Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15337 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 17/07/2020), n.15337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28656-2018 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO

91, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE D’OTTAVIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE D’OTTAVIO;

– ricorrente –

contro

VAPI SRL, in persona del curatore fallimentare, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIANGELA

PETULLA’;

– controricorrente –

avverso il decreto n R.G. 4248/2016 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositato il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- F.D. ha presentato domanda di insinuazione in via privilegiata nel passivo fallimentare della s.r.l. VAPI, per crediti stipendiali relativi al periodo a correre dal novembre 2012 al giugno 2013, nonchè per crediti da TFR e da ferie non godute. Il giudice delegato ha ammesso i crediti per somme minori alla richiesta che era stata avanzata, osservando che in data 12 aprile 2013 risultava eseguito un bonifico bancario in favore del dipendente.

2.- Con ricorso del novembre 2016, Furfari ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Reggio Calabria. Ha osservato, in particolare, che il bonifico in questione era stato effettuato dal datore di lavoro in sostituzione di un precedente assegno non andato a buon fine; che lo stesso riguardava il pagamento di altro credito, per stipendi maturati per attività lavorativa svolta in epoca precedente al novembre 2012; che sul proprio conto corrente la somma di cui al bonifico risultava accreditata con la causale “in pagamento di assegno non andato a buon fine”.

3.- Con decreto depositato il 23 luglio 2018, il Tribunale reggino ha respinto il ricorso.

4.- Il decreto ha rilevato, in proposito, che l’assunto dell’opponente – per cui il “bonifico sostituiva un precedente assegno non andato a buon fine consegnatogli dal datore di lavoro in pagamento di stipendi antecedenti al mese di novembre 2012” – non era condivisibile perchè il ricorrente “non solo non ha prodotto neppure in copia del preteso assegno, ma non ha neanche indicato, nè tanto meno ha offerto di provare alcun aspetto (anche solo temporale) del rapporto di lavoro che si sarebbe svolto in nero”.

5.- Avverso questa decisione F.D. presenta ricorso, svolgendo un motivo di cassazione della medesima.

Resiste, con controricorso, il Fallimento.

6.- Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- Il motivo di ricorso lamenta “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in relazione agli artt. 1193, 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il creditore, a fronte della prova offerta dalla Curatela dell’avvenuto bonifico di Euro 9.677,98 in data 12.04.2013, seppur pacificamente oltre che documentalmente effettuato “in sostituzione di un assegno”, fosse tenuto ad allegare e provare, e non avrebbe invece provato, l’esistenza di crediti diversi da quelli esposti nell’istanza di ammissione al passivo e nel ricorso in opposizione allo stato passivo, ai quali aveva affermato dover essere imputato il predetto versamento”.

Espone al riguardo il ricorrente che la “regola generale vede il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo dal quale il suo diritto è originato e non anche del mancato pagamento, giacchè il pagamento integra un fatto estintivo dell’obbligazione, la cui prova incombe al debitore che lo eccepisca”. “L’onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta un prius logico rispetto all’onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l’onere del creditore acquista la sua ragion d’essere solo dopo che il creditore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo”.

“Se l’onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che ciò non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di bonifico il cui versamento è stato eseguito a pagamento di assegno, che per sua natura presuppone l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa) così da ribaltare nuovamente l’onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque il collegamento dell’assegno con i crediti azionati”.

8.- Il ricorso non può essere accolto.

Nella specie, il Fallimento – richiesto del pagamento di un credito per prestazioni lavorative da Furfarì – ha eccepito l’avvenuta estinzione della relativa obbligazione a mezzo di un’attribuzione patrimoniale a suo tempo effettuata dalla società poi fallita a mezzo bonifico bancario. A ciò F. ha replicato adducendo che la detta attribuzione riguardava, in realtà, il pagamento di un altro suo credito, come relativo ad altre, e precedenti, prestazioni lavorative, compiute “in nero”: e senza in alcun modo contestare la circostanza dell’avvenuto bonifico e dell’avvenuta percezione delle somme portate da questo.

Posta una simile allegazione – che, come si vede, sta a monte di un qualsiasi riferimento alla figura dell’imputazione di pagamento -, F. non poteva non avere l’onere della dimostrazione dell’effettiva sussistenza di quanto appena allegato: di dare la positiva prova dell’esistenza di questo asserito credito, quale (anteriore e) diverso da quello per cui stava agendo in giudizio; di avere realmente posto in essere le prestazioni “in nero”.

Non viene a interrompere questa sequenza logica, peraltro affatto ordinaria, la circostanza che – secondo la formula espositiva prescelta dal ricorrente – l’effettuazione del bonifico è stato. eseguita “a pagamento di assegno”. Secondo la stessa prospettazione del ricorrente, l’assegno (“non andato a buon fine”) era stato tratto dalla società poi fallita a favore diretto del ricorrente e per pagare l’asserito credito relativo alle prestazioni lavorative “in nero”: l’assegno interveniva, dunque, tra parti dirette, senza di conseguenza produrre alcuna astrattezza o alterazione della causa. Che per l’appunto rimaneva proprio una causa solvendi.

9.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 3.100.00 (di cuì Euro 100,00 per esborsì), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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