Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15338 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 25/07/2016, (ud. 11/02/2016, dep. 25/07/2016), n.15338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

E.R.A.P. MARCHE (già Ente Regionale per le Abitazioni Pubbliche di

Ancona, già I.A.C.P. – Istituto Autonomo per le Case Popolari della

Provincia di Ancona), in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla via V. Colonna n. 32, presso l’avv. ANDREA

CARBONE, unitamente all’avv. MANUEL PIRAS del foro di Ancona, dal

quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale per

notaio Roberto Stacco del 9 febbraio 2016, rep. n. 206483;

– ricorrente –

contro

M.G., in qualità di titolare dell’omonima ditta,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Benaco n. 5, presso

l’avv. MARIA CHIARA MORABITO, unitamente all’avv. DAVIDE MASSIMO

ALIBERTI del foro di Ascoli Piceno, dal quale è rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e

MO.GI.;

– intimto –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 430/09,

pubblicata il 20 giugno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

febbraio 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Piras per il ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, con la condanna

aggravata alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 20 giugno 2009, la Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona avverso la sentenza emessa il 28 aprile 2003, con cui il Tribunale di Ancona aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’appellante nei confronti di M.G., in qualità di titolare dell’omonima ditta, appaltatrice di lavori edili eseguiti tra il 1998 ed il 1991 in (OMISSIS), e dell’ing. Mo.Gi., in qualità di direttore dei lavori.

Premesso che l’azione in giudizio degli enti pubblici dev’essere preceduta dall’autorizzazione dell’organo competente e, se del caso, dall’approvazione della autorità tutoria, la Corte ha osservato che per gl’Iacp la validità della costituzione in giudizio a seguito di procura rilasciata dal presidente presuppone l’inesistenza di una norma che richieda l’autorizzazione, spettando altrimenti al consiglio di amministrazione il potere di deliberare l’azione o la resistenza in giudizio, e restando ammessa soltanto in via d’urgenza una delibera del comitato esecutivo, salva la ratifica del consiglio di amministrazione. Ciò posto, e dato atto che nella specie l’Istituto si era costituito in giudizio a mezzo dei propri legali interni, in virtù di procura rilasciata dal Presidente, ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale dell’appellante, rilevando l’impossibilità di accertare se fosse intervenuta una specifica autorizzazione ad agire dell’organo deliberante o se fosse sufficiente la predetta procura, in quanto, pur in presenza di una specifica eccezione di parte, non era stata fornita la prova che, come sostenuto dai difensori dell’Istituto, l’incarico difensivo fosse stato conferito con decreto del direttore generale dell’Ente, al quale lo statuto attribuiva la facoltà di agire e resistere in giudizio.

2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, l’E.R.A.P. – Ente Regionale per le Abitazioni Pubbliche di Ancona (già Iacp), che ha in seguito mutato la propria denominazione in E.R.A.P. Marche. Il M. resistito con controricorso. Il Mo. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., sostenendo che, nel presumere l’invalidità della procura rilasciata ai difensori, in assenza di una norma che escludesse la necessità dell’autorizzazione dell’organo deliberante, la sentenza impugnata ha erroneamente applicato il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la costituzione in giudizio degli enti pubblici deve presumersi valida ed efficace finchè non sia provata l’esistenza di una norma che imponga la predetta autorizzazione. Premesso inoltre che nella specie la procura era stata rilasciata dall’organo cui la legge attribuisce la rappresentanza in giudizio, indipendentemente dall’autorizzazione di altri organi, afferma che la dichiarazione di agire in nome e per conto dell’Istituto doveva ritenersi sufficiente ai fini della legittimazione processuale, non risultando necessario il richiamo di norme di legge o dello statuto.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la persona fisica che agisce in rappresentanza di un ente pubblico non è tenuta a provare la propria qualità, risultante da atti soggetti a pubblicità legale, con la conseguenza che incombe ai terzi l’onere di fornire la prova contraria, a meno che il potere rappresentativo non trovi fondamento in un atto non soggetto a pubblicità legale. Afferma che la sentenza impugnata ha invertito l’onere della prova, non avendo considerato che lo statuto dell’Iacp costituisce a tutti gli effetti un atto normativo, in riferimento al quale trova applicazione il principio jura novit curia, con la conseguente irrilevanza delle regole inerenti alla ripartizione dell’onere della prova.

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., affermando che, nel dichiarare inammissibile l’appello, la sentenza impugnata ha violato il diritto al contraddittorio, non avendo consentito all’Istituto d’interloquire al riguardo, anche ai fini della sanatoria del difetto di rappresentanza.

4. – I predetti motivi sono inammissibili.

L’impugnazione ha infatti ad oggetto una sentenza pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ma anteriore all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, e pertanto, ai sensi dell’art. 58, comma 5, di quest’ultima legge, ad essa si applica l’art. 366-bis c.p.c., il quale dispone, al primo periodo, che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Tale requisito risulta completamente assente nel caso in esame, non essendo le predette censure precedute o seguite da una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta all’esame di questa Corte, formulata in termini tali per cui dalla risposta, negativa od affermativa, che ad essa si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto dell’impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2008, n. 6530; 11 marzo 2008, n. 6420; 28 settembre 2007, n. 20360).

Com’è noto, infatti, il quesito di diritto rappresenta il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’esercizio della funzione nomofilattica, rispondendo alla duplice esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, e di enucleare al tempo stesso, con una più ampia valenza, il principio di diritto applicabile alla fattispecie (cfr. Cass., Sez. 3, 9 maggio 2008, n. 11535). Esso, dovendo investire la ratio decidendi della sentenza impugnata e proporne una alternativa e di segno opposto, tale da comportare il ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito, deve comprendere sia l’indicazione della regola juris adottata nel provvedimento impugnato, sia la precisazione del diverso principio che il ricorrente ritiene corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo (cfr. Cass., Sez. lav., 26 novembre 2008, n. 28280; Cass., Sez. 3, 30 settembre 2008, n. 24339). La mancanza anche di una sola delle suddette indicazioni rende il motivo inammissibile, non potendo il quesito essere desunto dal contenuto della censura alla quale si riferisce, in quanto rispetto al sistema processuale previgente, che già richiedeva nella redazione del motivo l’indicazione della norma violata, la peculiarità dell’innovazione introdotta dal D.Lgs. n. 40 cit., art. 6 consiste proprio nell’imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionale alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1, 24 luglio 2008, n. 20409).

Tali esigenze non possono ritenersi soddisfatte allorquando, come nella specie, l’identificazione della questione giuridica proposta con il ricorso non costituisca oggetto di un’opera di puntualizzazione compiuta dallo stesso ricorrente, ma sia possibile soltanto attraverso la lettura completa della complessiva illustrazione dei motivi, configurandosi quindi come il risultato di un’attività interpretativa rimessa al lettore.

5. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano come dal dispositivo. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’altro intimato esclude invece la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali, nei rapporti tra lo stesso ed il ricorrente.

La mera inammissibilità dell’impugnazione non risulta infine sufficiente a giustificare l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, invocata dal Pubblico Ministero, a tal fine occorrendo che la mala fede o la colpa grave della parte non coinvolgano singoli aspetti della sua condotta processuale, ma l’azione processuale nel suo complesso, in modo tale da potersi ravvisare un abuso dello strumento processuale in sè, meritevole di sanzione anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta (cfr. Cass., Sez. 3, 19 aprile 2016, n. 7726).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna l’E.R.A.P. Marche al pagamento delle spese processuali in favore di M.G., in qualità di titolare dell’omonima ditta, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, ivi compresi Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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