Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15339 del 20/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.20/06/2017),  n. 15339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1109-2014 proposto da:

F.E., FU.AL., F.S., FA.SA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G MAZZINI 140, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO BRANCHICELLA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CALIGIURI;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A., AUTOLINEE CORSI E PAMPANELLI

SGURGOLA DI P.G. S.N.C., P. O

P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3311/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.E., Fu.Al., F.S. e Fa.Sa. hanno proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Fondiaria-SAI Assicurazioni (già s.p.a. SAI-Società Assicuratrice Industriale, incorporante la s.p.a. La Fondiaria Assicurazioni) e contro la s.n.c. Autolinee Corsi e Pampanelli Sgurgola di P.G., nonchè contro P.G., avverso la sentenza del 5 giugno 2013, con cui la Corte di Appello di Roma, rigettando l’appello principale dei ricorrenti e quello incidentale della società assicuratrice, ha confermato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma.

2. Al ricorso, che propone tre motivi, non v’è stata resistenza degli intimati.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testi modificati dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità del ricorso ed è stata fissata con decreto l’adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato all’avvocato dei ricorrenti.

4. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità del ricorso, formulata dal relatore, il quale in essa ha rilevato:

a) una prima ragione di inammissibilità per essere i tre motivi di ricorso articolati con riferimenti ad una serie di risultanze processuali, riguardo alle quali non si fornisce l’indicazione specifica richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (alla stregua di quanto richiesto da consolidata giurisprudenza: a partire da Cass. (ord.) n. 22303 del 208 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; adde: Cass. sez. un. n. 7061 del 2010 3 Cass. n. 7455 del 2013, ex multis).

b) una seconda ragione di inammissibilità dei tre motivi, sussistente in ogni caso, perchè essi risultano articolati, ivi compreso il primo, come diretti a sollecitare un controllo sulle risultanze probatorie del tutto al di fuori del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per come individuati da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014.

2. Nella memoria i ricorrenti si disinteressano dei rilievi di inammissibilità della proposta, omettendo su di essi qualsiasi considerazione e riproponendo le argomentazioni illustrative dei tre motivi.

Tanto esimerebbe da ulteriori considerazioni.

3. Tuttavia, in ossequio alla massima espansione del dovere costituzionale di motivazione si rileva che il primo rilievo di inammissibilità trova giustificazione perchè:

aa) il primo motivo – deducente “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in relazione al’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione” – si fonda su una serie di circostanze di fatto inerenti alla dinamica del sinistro oggetto di lite, ma non indica dove e come esse siano state acquisite nel giudizio di merito e dove sarebbero esaminabili in questo giudizio di legittimità;

bb) il secondo motivo – deducente “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5” – evoca rilievi fotografici e planimetrici e rilievi e dichiarazioni dei verbalizzanti intervenuti nell’immediatezza del sinistro non meglio identificati, nonchè una dichiarazione testimoniale, ma, riguardo ai primi non indica se e dove siano stati acquisiti nelle fasi di merito e, soprattutto, se e dove sarebbero esaminabili in questo giudizio di legittimità ed inoltre nemmeno precisa il loro specifico contenuto, mentre della dichiarazione testimoniale indica l’udienza di assunzione e ne trascrive un brano, ma non indica se e dove il relativo verbale sia esaminabile in questa sede, astenendosi dal dire se ne sia stata prodotta copia oppure se sia inteso fare riferimento alla presenza nel fascicolo di primo grado, eventualmente acquisito in appello e presente in esso (come ammette Cass., Sez. Un. n. 22726 del 2011, per esentare dall’onere di produzione agli effetti dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 sottolineando, però, l’onere di indicazione specifica in tal senso);

cc) il terzo motivo – denunciante “omesso esame di documenti decisivi ai fini della quantificazione del danno ex art. 360 c.p.c., n. 5” evoca un non meglio identificato referto del pronto soccorso e la c.t.u., ma anche qui senza fornirne l’indicazione specifica, cioè senza riprodurne direttamente o indirettamente il tenore (in questo secondo caso indicando in quale parte dell’atto l’indiretta riproduzione troverebbe riscontro) e senza dire se e dove detti atti sarebbero esaminabili in questa sede (e ciò per la c.t.u. nemmeno nei sensi di cui alla citata pronuncia delle SS.UU.).

Le segnalate carenze si concretano, alla stregua della giurisprudenza richiamata dalla proposta, in inosservanza del requisito dell’art. 366, n. 6 citato.

4. Il secondo rilievo di inammissibilità si giustifica quanto al primo motivo, perchè esso non enuncia un vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 cod. civ., nemmeno sotto la specie del c.d. vizio di sussunzione, ma si articola in una sollecitazione a rivalutare le emergenze probatorie delle quali non fornisce l’indicazione specifica e, quindi, in una critica alla ricostruzione della quaestio facti effettuata dai giudici di merito, che si colloca su un piano che non trova rispondenza nell’art. 360 cod. proc. civ., nuovo n. 5 e che, per la verità, nemmeno lo avrebbe trovato su quello del n. 5 precedente.

Gli altri due motivi evocano questa volta espressamente l’art. 360 cod. proc. civ., nuovo n. 5 ma la loro illustrazione non evidenzia il vizio ai sensi di detto paradigma per come individuato dalle sentenze delle Sezioni Unite evocate nella proposta, risolvendosi solo in una inammissibile sollecitazione a questa Corte a riesaminare la ricostruzione della quaestio facti come se fosse il giudice di merito.

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Noli è luogo a provvedere sulle del giudizio dl cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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