Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1534 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 23/01/2020), n.1534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3997-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREAVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO

VINCENZO, CORETTI ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO;

– ricorrente –

contro

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARTOLINI ENRICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 499/2017 della CORTE D’APPELLO di BRISCIA,

depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha disposto la riduzione dell’importo – posto a carico del Fondo di Garanzia – riconosciuto dal Tribunale a favore di L.R., dipendente (1995 – 2012) della Società La.Fer. Edil, di F.E. e A. S.n.c., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brescia del 6 giugno 2013;

la Corte territoriale ha accertato che nel giugno del 2012 la Società aveva ceduto l’azienda alla New Fer s.r.l. alle cui dipendenze era passato il lavoratore e che, nell’ottobre 2013 il lavoratore aveva rassegnato le sue dimissioni dalla stessa New Fer;

nello stesso ottobre del 2013, il L. aveva depositato istanza di insinuazione al passivo con riferimento ad emolumenti maturati alle dipendenze della La.Fer. Edil di F.E. e A. S.n.c. per l’ammontare di Euro 16.018,54 a titolo di quota di T.F.R. ed Euro 3.885,52 a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione maturate;

richiamandosi all’orientamento di legittimità in materia di applicazione del principio di solidarietà nell’ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., la Corte d’appello ha ritenuto obbligato al pagamento il Fondo di garanzia; ha quindi riformato la sentenza di primo grado con riferimento alla quantificazione per difetto delle ultime 3 retribuzioni maturate (Euro 3.357), ritenendo che il Tribunale avesse condannato l’Inps al pagamento di una somma superiore rispetto al massimale di legge, che il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 2, stabilisce non possa superare tre volte il massimo dell’indennità di cassa integrazione straordinaria;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; L.R. ha opposto difese con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Istituto ricorrente deduce che in presenza di un coobbligato solidale al pagamento del credito retributivo, quale è l’impresa cessionaria, non si giustificherebbe l’intervento a carico del Fondo di Garanzia, salvo che non venga dimostrata l’insolvenza dello stesso cessionario;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Inps lamenta, in via subordinata, che la Corte territoriale abbia accolto la domanda dell’assicurato diretta ad ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione maturate nei confronti del datore di lavoro cedente, senza curarsi che ostava a detto accoglimento la continuazione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro con l’azienda subentrante;

i motivi, esaminati congiuntamente, in quanto fondati entrambi sul presupposto dell’inesistenza di un’obbligazione a carico del Fondo di Garanzia, devono essere accolti;

la statuizione della Corte territoriale secondo cui, una volta divenuto esecutivo lo stato passivo da cui risulti un credito del dipendente dell’impresa fallita ciò vincolerebbe l’Inps a prescindere dalla sua partecipazione alla procedura concorsuale, si ispira a una giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24730 del 2015) a cui sono seguite varie altre decisioni che ne hanno compiuto una profonda rivisitazione (da ultimo, in particolare cfr. Cass. n. 14348 del 2019);

l’orientamento oggi prevalente sostiene (Cass. n. 30804 del 2018) che la L. n. 297 del 1982, art. 2 e D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2 si riferiscono all’ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente e ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta;

stabilisce inoltre che, poichè il T.F.R. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, la circostanza che i ratei maturati fino al momento della cessione d’azienda siano stati (erroneamente) ammessi allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non vincola l’istituto previdenziale, il quale in quanto estraneo alla procedura, deve poter contestare il credito vantato a titolo di T.F.R. affermandone l’inesigibilità, anche parziale, col che neppure la garanzia prevista dalla L. n. 297 del 1982 ha modo di operare (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 30804 e n. 29363 del 2018);

nel caso in esame, il giudice dell’appello ha accertato che il L. aveva depositato istanza di insinuazione al passivo nell’ottobre 2013, quando non era già più dipendente della Società fallita (Società La.Fer. Edil di F.E. e A. S.n.c.);

è pur vero che nella stessa data il lavoratore aveva dato le dimissioni dall’impresa cessionaria, ma è altrettanto vero che l’Inps aveva contestato in radice la sussistenza dei crediti, rilevando come, a seguito della intervenuta cessione della Società La. Fer. Edil di F.E. e A. S.n.c. (e prima ancora dell’affitto della stessa alla New Fer. S.r.l.), il lavoratore aveva continuato a lavorare per la cessionaria senza soluzione di continuità, di tal che, al momento dell’insinuazione al passivo, il lavoratore non aveva maturato nessun credito, nè a titolo di T.F.R. nè a titolo di ultime mensilità retributive, essendo il rapporto di lavoro proseguito con la New Fer. S.r.l. fino alle sue dimissioni;

di tale prospettazione dell’odierno ricorrente la Corte territoriale non ha tenuto conto in motivazione, ritenendo coobbligato l’Inps sebbene l’esigibilità del T.F.R. si fosse determinata solo al momento della cessazione del rapporto, circostanza, quest’ultima, il cui accertamento riveste un’importanza determinante ai fini della verifica delle concrete modalità di realizzazione della cessione d’azienda (cfr. ex multis Cass. n. 29363 del 2018; Cass. n. 1977 del 2018; Cass.n. 28136 del 2018);

lo stesso accertamento di merito deve ritenersi necessario anche con riferimento alla maturazione delle ultime retribuzioni mensili, il cui riconoscimento si fonda sui medesimi presupposti della concreta insolvenza dell’originario datore di lavoro, e della eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro presso il cessionario senza soluzione di continuità(v. cass, n. 14348/2019);

in definitiva il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, la quale deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA