Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15339 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 12/07/2011), n.15339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9123/2010 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, SCUOLA

DELL’INFANZIA DI MOSCIANO SANT’ANGELO in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 634/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

22.10.09, depositata il 15/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITRO

che:

La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza qui impugnata ha deciso sull’appello proposto da L.L. – dipendente dell’Amministrazione statale della pubblica istruzione, personale ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) inquadrata nel nuovo profilo professionale, Area D2, di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) con decorrenza 1 settembre 2000 secondo la previsione del CCNL 26.5.1999 – per la riforma della sentenza di primo grado che aveva negato all’appellante il diritto alla maggiore retribuzione derivante dal computo dell’intera anzianità di servizio utile prestato anteriormente all’indicata data di inquadramento e non secondo l’anzianità convenzionale e il sistema della “temporizzazione” previsti dall’art. 8 CCNL 15.3.2001.

L’appello è stato proposto contro l’Istituto comprensivo “Giacinto Cardelli” di Mosciano Sant’Angelo presso il quale l’appellante prestava servizio.

L’appellato si è costituito resistendo e proponendo – con appello incidentale – l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.

La Corte d’appello, per quanto ora rileva, ha ritenuto che l’appello, pur fondato nel merito, dovesse essere respinto, essendo fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ed ha conformemente statuito nel dispositivo.

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca chiede la cassazione della sentenza con ricorso per un motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 66, comma 6, del CCNL comparto scuola quadriennio normativo, primo biennio economico, del 4 agosto 1995;

degli artt. 34 e 48 del CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 quadriennio normativo, primo biennio economico; degli artt. 8 e 19 del CCNL 15 marzo 2001 secondo biennio economico e degli artt. 87 e 142 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 quadriennio normativo e primo biennio economico.

Alla sentenza impugnata si addebita, in estrema sintesi, di aver ritenuto applicabile all’inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, introdotto dall’articolo 34 del CCNL comparto scuola 1998-2001 dei dipendenti già inquadrati nel profilo di responsabile amministrativo, la pregressa disciplina delle ipotesi di immissione in ruolo o di transito del lavoratore da un ruolo all’altro, non ricorrenti nel caso di specie, dove non vi era stata nè nuova assunzione nè passaggio di ruolo, e di non avere invece applicato la specifica disciplina contrattuale riguardante i profili economici del primo accesso del suddetto personale nel nuovo profilo professionale.

Il ricorso è inammissibile.

Vale in proposito rilevare anzitutto che la pronunzia della Corte d’Appello non determina soccombenza del Ministero. In secondo luogo, il contenuto del motivo non censura minimamente l’effettiva decisione impugnata, sviluppando critiche di merito in senso stretto che non colgono affatto la statuizione concretamente resa dalla Corte territoriale.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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