Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15338 del 20/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7123/2016 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO MIRAGLIA;

– ricorrente –

contro

DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA PIANURA EST DELL’A.U.S.L. DI

BOLOGNA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA;

– intimati –

– intimati –

avverso la sentenza n. 2062/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Aniello Liquori ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 2062/2015 emessa dalla Corte d’appello di Bologna, depositata il 15 dicembre 2015 e notificata il 4 gennaio 2016, con la quale è stata confermata la pronuncia n. 447/2015 del Tribunale di Bologna, che dichiarava l’assenza del rapporto di filiazione tra la minore L.A. e l’odierno ricorrente, e disponeva l’assunzione del cognome materno ” G.”;

gli intimati Distretto di Committenza e Garanzia Pianura Est dell’AUSL di Bologna e Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bologna non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

a fronte della motivata decisione della Corte territoriale circa il difetto di interesse della minore L.A. a mantenere il cognome del ricorrente, risultato non essere il padre, e l’estraneità al thema decidendum delle questioni relative al cognome materno, le censure mirano ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, non operabile in sede di legittimità, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, se non quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. 09/06/2014, n. 12928; Cass. 21/10/2015, n. 21439), ipotesi, queste, non ricorrenti nel caso di specie;

pertanto, i due motivi di ricorso debbano essere dichiarati inammissibili, derivandone l’inammissibilità dell’intero ricorso, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati nel presente giudizio;

non si applichi il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per essere il processo esente dal versamento del contributo unificato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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