Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15337 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 12/07/2011), n.15337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15570/2010 proposto da:

Z.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27, presso lo studio dell’avvocato

D’AMARIO Rodolfo, che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 802/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

” Z.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il dispositivo di sentenza della Corte di appello, emesso il 23 febbraio 2010 e notificato – in forma esecutiva con atto di precetto – il 26 aprile 2010, con il quale veniva dichiarato cessato il contratto di locazione tra le parti.

Al ricorso è applicabile ratione temporis la L. n. 69 del 2009.

In atti non risulta prodotta la sentenza completa di motivazione.

Proposta di decisione Il ricorso è inammissibile, essendo stato impugnato un provvedimento contro il quale non è proponibile il ricorso per Cassazione.

Il potere di ricorrere per cassazione non sorge con la semplice conoscenza del dispositivo della sentenza, ma presuppone che questa sia stata depositata in cancelleria, completa nei suoi elementi costitutivi; solo con tale adempimento la decisione può essere investita di censure specifiche e motivate mediante impugnazione;

dovendo l’impugnazione fare puntuale riferimento alle ragioni della sentenza impugnata, in riferimento ai motivi denunciabili a norma dell’art. 360 c.p.c., non è legittimamente esperibile in base alla mera soccombenza (Cass. S.U. n. 16399 del 2007).

Nè, trattandosi di cosiddetto processo locatizio, in cui è intervenuto l’inizio dell’esecuzione della sentenza in base al solo dispositivo, può prospettarsi l’applicazione dell’art. 433 c.p.c., comma 2, concernente il processo di appello.

A prescindere dalla mancanza, nella specie, della riserva dei motivi richiesta dalla suddetta norma, costituisce essenziale ostacolo il carattere pacificamente speciale dell’art. 433 cit., pertanto non suscettibile di interpretazione analogica.

Naturalmente, la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto – prima che la sentenza acquisti con il deposito giuridica esistenza – erroneamente contro il dispositivo della sentenza di appello letto in udienza, non comporta l’irreparabile consunzione del diritto d’impugnare la sentenza dopo il deposito della stessa, sempre che non siano decorsi i termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c..

Nel senso suddetto si è già espressa la Corte (Cass. n. 24100 del 2006, oltre alla decisione delle S.U. richiamata)”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che le parti non hanno mosso rilievi;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile;

che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria 12 luglio 2011

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