Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15336 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15336 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 17933-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in Persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso FAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ARKE0 IMMOBILIARE SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 65/15/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 31/01/2011,
depositata il 24/05/2011;

G3(6

Data pubblicazione: 21/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
La CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza n.65115111, depositata il
24.5.2011, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la
sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato l’avviso di rettifica e
liquidazione emesso per la ripresa a tassazione dell’imposta di registro in
relazione all’atto di costituzione di una società in nome collettivo Arkeo
Immobiliare di Aprea Lucia s.n.c. mediante conferimenti di immobili,
apparentemente qualificati dai soci come conferimenti di azienda e di rami di
azienda.
Il giudice di appello riteneva che i giudici di primo grado avevano “…ben
evidenziato la natura del contenzioso, traendo conclusioni diametralmente
opposto rispetto a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate”. Secondo la
CTR l’istituto dell’abuso del diritto in funzione antielusiva doveva essere
utilizzato con circospezione dall’Amministrazione finanziaria in relazione agli
effetti che avrebbe potuto produrre sulle attività economiche e produttive dei
contribuenti, potendo emergere “…solo laddove vi siano prove documentarie
inconfutabili che ci si trovi di fronte ad un’evidente operazione posta in essere
al solo scopo di elusione fiscale…”. Nè poteva essere concesso
all’amministrazione di sindacare l’operato dell’imprenditore anche nel caso in
cui questi avesse adottato scelte economiche non in linea con la conduzione
standard dell’azienda, ma comunque orientate ad una strategia di acquisizione
di nuovi mercati.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi, al quale la Arkeo Immobiliare s.r.1., evocata in giudizio a seguito di
rinnovazione della notifica del ricorso disposta con ordinanza interlocutoria di
questa Corte n.20492/14, non ha fatto seguire il deposito di difese scritte.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art.36 c.2 n.4 d.lgs.n.546/92. Il
giudice di appello, recependo la decisione di primo grado che aveva escluso la
possibilità di considerare, ai fini dell’imposizione fiscale, l’atto negoziale in
relazione a circostanze ed elementi diversi da quelli risultanti dal documento,
non aveva esaminato le doglianze esposte in appello dall’Ufficio, a cui tenore il
reale contenuto dei conferimenti operati dai soci aveva riguardato singoli cespiti
immobiliari e non le aziende o i rami di azienda.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.20 dPR n.131/1986.La
CTR aveva erroneamente escluso la possibilità che ai fmi impositivi l’atto
negoziale potesse essere qualificato anche in relazione ad elementi diversi da
quelli risultanti dal negozio e, per altro verso, per avere negato la possibilità di
riconfigurare il contenuto sostanziale dell’atto negoziale alla luce della figura
del c.d. abuso del diritto. L’intento effettivamente perseguito dalle parti era
stato quello di non corrispondere l’imposta proporzionale sui conferimenti
immobiliari, sostituendovi quella in misura fissa prevista per i conferimenti di
azienda o di ramo d’azienda al solo fine di ridurre il carico fiscale.

Ric. 2012 n. 17933 sez. MT – ud. 10-06-2015
-2-

CONTI.

Il primo motivo è infondato. La CTR ha esaminato l’appello dell’Agenzia
ritenendo insussistenti i presupposti dell’abuso del diritto. Non ricorre pertanto
un’ipotesi di nullità della sentenza.
Il secondo motivo è manifestamente fondato nei termini di seguito specificati.
La CTR ha rigettato l’appello dell’Agenzia ritenendo per un verso di non
ravvisare nel caso di specie l’ipotesi di abuso del diritto e, per altro verso,
concordando con l’assunto del primo giudice- non richiamato espressamente
ma riportato dalla ricorrente nel ricorso per cassazione- secondo il quale
l’Ufficio avrebbe dovuto attenersi esclusivamente alle clausole contrattuali, non
essendo a questi consentito di modificarne le risultanze attraverso la
ponderazione di elementi non emergenti dal documento sottoposto a
registrazione.
Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte si è ormai assestata nel senso che
in tema di determinazione dell’imposta di registro, in caso di pluralità di atti non
contestuali va attribuita preminenza, in applicazione dell’art. 20 del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, alla causa reale dell’operazione economica rispetto alle
forme negoziali adoperate dalle parti, sicché, ai fini della individuazione del
corretto trattamento fiscale, è possibile valutare, ai sensi dell’alt 1362, secondo
comma, cod. civ., circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti
dal tenore letterale delle previsioni contrattualiCass.n.6405/14 ;Cass.n.14150/13 ;Cass. n.2713/2002,Cass.n.10743/2013-.
A tali principi non si è uniformato il giudice di appello, il quale ha recepito
l’impostazione del giudice di primo grado, riportata testualmente a pag.5 del
ricorso, a cui tenore era impossibile modificare il contenuto delle clausole
negoziali alla stregua di negozi giuridici precedenti e successivi. In tal modo, il
giudice di merito ha ritenuto di non potere esaminare gli elementi che l’Ufficio
aveva dedotto nel corso del giudizio di merito- riportati nell’atto di appelloriprodotto in ricorso a pag.5- dai quali sarebbe stato possibile riqualificare
l’operazione di conferimento di azienda -come descritta negli atti sottoposti a
registro- in termini di conferimento di immobili, per il quale è dovuta l’imposta
proporzionale.
Alla stregua delle superiori considerazioni il secondo motivo di ricorso è
fondato e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della
CTR dell’Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia
Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio
Così deciso il 10 giugno 2015 nella camera di consiglio della sesta sezione
civile in Roma.

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