Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15337 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11518/2015 proposto da:

COMUNE DI POZZUOLI – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante Dirigente dell’Avvocatura pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso dagli

avvocati DOMENICO ROMANO ed ALDO STARACE;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE

CIVILE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

G.G., G.M.A., GU.GU., B.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1082/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Comune di Pozzuoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza n. 1082/2014 emessa dalla Corte d’appello di Napoli, depositata il 10 marzo 2014, con la quale è stato rigettato l’appello incidentale proposto dal medesimo avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli n. 8012/2006, con la quale l’ente era stato condannato al pagamento dell’indennizzo del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, ex art. 15 sexies, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74, in favore di G.G., G.M.A., Gu.Gu., B.C. per la demolizione, disposta con ordinanza del Sindaco del Comune di Pozzuoli n. 32212 del 1984, di un fabbricato di loro proprietà che, per il fenomeno del bradisismo verificatosi in area flegrea, minacciava di crollare;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha replicato con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, il potere di ordinanza spettante al sindaco per i provvedimenti contingibili ed urgenti a fini di pubblico interesse appartenga allo Stato, ancorchè nel provvedimento siano implicati interessi locali, poichè il sindaco agisce quale ufficiale del governo, sicchè nel giudizio promosso dal privato per la corresponsione dell’indennizzo riconosciuto dal D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, art. 15 sexies, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74, per la demolizione di un proprio fabbricato in conseguenza del fenomeno del bradisismo nel Comune di Pozzuoli, la legittimazione passiva va riferita esclusivamente allo Stato (Cass. 28/2/2014, n. 4812; Cass. 20/8/2014, n. 18064; Cass. 31/10/2014, n. 23271; Cass. 20/12/2016, n. 26337);

di conseguenza, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia facendo applicazione del principio di diritto suesposto, e che dovrà provvedere, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, debba darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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