Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15336 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 25/07/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 25/07/2016), n.15336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

CICAI MARCHE SOCIETA’ CONSORTILE, (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato

Arturo Pardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.

Stefano Valentini, in Roma, via F. Corridoni 14, come da procura in

calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Fallimento CICAI MARCHE SOCIETA’ CONSORTILE, (c.f. (OMISSIS)), in

persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato

Roberto Pazzi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Fabio Spaziani, in Roma, via Costantino Morin 45, come da procura in

calce al ricorso.

– controricorrente –

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., in persona del legale rappresentante

p.t.;

– intimata-

per la cassazione della sentenza n. 514/2015 della Corte d’appello di

Ancona, depositata il 15.4.2015, nel giudizio iscritto al n.

721/2014 r.g.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 12 luglio 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

uditi per la ricorrente l’avv. A. Pardi e per il resistente l’avv. G.

Arezzini;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento, non

opponendosi all’eventuale rinvio per integrazione del

contraddittorio.

Fatto

IL PROCESSO

Cicai Marche Società Consortile impugna la sentenza della Corte d’appello di Ancona 15.4.2015, n. 514/2015, che ebbe a respingere il reclamo interposto dalla medesima, avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento resa da Tribunale di Pesaro 14.5.2014, su istanza dei creditori Mitsubishi Electric Europe B.V., Ariston Thermo s.p.a., Unical A.G. s.p.a. e P.C., nonchè avverso il decreto di inammissibilità pronunciato in precedenza dal medesimo Tribunale, sulla proposta di concordato preventivo avanzata dalla società entro il termine accordato dopo il deposito del ricorso contenente una domanda di concordato preventivo con riserva.

Secondo la corte d’appello, correttamente il tribunale aveva dichiarato inammissibile detta proposta di concordato, a causa dei pagamenti nei confronti di alcuni professionisti incaricati di curarne la stesura, effettuati dalla proponente proprio durante i termini accordati dal collegio per il deposito della proposta e del piano, in quanto siffatti crediti – irrilevante la circostanza che fossero sorti prima o dopo il deposito della domanda con riserva -, avrebbero potuto assumere rango prededucibile solo a seguito dell’intervenuta ammissione al concordato, in concreto poi non avvenuta. Con il risultato, a parere del giudice di merito, che avendo Cicai Marche Società Consortile mediante siffatti pagamenti posto in essere atti di straordinaria amministrazione non autorizzati dal tribunale, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 7, sussistevano le condizioni previste falla L. Fall., art. 173 per la revoca dell’ammissione e, quindi, per la non ammissione della stessa al concordato preventivo.

Il ricorso è affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la curatela del fallimento della Cicai Marche Società Consortile. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione della L. Fall., art. 111, in quanto i crediti vantati dai professioni incaricati della stesura del piano e della proposta, vantavano di certo il rango predudicibile, non costituendo il relativo pagamento atto di frode ai danni dei creditori.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. Fall., art. 161, comma 7, e art. 167, nonchè l’omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto la corte non ha pronunciato sulla dedotta circostanza che gli incarichi professionali, concernenti la stesura della proposta e del piano, sarebbero stati conferiti soltanto dopo il deposito della domanda di concordato preventivo in bianco, qualificandosi quindi l’erogazione dei relativi compensi, come atto di ordinaria amministrazione, non bisognoso di autorizzazione da parte del tribunale o del giudice delegato.

Con il terzo motivo assume l’istante la violazione della L. Fall., art. 111 in quanto, se si dovesse ritenere, come ha sostenuto il tribunale nel decreto di inammissibilità del concordato, che gli incarichi professionali in discussione erano stati conferiti prima del deposito della domanda di concordato preventivo con riserva, si tratterebbe comunque di atti funzionali alla procedura e, perciò, sicuramente prededucibili.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omessa motivazione del giudice del reclamo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sulla circostanza che, pure a ritenere gli incarichi professionali in oggetto come conferiti prima del deposito della domanda di concordato in bianco, trattandosi di rapporti pendenti L. Fall., ex art. 169-bis, il relativo adempimento costituiva atto di ordinaria amministrazione, senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte del collegio.

Rileva Il Collegio che – come fatto presente nel corso della relazione d’udienza nè il ricorso nè il controricorso risultano notificati ad Ariston Thermo s.p.a., Unica A.G. s.p.a. e P.C., già creditori istanti per il fallimento, reclamati avanti alla corte d’appello e litisconsorti necessari (tali già per Cass. 2796/1997, ma in una lettura della L. Fall., art. 18 che può dirsi ancora attuale, ove si stabilisce – al comma 6 ora vigente – che il ricorso va notificato a cura del reclamante, al curatore e “alle altre parti”), benchè non costituiti in quel procedimento. Se è vero dunque che “nell’ipotesi di litisconsorzio necessario l’impugnazione notificata nel termine solo ad alcuni dei litisconsorzi ha effetto conservativo ed impedisce, quindi, il verificarsi della decadenza che normalmente consegue all’inutile decorso dei termini perentori” (Cass. 2652/1968), cionondimeno occorre, anche iussu judicis, procedere alla prescritta integrazione del contraddittorio, altresì nel presente procedimento di cassazione, per la sua corretta procedibilità e trattazione. Infatti l’omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza della integrazione del contradditorio, su iniziativa e ordine del giudice, salvo che la parte abbia essa stessa provveduto ad una tardiva notifica (Cass. 18364/2013), circostanza non emersa.

PQM

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ariston Thermo s.p.a., Unical A.G. s.p.a. e P.C., assegnando il termine fino al 30 settembre 2016 per l’incombente e rinviando la trattazione del ricorso all’udienza del 9 novembre 2016.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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