Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15337 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15337 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 8863-2014 proposto da:
COLONNESE ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati ANNA AMANTEA, DANTE STABILE giusta
mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

Data pubblicazione: 21/07/2015

rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,
ANTONELLA PATT ERI, LUIGI CALIULO, LIDIA
CARCAVALLO, giusta procura speciale a margine del controricorso e
ricorso incidentale;

nonché contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della
Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato TERESA
OTTOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUCIANA ROMEO giusta delega in calce al ricorso notificato;
– resistente avverso la sentenza n. 1207/2013 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO del 25/09/2013, depositata il 08/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
uditi gli avvocati Stabile ed Amantea difensori della ricorrente che si
riportano agli scritti;
udito l’Avvocato Preden difensore del controricorrente incidentale che
si riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso principale e
l’assorbimento dell’incidentale;
udito l’Avvocato Puglisi per Avvocato Romeo difensore del resistente
che si riporta agli scritti.

Ric. 2014 n. 08863 sez. ML – ud. 20-05-2015
-2-

– co.ntroricorrente e ricorente incidentale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

La Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del

Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta

della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto ex art. 13,
comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modifiche, in relazione
all’attività lavorativa svolta alle dipendenze della Marzotto Sud S.p.A..
2

Differenti erano state le ragioni che avevano indotto i giudici di

merito a respingere l’azionata domanda.
3.

Il giudice di primo grado aveva, infatti, ritenuto che nella specie

fosse maturata di cui all’art. 47, comma 5, del D.L. n. 269/2003,
convertito nella legge n. 326/2003 per avere la ricorrente presentato
domanda all’I.N.A.I.L. dopo la scadenza del telinine di 180 giorni
fissato da tale disposizione.
4.

La Corte territoriale, superata preliminarmente la questione della

necessità di una domanda amministrativa @n ragione del fatto che la
Santoro, non rientrando nella disciplina di cui all’art. 47, comma 5, del
di. n. 269/2003, non era tenuta obbligatoriamente alla presentazione
di tale domanda e, comunque, del fatto che una domanda era stata
presentata all’I.N.A.I.L.) escludeva che si fosse verificata la decadenza
“speciale” di cui all’art. 47, comma 5, del D.L. n. 269/2003, convertito
nella legge n. 326/2003 (essendo l’assicurata titolare di pensione da
epoca precedente l’entrata in vigore dell’art. 47 del D.L. n. 269/2003)
nonché quella “generale” di cui all’art. 47 della legge n. 639/1970
(ritenendo che tale decadenza non potesse trovare applicazione in
assenza di un obbligo di domanda amministrativa); rigettava tuttavia il
gravame ritenendo che fosse maturata la prescrizione decennale

Ric. 2014 n. 08863 sez. ML – ud. 20-05-2015
-3-

dall’attuale ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio

decorrente dalla data di pensionamento (rilevando che, senza ulteriori
atti interruttivi, la domanda giudiziaria nei confronti dell’I.N.P.S. era
stata presentata dopo la scadenza del suddetto temine di prescrizione).
5.

Avverso tale sentenza la parte ricorrente in epigrafe indicata

propone ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Resiste con controricorso l’I.N.P.S. e formula altresì ricorso

incidentale condizionato.
7.

L’I.N.A.I.L. ha depositato procura speciale in calce al ricorso

notificato.
8.

La ricorrente e l’I.N.P.S. hanno depositato memorie ai sensi

dell’art. 378 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

9.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed

erronea applicazione degli artt. 2934, 2935, 2938 cod. civ., 112, 329,
346 e 436 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.). Si duole
del fatto che il diritto alla rivalutazione contributiva non sia stato
considerato imprescrittibile, dovendosi ritenere, invece, colpiti da
prescrizione i ratei maturati oltre il termine decennale. Lamenta, in
ogni caso, che non sia stato considerato che la fondatezza
dell’eccezione di prescrizione per mancato esercizio del diritto
comporta l’esistenza di un diritto che non viene esercitato, laddove, nel
caso di specie, se pure potesse prefigurarsi una nascita ex lege del diritto
alla maggiorazione contributiva, era necessaria, per la sua sussistenza,
una “correlazione con il relativo presupposto” e cioè che fosse
accertata l’avvenuta esposizione ultradecennale al rischio qualificato

