e Edilciba come oggetto del contenzioso e del sequestro,
di due delle quali veniva indicata la misura della quota e gli
utili -, stante la temporanea indisponibilità delle relative
quote per sequestro e confisca, poi revocate, in base alla legge
n. 575 del 1965. Il giudice d’appello non avrebbe perciò potuto
“tassare” a tale titolo, invece di tale reddito di partecipazione
il valore della quota di una società di capitali, la srl Sico, in
tale occasione sequestrata.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1
e 5 tuir, 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 1 del
d.P.R. n. 600 del 1973 e 3, secondo comma, lettera c), 3 bis e 20
del d.P.R. n. 602 del 1973, e dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n.
472 del 1997, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
assume, con riguardo alla decorrenza dell’obbligo di
corrispondere interessi e le sanzioni, che in pendenza della
confisca di prevenzione, poi revocata, di quota di società di
persone, il socio che imputi a sé in dichiarazione annuale,
indipendentemente dalla percezione, e perciò sia tenuto al

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a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di

pagamento del tributo, sarebbe tenuto anche all’obbligazione
relativa agli interessi moratori ed a quella per le sanzioni, da
omesso versamento, ove non corrisponda il tributo stesso.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la contribuente
denuncia a sua volta il vizio di extrapetizione della sentenza
impugnata nella parte in cui ha fatto riferimento al reddito di
una società di capitali, vale a dire la Sico srl, “piuttosto che
a quello delle società di persone a cui evidentemente si riferiva
capitali produce reddito per i soci solamente in seguito alla
deliberazione che autorizzi la distribuzione degli utili,
piuttosto che la collocazione a riserva; diversamente dalla
società di persone, dove accade l’esatto opposto e deve essere la
base sociale a deliberare di non distribuire gli utili (art. 2262
cod. civ.)”.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 14
della legge n. 537 del 1993, dell’art. 1 del tuir, nonché vizio
di motivazione, assume Che, in presenza di sequestro o confisca,
non potrebbe darsi luogo a tassazione in quanto il reddito, pur
prodotto legittimamente dagli amministratori giudiziari, non è
stato percepito, essendo rimasto nella disponibilità dello Stato.
Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo
del ricorso incidentale tono fondati.
Il giudizio promosso dalla Fortino – come emerge dal
ricorso e dal controricorso, del tutto concordi sul punto, con
evidenza ancora maggiore che dallo svolgimento del processo della
sentenza impugnata -, concerne infatti l’imponibilità di redditi
di partecipazione, relativi a società di persone, laddove la
sentenza impugnata ha avuto riguardo “alla quota di
partecipazione sociale della srl SICO” della quale la
contribuente a seguito del dissequestro del 19 marzo 2001 sarebbe
“rientrata in possesso”, e quindi ad un oggetto del tutto
estraneo rispetto alla causa.
La sentenza deve essere pertanto sul punto cassata,
assorbito l’esame degli ulteriori motivi di ricorso di entrambe
le parti, e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
P.Q.M.

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l’atto impositivo, essendo del resto noto che la società di

AI

SENSI

Ta Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del

ricorso principale e di quello incidentale, assorbito l’esame
degli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione
ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione
della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

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