Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15338 del 12/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 12/07/2011), n.15338
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19944/2010 proposto da:
T.A. (OMISSIS), T.M.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MAZZEO
Christian, BIANCHI MICAELA, giusta procura ad litem in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GRAMSCI 16, presso lo studio dell’avvocato PANDOLFO FRANCO,
rappresentato e difeso dagli avvocati PASANISI Marcello, BARELLI
GIANFRANCO, giusta delega a margine della seconda pagina del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1150/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del
17.3.2010, depositata il 19/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Marcello Pasanisi che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
“La Corte di merito (sentenza 19 aprile 2010) accoglieva la domanda di riscatto agrario in favore di G.C. e in danno di M. e T.A., acquirenti del fondo.
Il ricorso ha censurato la sentenza con unico motivo complesso (o con due motivi), non risultando tale dato in modo chiaro dalla rubrica.
Gli intimati hanno resistito con controricorso, eccependone l’inammissibilità, prima ancora dell’infondatezza.
E’ applicabile ratione temporis la L. n. 69 del 2009.
Proposta di decisione.
1. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1. Nell’esposizione del fatto, i ricorrenti si limitano a richiamare i dispositivi delle sentenze, di primo e secondo grado;
non è dato percepire, in modo inequivocabile, neanche la materia della controversia.
Nella esplicazione del motivo (o dei motivi) sono riprodotti stralci delle sentenze di primo e secondo grado.
Manca, pertanto, una parte espositiva sommaria del fatto sostanziale e processuale, sia autonoma, sia nell’ambito dell’articolazione del motivo (o motivi) di ricorso.
1.2. E’ principio costante nella giurisprudenza della Corte, quello secondo cui il requisito imposto dal citato art. 366, n. 3, deve reputarsi sussistente solo quando, ne contesto dell’atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti, ivi compresa la sentenza impugnata (per quest’ultimo profilo, Cass. n. 15808 del 2008; da ultimo Cass. n. 76 del 2010, rispetto al ricorso incidentale;
rispetto al ricorso principale, Cass. n. 2831 del 2009, Cass. n. 4823 del 2009).
L’esposizione sommaria dei fatti di causa sarebbe stata tanto più necessaria: – a) in presenza di domanda nei confronti dei proprietari venditori ( B.O.M., poi gli eredi C.D.); – b) in considerazione del secondo profilo, o secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti sembrano dolersi della mancata valutazione da parte del giudice di appello di tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto di riscatto, laddove avrebbe avuto rilevanza la posizione assunta dalle parti nel corso del giudizio di merito.
L’inammissibilità del ricorso principale è correlata alla sussistenza di precedenti conformi”;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;
che le parti, compresi i ricorrenti che hanno presentato memoria, non hanno mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna T.M. e T.A., in solido, al pagamento, in favore di G. C., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011