Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15338 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 17/07/2020), n.15338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1230/2018 proposto da:

ELVER SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, Via

Piediluco9 presso lo studio dell’avvocato PAOLA DI GRAVIO e

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA DI BLASIO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL in liquidazione, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE e rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO TULUI;

– controricorrente –

e

BENETTON GROUP SRL, L.D., M.I., M.L. e

V.S.;

-intimati-

avverso la sentenza n. 34/2017 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI,

depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza pubblicata il 17.03.2017, il Tribunale di Cagliari dichiarava inammissibile la proposta di concordato della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione e, su ricorso delle ex lavoratrici dipendenti, L.D., M.I., M.L. e V.S., e, con distinto ricorso, della società Benetton Group S.r.l., dichiarava il fallimento della società.

Nel corso della procedura prefallimentare, la (OMISSIS) S.r.l. aveva presentato proposta di concordato preventivo con riserva.

Il Tribunale rilevava che la proposta contemplava il pagamento del debito mediate l’ausilio di tre assuntori: la società VNCC S.r.l. si era impegnata a corrispondere la somma complessiva di Euro 273.300,00, da versare in 36 rate mensili, per l’accollo di debiti, l’acquisto di attività aziendali e l’utilizzo del marchio; il sig. C.V. si era impegnato a corrispondere la somma complessiva di Euro 37.000,00 da versare in 37 rate mensili; la sig.ra C.C. si era impegnata a corrispondere la somma di Euro 18.000,00 da pagarsi in 37 rate mensili. Il Tribunale, all’esito dell’esame del piano, riteneva l’insussistenza dei requisiti di fattibilità giuridica della proposta, per tre ordini di motivi: a) in primo luogo, erano state sottostimate le spese della procedura e, nello specifico, non erano stati tenuti in considerazione i compensi per il liquidatore e per i professionisti che avevano predisposto la domanda di concordato, oneri normalmente prededucibili; b)l’emersione di tali ulteriori spese avrebbe inciso sulle somme destinate ai creditori chirografari, impedendo la soddisfazione nel limite minimo del 20% dei loro crediti, violando quindi l’art. 160 L.Fall.; c) nemmeno la somma di Euro 10.776,00 prevista quali “altri oneri eventuali” era giudicata idonea a soddisfare le spese in eccesso; d) in secondo luogo, gli assuntori si erano impegnati a versare le somme indicate nel piano, senza prestare, tuttavia, alcuna garanzia; e) infine, la transazione fiscale presentata dalla società non era assistita da una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), come invece prescritto dall’art. 182 ter L.Fall.. Respinta quindi la domanda di concordato preventivo, il Tribunale dichiarava il fallimento della società ritenendo sussistenti i relativi requisiti di fallibilità nonchè lo stato di insolvenza.

La (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione proponeva reclamo ex art. 18 L.Fall., lamentando che il Tribunale avesse emesso un giudizio sulla fattibilità economica del concordato, riservata al ceto creditorio, e contestando la correttezza delle considerazione fatte dal Tribunale, in ordine al pagamento dei professionisti e del liquidatore; inoltre, con riferimento alla transazione fiscalf la reclamante evidenziava che l’art. 182 ter, era entrato in vigore successivamente alla presentazione della proposta e che unica fonte era la sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 546 del 2016, e denunciava, infine, che il Tribunale non potesse sindacare il fatto che gli assuntori non avessero prestato garanzie.

La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, respingeva il reclamo, confermando la sentenza del Tribunale, rilevando che le somme indicate dalla reclamante e le ragioni addotte non erano sufficienti a permettere la copertura degli oneri relativi alla procedura e che i soli compensi indicati dalla società stessa per i professionisti e per il commissario, indicati rispettivamente in Euro 21.294,00 ed Euro 28.052,50, da soli consumavano quasi il totale destinato alla procedura (Euro 50.000,00), compensi ai quali andavano aggiunte le somme da destinare al liquidatore, confermando la insufficienza di quanto accantonato per “eventuali altri oneri”. In riferimento poi alla transazione fiscale, la Corte di merito chiariva che, nonostante l’art. 182 ter L.Fall., non fosse ancora entrato in vigore al momento della proposta, essa rimaneva regolata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sopra citata, la quale, tuttavia, comunque prevedeva la necessità di un’attestazione “sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente”.

Avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello la (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, che resiste con controricorso, e di Benetton Group S.r.l. e di L.D., M.I., M.L. e V.S., che non svolgono attività difensiva.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia la

violazione ejo falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 160, 1761 e 162 L. Fall., sia la nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 4, sia l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, denunciando l’omessa corretta e completa disamina del piano concordatario, con particolare riguardo alle voci “fondo per spese di giustizia e procedura” e “fondo spese necessarie per la procedura”, esame che avrebbe consentito l’ammissione al concordato; con il secondo motivo, si lamenta poi sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 160, 1761 e 162 L. Fall., sia la nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 4, sia l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, denunciandosi l’omesso esame dell’attestazione redatta dal professionista nella parte in cui era presente la dichiarazione ex art. 182 ter L.Fall..

2. Il primo, plurimo, motivo è infondato.

La ricorrente lamenta che in realtà, al contrario di quanto affermato dalla Corte d’appello, le risorse indicate nel piano sarebbero congrue e sufficienti alla realizzazione dello stesso. Anzitutto, in ordine al controllo di fattibilità giuridica, questa Corte ha affermato che “il controllo di legittimità, da realizzare in applicazione di un unico medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione, in cui si articola la procedura di concordato preventivo, deve attuarsi mediante la diretta verifica della effettiva realizzabilità della causa concreta, intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, sicchè essa non ha un contenuto fisso e predeterminato, essendo dipendente dal tipo di proposta formulate” e che “la verifica di fattibilità, in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all’assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue” (Cass. n. 23315/2018).

Ora, se il controllo sulla fattibilità giuridica consiste in un “giudizio di idoneità in relazione ai fini pratici” ed in una “verifica diretta alla realizzabilità della causa concreta”, la motivazione della Corte d’Appello risulta perfettamente congrua rispetto ai principi enunciati: difatti, un piano concordatario, che non tenga in considerazione tutte le spese della procedura e che quindi non offra le coperture necessarie per il pagamento delle stesse, certamente, non può essere idoneo a raggiungere il suo scopo, nè ha l’attitudine di fornire una corretta informazione ai creditori al fine di permettergli una corretta valutazione in ordine alla fattibilità economica del concordato stesso.

Infine, sul rilievo posto con riguardo alla “sacrificabilità” della figura del liquidatore, il ricorrente non ha fornito alcuna motivazione a sostegno della sua affermazione limitandosi ad affermare che essa sarebbe superflua.

La denuncia di motivazione apparente è infondata; come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.0 22232/2016) “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

In realtà, il motivo sotten& una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione.

L’omesso esame implica poi, nella specie, una richiesta di revisione del giudizio di merito, inammissibile in questa sede

3. Il secondo, 142urimo, motivo è in parte inammissibile, in

parte infondato.

La ricorrente lamenta che avrebbe errato la Corte d’Appello, nel ritenere inesistente la dichiarazione del professionista indipendente con violazione quindi dell’art. 182 ter L.Fall., nonchè della sentenza della Corte di Giustizia n. 546/2014.

La ricorrente riporta, nel testo del ricorso, quella che ritiene essere una dichiarazione congrua rispetto ai fini indicati nella sentenza della Corte di Giustizia Europea sopra indicata, in quanto la domanda era proposta prima dell’entrata in vigore dell’art. 182 ter L.Fall..

Tuttavia, pur ammettendo la presenza della suddetta dichiarazione (che il controricorrente deduce essere priva dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria) e quindi ritenendo rispettata la previsione normativa, tale punto non risulterebbe comunque decisivo. Difatti, il solo rilievo della mancanza delle coperture economiche per le spese indicate della procedura, così come indicato nell’analisi del primo motive, porterebbe di per sè ad una valutazione negativa in ordine alla fattibilità giuridica del concordato e quindi alla dichiarazione sull’inammissibilità.

I vizi motivazionali sono infondati ed inammissibili, per le ragioni esposte al precedente paragrafo.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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