Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1534 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 25/01/2021), n.1534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19239-2019 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIAMBATTISTA VICO 29, presso lo studio dell’avvocato MARIO CHIBBARO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELE

CHIBBARO, MARIANNA FOGGETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona dei rispettivi Direttori pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8802/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. F.C. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso l’avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificato da Equitalia Sud (successivamente divenuta Agenzia delle Ente-Riscossione) per il pagamento della somma di Euro 231.222,47 scaturente dall’avviso di accertamento n. (OMISSIS) divenuto definitivo.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso sul rilevo che la motivazione dell’avviso non avrebbe dato sufficientemente conto della definitività dell’avviso e del perfezionarsi dell’iscrizione al ruolo.

3. La sentenza veniva impugnata da Agenzia delle Entrate la Commissione Regionale Tributaria del Lazio accoglieva l’appello rilevando che l’avviso di iscrizione ipotecaria risultava, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, sufficientemente motivato in quanto recava l’indicazione dell’avviso di accertamento, divenuto definitivo a seguito della sentenza di inammissibilità del ricorso presentato dal contribuente, e della conseguente cartella esattoriale.

5. Avverso la sentenza della CTR F.C. ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad unico motivo. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossioni si costituivano depositando controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo F.C. denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR spiegato le ragioni in fatto e diritto della decisione e, quindi, reso una motivazione apparente.

2. Il motivo è infondato.

2.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

2.1 Nella fattispecie la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze e reca il minimo costituzionale in quanto i giudici di seconde cure hanno sufficientemente dato conto dell’iter logico seguito per la decisione affermando che gli obblighi motivazionali dell’avviso di iscrizione ipotecaria sono stati adeguatamente soddisfatti attraverso l’indicazione degli atti presupposti costituiti dall’avviso di accertamento e dall’intimazione di pagamento.

3 Il ricorso va quindi rigettato.

4 Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna F.C. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600 per compensi oltre spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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