Ric. 2014 n. 08863 sez. ML – ud. 20-05-2015
-4-

6.

amianto. Sostiene, conseguentemente, che il dies a quo per la decorrenza
del teiiiiine prescrizionale non potesse essere individuato nella
erogazione della prestazione pensionistica non integrata ma nel rilascio
della certificazione da parte dell’I.N.A.I.L. (solo da questo momento,
infatti, il diritto poteva essere fatto valere). Si duole anche del fatto che

prescrizione (“quinquennale ovvero decennale dei ratei”) solo
genericamente sollevata dall’I.N.P.S..
10.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omessa decisione

in ordine all’ammissione delle prove per testi ed alla nomina di un
consulente tecnico d’ufficio per l’accertamento dell’esposizione
ambientale a rischio amianto.
11.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’I.N.P.S. denuncia la

violazione degli artt. 7 e 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e dell’art.
443 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Censura la sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto proponibile la domanda pur in
assenza di preventiva domanda amministrativa di prestazione
all’I.N.P.S. e della conseguente non assoggettabilità dell’azione
giudiziaria alla decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970.
12.

Il primo motivo di ricorso principale non è fondato (e

determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso principale
oltre che del ricorso incidentale).
13.

Quanto al rilievo relativo alla genericità dell’eccezione di

prescrizione formulata dall’I.N.P.S., questa Corte ha già da tempo
affermato che, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo
della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in
giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria
per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio

Ric. 2014 n. 08863 sez. ML – ud. 20-05-2015
-5-

la Corte territoriale abbia ritenuto fondata una eccezione di

jun’s concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime
prescrizionale per esso previsto dalla legge.
14.

Ne consegue che la riserva, alla parte, del potere di sollevare

l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il
menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di

indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata
dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle
quali spetta al potere – dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non
incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la
parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione
quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione
ordinaria decennale, o viceversa; e, dall’altro lato, il riferimento della
parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di
applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa
questione) di una norma di previsione di un termine diverso – cfr. Cass.
Sez. un. n. 10955 del 25 luglio 2002; id. Cass. n. 21377 del 10
novembre 2004; Cass. n. 25025 del 24 novembre 2006; Cass. n. 11843
del 22 maggio 2007; Cass. n. 21752 del 22 ottobre 2010; Cass. n. 1064
del 20 gennaio 2014 -.
15.

Nella fattispecie, quindi, la Corte di appello, nell’esaminare

l’eccezione di prescrizione (tempestivamente sollevata dall’I.N.P.S. in
sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e
riproposta in sede di appello), ben poteva d’ufficio, nell’ambito della

quaestio juris ritualmente devolutale, non solo determinare il regime
prescrizionale applicabile, bensì anche identificare il termine di
decorrenza della prescrizione stessa.
16.

Quanto alle ulteriori censure, vanno innanzitutto rilevati alcuni

profili di inammissibilità.
Ric. 2014 n. 08863 sez. ML – ud. 20-05-2015
-6-

profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o

17.

A sostegno della imprescrittibilità del diritto per cui è causa la

ricorrente richiama la pronuncia di questa Corte, a sezioni unite, n.
10955 del 25/7/2002 ed il passaggio contenuto nella stessa secondo
cui: “….ferma restando l’imprescrittibilità del diritto alla prestazione
previdenziale o assistenziale garantita dall’art. 38 Cost. in quanto

può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i
singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun
mese o da scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono
espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati ratei”.
18.

Tuttavia la ricorrente non specifica le ragioni per le quali il

beneficio di cui si discute dovrebbe essere assimilato ad alcuno dei
diritti presi in considerazione nella decisione sopra citata.
19.

Né invero risulta denunciata una qualche illogicità giuridica nella

ricostruzione dell’intero sistema normativo in relazione alla, da una
parte, ritenuta insussistenza di un obbligo di domanda amministrativa e
correlativa esclusione della decadenza “generale” di cui all’art. 47 della
legge n. 639/1970 (questioni collegate a quella per cui è causa e sulle
quali, peraltro, non può dirsi formato il giudicato in ragione del ricorso
incidentale proposto dall’I.N.P.S.) e, dall’altra, ritenuta maturata
prescrizione.
20.

In ogni caso la giurisprudenza di questa Corte ha ormai da

tempo affermato, anche con riferimento alle domande giudiziarie
avanzate da soggetti già pensionati, che ciò che si fa valere non è il
diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla
rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o
ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa,
bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini
pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua
Ric. 2014 n. 08863 sez. ML – ud. 20-05-2015
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connesso ad uno status del cittadino, si prescrivono (oppure da essi si

specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed
essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza
dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il
diritto al trattamento pensionistico.
21.

E’ stato così innanzitutto chiarito: “È opportuno anche rilevare

all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda di
riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto, nonostante
incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005)”.
22.

E’ stato, poi, precisato che “nel caso di specie si tratta di

rivalutare non già l’ammontare di singoli ratei bensì i contributi
previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria” – Cass. 12685
del 19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010; Cass. n. 8926 del
19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 marzo 2014; Cass. n. 7934 del 4
aprile 2014; Cass. n. 13578 del 13 giugno 2014 – ed anche specificato
che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità
del diritto a pensione, in quanto “tale particolarissimo regime non si
estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione
contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del
procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretto al
riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto
sembra non potersi dubitare, stanti i vincoli sostanziali, temporali e
procedurali posti dalla legislazione in materia” – cfr. Cass. n. 1629 del 3
febbraio 2012; id. Cass. n. 11400 del 6 luglio 2012; Cass. n. 14531 del
16 agosto 2012; Cass. n. 14472 del 14 agosto 2012; Cass. nn. 20031 e
20032 del 15 novembre 2012; Cass. n. 27148 del 4 dicembre 2013;
Cass. n. 4778 del 27 febbraio 2014 -.
23.

L’affermazione che la protezione costituzionale del diritto

previdenziale – che ne determina l’imprescrittibilità – “non si estende a
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-8-

che dal sistema è ricavabile l’onere degli interessati di proporre

tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione
contributiva” era stata già contenuta nelle decisioni di questa Corte n.
7138 del 29 marzo 2011 e n. 12052 del 31 maggio 2011.
24.

In senso analogo si è espressa Cass. n. 11399 del 6 luglio 2012

che ha valorizzato la circostanza che l’esposizione all’amianto e la sua

dall’interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell’ente
previdenziale onerato dell’applicazione del moltiplicatore contributivo
attraverso un’apposita domanda amministrativa e a darne
dimostrazione.
25.

Nella sentenza n. 6382 del 24 aprile 2012, e con riguardo alla

questione della decadenza “generale” di cui all’art. 47, si è ancora più
espressamente operata una distinzione tra il diritto per cui è causa ed il
diritto a pensione così precisandosi: “La richiamata decisione di questa
Corte n. 12720/2009 appare non pertinente nel caso in esame perché,
come già detto, nella presente controversia non si dibatte del diritto
all’adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta. La
sollevata questione di legittimità costituzionale della norma di cui
all’art. 47 per violazione dell’art. 38 Cost. (…..) appare comunque
manifestamente infondata in quanto il termine decadenziale appare
congruo in ordine ad una piena ed effettiva tutela e garanzia
dell’interesse costituzionalmente garantito del diritto a pensione, che nel caso in esame – peraltro non viene affatto travolto in quanto tale
dalla norma in discussione. Si tratta di benefici aggiuntivi che, richiesti
in via amministrativa, andavano poi rivendicati entro un termine del
tutto ragionevole, al Giudice, il che non è avvenuto per fatto
addebitabile al ricorrente, il quale certamente così agendo non ha perso
l’effettività del diritto (nel suo nucleo sostanziale) riconosciutogli
all’art. 38 Cost.”.
Ric. 2014 n. 08863 sez. ML – ud. 20-05-2015
-9-

durata sono “fatti” la cui esistenza è conosciuta soltanto

26.

Va anche richiamata la pronuncia della Corte costituzionale 26

febbraio 2010, n. 71 che, ribadendo che il diritto a pensione, come già
affermato dalla precedente Corte cost. 22 luglio 1999, n. 345, è
“fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile”, ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 504,

non contrasta, poi, con gli artt. 31 e 37 della Costituzione, in quanto
non incide sull’an del diritto alla pensione, ma solo marginalmente sul
quantum; laddove il mancato aumento del trattamento previdenziale
goduto da chi, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001,
già era in pensione, non vale a far considerare tale emolumento
insufficiente ai fini della tutela imposta dalle norme costituzionali
indicate”.
27.

La giurisprudenza di legittimità è, dunque, ormai attestata sulla

configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della
posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a
pensione (solo questo primario ed intangibile – Cass., sez. un., 10
giugno 2003, n. 9219 -) che sorge in conseguenza del “fatto” della
esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica
avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel
sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante
la sua indubbia strumentalità, “costituisce una situazione giuridica
dotata di una sua precisa individualità”, potendo spiegare effetti
molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e
costituire oggetto di autonomo accertamento.
28.

Non si è, allora, in presenza di una prestazione previdenziale a

sé stante ovvero di una pretesa all’esatto adempimento di una
prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte ma di
una situazione giuridica ricollegabile ad un “fatto” in relazione al quale
Ric. 2014 n. 08863 sez. ML – ud. 20-05-2015
-10-

della 1. 24 dicembre 2007, n. 244, osservando che “la norma censurata

viene ad essere determinato – in via meramente consequenziale -, con
la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione (“la
disposizione di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 [•••]
non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un
sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la

n. 376 -).
29.

Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione

ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno
pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda
amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto.
30.

Non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del

credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente),
bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
31.

Alla luce del suddetto orientamento (confermato dalla

recentissima Cass. n. 17941 del 13 agosto 2014) non vi è ragione per
non ritenere che, proprio perché vi è differenza tra diritto alla
rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai
singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e
non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).
32.

Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha ritenuto, con

una motivazione in fatto che non ha formato oggetto di specifica
censura da parte della parte ricorrente (ancorché nella prospettiva della
novella di cui all’art. 54, primo comma, lett. b, del d.l. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nei termini chiariti
da Cass., Sez. Un., n. 8053 del 7 aprile 2014), che detta consapevolezza
fosse coincisa con il pensionamento (essendo già a tale data “nota e
rimediabile la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione
contributiva, in sussistenza delle medesime condizioni di esposizione
Ric. 2014 n. 08863 sez. ML – ud. 20-05-2015
-11-

determinazione della pensione” – così Corte cost. 20 novembre 2008,

all’amianto già accertate da questa Corte con sentenza n. 1169/2010
del 27/10/2010 ed altre successive”); era da tale momento che il
lavoratore poteva agire in giudizio.
33.

Né vale ad incidere sul regime della prescrizione nei termini

indicati, il richiamato art. 1, comma 115, della legge n. 190 del

categorie di assicurati ed in presenza di determinati presupposti (e così,
in particolare, agli assicurati “all’assicurazione generale obbligatoria,
gestita dall’I.N.P.S., e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali, gestita dall’I.N.A.I.L., dipendenti da aziende che hanno
collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività
lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva
l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo
superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che,
avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003,
abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici
previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326”) il più favorevole incremento contributivo di cui all’art. 13, co.
8, 1. 27 marzo 1992 n. 257, a condizione che ottemperino all’onere di
presentare all’I.N.P.S. apposita istanza amministrativa entro il termine
del 30 giugno 2015 (come prorogato dall’art. 12 vides bis del D.L. 31

dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, nella legge 27
febbraio 2015,11. 11).
34.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso principale

deve essere rigettato (con assorbimento di quello incidentale).
35.

La controvertibilità e complessità delle questioni trattate

giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.

Ric. 2014 n. 08863 sez. ML – ud. 20-05-2015
-12-

23/12/2014, trattandosi di norma che attribuisce solo ad alcune

36.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo

posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità
dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della

contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale
pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al
fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa
valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa
per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la
previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano
funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle,
pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n.
22035/2014).

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito
l’incidentale condizionato; compensa le spese del presente giudizio di
legittimità. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 20 maggio 2015.

sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore

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