Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15339 del 17/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 17/07/2020), n.15339
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24881-2018 proposto da:
FALLIMENTO DELLA DITTA (OMISSIS) s.r.l. (N. 88/2014 Reg. Fall.
Tribunale di Macerata), in persona del Curatore Fallimentare pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CARLO BUONGARZONE;
– ricorrente –
contro
D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO
BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CUNDARI, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 1827/2016 del TRIBUNALE di MACERATA,
depositato il 19/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 6/3/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI
ALBERTO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il Giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito retributivo vantato da D.N. per aver lavorato alle dipendenze della compagine fallita quale operaio qualificato con mansioni di fabbro di cantiere;
2. il Tribunale di Macerata, in accoglimento dell’opposizione proposta, riteneva che il D. avesse effettivamente lavorato alle dipendenze della società fallita e, di conseguenza, ammetteva il suo credito al passivo in coerenza con i conteggi, analitici e specifici, depositati dall’opponente e non contestati in alcun modo da parte del curatore;
3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso D.N..
Diritto
CONSIDERATO
che:
4.1 il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in quanto il principio di non contestazione sarebbe stato ritenuto erroneamente operante in relazione a fatti ignoti alla curatela fallimentare e a dispetto della sua posizione di terzietà nell’ambito dei giudizi di accertamento del passivo;
4.2 il secondo mezzo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in quanto sarebbe stato ritenuto operante il principio di non contestazione rispetto alla quantificazione del credito pur in presenza di una specifica confutazione in ordine alla generale sussistenza di un rapporto lavorativo;
4.3 il terzo motivo di ricorso si duole, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in quanto il principio di non contestazione sarebbe stato applicato con riferimento al contenuto dei documenti piuttosto che alle allegazioni in punto di fatto;
5. i motivi, da trattarsi congiuntamente perchè correlati al medesimo contegno processuale assunto dalla curatela, sono manifestamente fondati;
5.1 una volta precisato che l’opposizione a stato passivo rimane governata dalla disciplina di cui alla L. Fall., artt. 98 e 99, a prescindere dalla peculiare natura del credito e dalle differenti regole che presiedono al suo accertamento in sede di cognizione ordinaria, occorre ricordare, in limine, che il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., sintetizzando una tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti che ha dignità di regola generale, trova applicazione anche al procedimento in questione, ove la procedura abbia preso parte al giudizio;
ciò in quanto la mancata contestazione – quale condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova – opera in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto e non alla disponibilità del diritto medesimo, che non compete al curatore (Cass. 11047/2015);
5.2 l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste tuttavia soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 87/2019);
5.3 il principio di non contestazione inoltre opera solo quando si riferisca a fatti, non semplicemente alle regole legali o contrattuali di elaborazione dei conteggi, e sempre che si tratti di fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull’an debeatur (Cass., Sez. U., 761/2002);
l’onere di contestazione, inoltre, concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti (Cass. 3022/2018);
pertanto, ove si abbia riguardo ai conteggi elaborati dall’opponente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda di insinuazione al passivo, sarà necessario dapprima verificare la compatibilità dei fatti non specificamente contestati con le ragioni della contestazione sull’an debeatur e quindi distinguere tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all’interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica (Cass. 20998/2019);
6. il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Macerata, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Macerata in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020