Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1534 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.20/01/2017),  n. 1534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 25423/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Nuova F.NT. Fabbrica Nontessuti S.p.A., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore C.G., elettivamente domiciliata

in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 436, presso lo Studio dell’Avv.

Riccardo Riedi, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Pinelli,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/05/11 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata il 19 settembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la ricorrente;

udito l’Avv. Fabio Pinelli, per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Augustinis Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

1. Con l’impugnata sentenza n. 76/05/11 depositata il 19 settembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione n. 36/06/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova che aveva accolto cinque riuniti ricorsi avverso altrettanti avvisi notificati a Nuova F.NT. Fabbrica Nontessuti S.p.A. con i quali a seguito di PVC del 2008 della G.d.F. venivano accertate maggiori vendite non contabilizzate – e oltrechè un “omesso assoggettamento a IVA di vendite effettuate a ditta spagnola” – con il conseguente recupero d’imposta anni 2003 2004 2005 2006.

2. La CTR confermava la declaratoria di illegittimità degli avvisi ritenendo dapprima che – poichè l’ufficio a seguito di PVC della G.d.f. del 2006 aveva in precedenza notificato alla contribuente altri avvisi poi definiti “in sede di adesione” e per “acquiescenza” – non potessero perciò essere emessi successivi nuovi accertamenti fiscali in mancanza “della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” – siccome previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 2, comma 4. Difatti a giudizio della CTR la mancanza “della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” doveva considerarsi dimostrata dalla circostanza “che dopo l’accesso eseguito nel 2006 in sede di verifica generale la G.d.F. nel redigere il verbale tratteneva tutta la documentazione e i registri relativi alla contabilità di magazzino”.

2.1. La CTR riteneva altresì che – anche a reputare “parziali” gli accertamenti del 2006 con la conseguente possibilità di reiterare nuovi accertamenti nel 2008 – i primi atti fiscali sarebbero stati nulli a causa della “omessa indicazione della norma che prevedeva l’ipotesi di accertamento parziale”.

2.2. La CTR riteneva anche illegittimi gli impugnati avvisi perchè al recupero d’imposta si era “proceduto con una ricostruzione contabile per legge ammissibile solo in presenza di violazioni contabili espressamente previste dalla legge”, mentre invece era stata “la stessa G.d.F. ad aver riscontrata la regolare tenuta di tutte le scritture contabili”.

2.3. La CTR riteneva infine infondati gli accertamenti perchè non potevano ricavarsi presunzioni gravi precise e concordanti dalla “semplice comparazione tra risultanze di magazzino a fine esercizio e valori rilevati in atti qualificati come inventari che invece andavano considerati meri brogliacci”.

3. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui la contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso – rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 bis e 43, nonchè della L. n. 218 del 1997, art. 2, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – l’ufficio deduceva che erroneamente la CTR aveva ritenuto nulli gli impugnati sia perchè “emessi a seguito di accertamenti chiusi in via definitiva, in mancanza di una sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” e sia perchè “ove considerati parziali non rispetterebbero la prescrizione a pena di nullità di indicare la norma che prevede la possibilità di effettuare un accertamento parziale”.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso – identicamente rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 bis e 43, nonchè della L. n. 218 del 1997, art. 2, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ – l’ufficio deduceva che nell'”intestazione” di due tra gli accertamenti del 2006 definiti per “adesione” e “acquiescenza” era espressamente indicato che si trattava di “accertamento parziale a carico di sostituti d’imposta” e di qui l’errore della CTR che non aveva ritenuto la conseguente ammissibilità degli avvisi del 2008.

1.2. Con il terzo motivo di ricorso – rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1997, art. 2, comma 4, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – l’ufficio deduceva che gli impugnati avvisi erano stati notificati a seguito del nuovo PVC del 2008 e che pertanto gli stessi erano stati emessi legittimamente attesa la “sopravvenuta conoscenza dei elementi nuovi” trasmessi dalla G.d.F. secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 218 cit., art. 2, comma 4, lett. a) entro il termine stabilito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

1.4. I motivi – tra di loro strettamente connessi – possono essere esaminati congiuntamente.

1.5. I ridetti motivi – per quanto appresso – sono fondati.

1.6. Come noto la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 218 cit., art. 2, comma 3, – per cui l’accertamento definito con adesione “non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio” – non contiene una regola assoluta. Difatti il D.Lgs. n. 218 cit., art. 2, comma 4, lett. a) b) consente p. es. di derogare al principio dell’unitarietà dell’accertamento per periodo d’imposta sia quando “sopravviene la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito” e sia quando la definizione con adesione “riguarda accertamenti parziali” come quelli disciplinati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis.

1.7. Come poi altrettanto noto questa corte ha più volte avuto occasione di precisare – anche in materia di IVA con riferimento alla possibilità di “frammentazione” dell’accertamento permessa dal 633/

art. 57, comma 4, – che la “sopravvenuta conoscenza” di nuovi elementi che consente la reiterazione dell’attività accertatrice consiste nel porre a fondamento della stessa fatti non direttamente in possesso dell’ufficio diversi da quelli sui quali erano basati i precedenti. In effetti la corte ha soltanto espressamente proibito che i successivi accertamenti potessero soltanto consistere in una mera rivalutazione dei medesimi fatti posti alla base di precedenti avvisi (Cass. sez. trib. n. 576 del 2016; Cass. sez. trib. n. 11421 del 2015; Cass. sez. trib. n. 11231 del 2011; Cass. sez. trib. n. 18065 del 2010).

1.8. Il principio di diritto da affermarsi è quindi il seguente: “In ragione dell’eccezione prevista dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 2, comma 4, lett. a) non incontrano il divieto stabilito dal D.Lgs. n. 218 cit., art. 2, comma 3, – divieto per cui l’accertamento definito con adesione “non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio” – avvisi fondati su fatti diversi da quelli sui quali erano fondati precedenti accertamenti e solo successivamente portati a conoscenza dell’ufficio dalla G.d.F. in possesso della contabilità”.

2. Rimane con ciò assorbita ogni questione circa la natura parziale degli avvisi del 2006 – oltrechè ogni questione relativa alla loro validità nonostante l'”omessa indicazione della norma che prevedeva l’ipotesi di accertamento parziale” – che avrebbe comunque consentito l’ulteriore deroga prevista dal D.Lgs. n. 218 cit., art. 2, comma 4, lett. b) al principio dell’unitarietà dell’accertamento per periodo d’imposta.

2.1. Rimane con ciò altresì assorbito il quarto motivo di ricorso rubricato “Insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”- con il quale in subordine l’ufficio censurava la CTR per il vizio motivazionale in esponente per il caso in cui la corte avesse ritenuto “che la CTR avesse affermato in fatto che anche l’ufficio accertatore fosse già a conoscenza della documentazione extracontabile su cui si fondavano gli avvisi di accertamento oggetto di contestazione”.

3. Con il quinto motivo di ricorso – rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – l’ufficio deduceva che la CTR era incorsa in errore laddove aveva ritenuto, in ragione della regolarità formale delle scritture, illegittimo l’accertamento fondato su documentazione extracontabile costituita dalle “due cartelline contenenti dati relativi alle giacenze di magazzino con dati discordanti rispetto a quelli rinvenuti nella contabilità ufficiale”.

Il motivo è fondato perchè ben poteva l’ufficio – come in più occasioni questa corte ha avuto la possibilità di affermare – fondare l’accertamento su elementi presuntivi extracontabili come i “brogliacci” anche in presenza di contabilità formalmente regolare (Cass. sez. trib. n. 24051 del 2011; Cass. sez. trib. n. 14770 del 2011).

4. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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