Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1534 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 19/01/2022), n.1534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12168-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

P.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 909/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 17/1/20 la corte d’appello di Torino ha ritenuto prescritti i contributi dovuti dal professionista indicato in epigrafe in relazione alla iscrizione dello stesso alla gestione separata del’INPS.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, che deduce violazione dell’art. 2935 c.c., e dell’art. 2941 c.c., n. 8, della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 9, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 2, conv. dalla L. n. 111 del 2011, per avere la corte territoriale trascurato che il professionista, non compilando il quadro RR della dichiarazione dei redditi, aveva occultato il debito, con conseguente esclusione del decorso del termine prescrizionale.

Il professionista è rimasto intimato.

Osserva il Collegio (in linea con il proprio precedente 26604 del 30/9/21 ed altre conformi) come la deduzione difensiva non è supportata dalla trascrizione (integrale o comunque nei passaggi salienti) degli atti sulla cui base il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere indiscussa la circostanza della mancata compilazione del quadro RR e quindi valutarla ai fini del rilievo officioso della sospensione della prescrizione (cfr., in argomento, Cass. n. 3023 del 2016; Cass. n. 20637 del 2016, in motivazione, Cass. n. 13646 del 2019 e Cass. n. 3302 del 2018); questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); deve inoltre osservarsi che l’INPS formula le censure in termini di violazione di legge; l’accertamento di un comportamento occulto configura, invece, una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza n. 6677 de12019, “dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo” (in motivazione, Cass. n. 7254 del 2021).

In definitiva, il ricorso dell’INPS va dichiarato inammissibile.

Nulla per spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

 

 

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