Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15336 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29202/2014 proposto da:

D.B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V. ATTILIO

REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato MARILISA PRESTANICOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO RUSSELLO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto n. Cron. 15292/2014 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositato il 30/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

D.B.V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Agrigento, depositato il 30 ottobre 2014, con il quale era stata dichiarata inammissibile per tardività l’opposizione allo stato passivo del Fallimento della società (OMISSIS) s.r.l.;

la procedura intimata non ha svolto attività difensiva;

considerato che:

il Tribunale di Agrigento ha considerata tardiva l’opposizione del D.B. per non avere quest’ultimo depositato la comunicazione del deposito dello stato passivo in cancelleria, a suo dire inviatagli dal curatore in data 12 gennaio 2014 mediante p.e.c., in tal modo non ottemperando all’onere – sul medesimo incombente – di dimostrare la tempestività dell’opposizione;

ritenuto che:

contrariamente a quanto affermato dal Tribunale nel decreto impugnato, non è il ricorrente a dover fornire la dimostrazione della tempestività dell’opposizione, ai sensi della L. Fall., art. 99, ma è il curatore ad essere onerato della prova del ricevimento della comunicazione del deposito dello stato passivo in cancelleria, dalla quale decorre in termine per l’opposizione, mediante la produzione del relativo avviso, disponendo egli di tale documento in quanto acquisito al fascicolo fallimentare, ed essendo regolato il riparto dell’onere probatorio secondo il principio della vicinanza o prossimità della prova (Cass. 01/12/2016, n. 24551; Cass. 04/05/2012, n. 6799; Cass. 07/09/2005, n. 17829) in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, l’impugnato decreto debba essere, pertanto, cassato con rinvio al Tribunale di Agrigento in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, debba darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso; cassa il decreto impugnato; rinvia al Tribunale di Agrigento in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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