Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15336 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 17/07/2020), n.15336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27311-2018 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SCIPIO

SLATAPER 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DE CARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO PLATI’;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI

PARIOLI 40, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA VURRO, (STUDIO

LEGALE TASSONI) rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO CORRADO

TERRANOVA;

– controricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI

PARIOLI 40, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA VURRO, STUDIO

LEGALE TASSONI), rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO CORRADO

TERRANOVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 901/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Nel dicembre 2010, F.M. ha convenuto avanti al Tribunale di Catanzaro M.S. e C.G., chiedendo l’accertamento della nullità della cessione di quote della s.r.l. Quasar Sud effettuata da C.F. a favore di questi soggetti.

A sostegno della propria domanda ha rilevato che tale cessione era stata posta in violazione della norma dell’art. 2479 c.c., comma 2, n. 5, poichè risultava mancante di approvazione da parte dell’assemblea sociale di Quasar Sud. A seguito della cessione M.S., prima titolare di una quota pari al 33% del capitale sociale, veniva a raggiungere una quota di partecipazione pari al 51%: ciò modificava in modo rilevante la posizione di socia dell’esponente, ferma a una partecipazione del 18%.

2.- Con sentenza depositata il 7 ottobre 2013, il Tribunale ha respinto la domanda.

F.M. ha proposto appello avanti alla Corte di Catanzaro. Che lo ha respinto, con pronuncia depositata il 10 maggio 2018.

Nel confermare la decisione del giudice del primo grado, la Corte territoriale ha rilevato che la fattispecie non proponeva un caso di “diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468 c.c., comma 4, e, dunque, di quei particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili attribuiti a singoli soci dall’atto costitutivo”; proponeva, piuttosto, un caso di “trasferimento della partecipazione del socio Capano ai soci M. e C., trasferimento che, in tesi, priverebbe il socio di minoranza di qualsivoglia potere in ordine alla gestione della società”.

Quest’ultima ipotesi nella specie non rientra – ha proseguito il giudice del merito – nel campo di applicazione dell’art. 2479, comma 2, n. 5: “posto il principio della libera circolazione delle quote ex art. 2469 c.c.” e posto pure che l’art. 8 dello statuto della Quasar Sud dispone che “le quote sono trasferibili ai sensi di legge”.

3.- Avverso questa sentenza è insorta F.M., proponendo ricorso per cassazione affidato a un motivo.

Con distinti controricorsi, hanno resistito M.S. e

C.G..

M.S. ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso lamenta la violazione dell’art. 2479, comma 2, n. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha commesso un “duplice errore di diritto”. Il primo consiste nell’avere sostenuto che “nell’art. 2479, comma 2, n. 5, non sarebbero ricompresi i diritti riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili”: per contro, tali diritti rientrano sicuramente nell’ambito ricoperto dalla disposizione citata.

Il secondo errore sta nell’avere “ricompreso il particolare diritto riguardante l’amministrazione o la distribuzione degli utili quale attribuzione in capo al socio dall’atto costitutivo”. Per contro argomenta il motivo – “a mente dell’art. 2479 c.c., comma 2, n. 5, la rilevante modificazione del diritto dei soci, cui fa riferimento la norma in commento, non deriva dalla attribuzione in capo al socio dAll’atto costitutivo, cosicchè i diritti dei soci attengono ai diritti che vengono a costituirsi in capo al socio medesimo per il solo effetto della qualità di socio e non per effetto dell’attribuzione al socio secondo quanto disposto dall’atto costitutivo”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il motivo non sì confronta in alcun modo – nè in punto di intestazione, nè in punto di svolgimento – con la motivazione articolata dalla Corte di Appello.

Questa, per la verità, è chiarissima nel fondare la soluzione adottata sulla constatazione che lo statuto della s.r.l. Quasar Sud ammette la circolazione delle quote “ai sensi di legge”, così riportandosi al principio generale della libera circolazione delle partecipazioni nella s.r.l., che è enunciato nell’art. 2469 c.c., comma 1.

Posta una simile regolamentazione, non ha evidentemente luogo di discutere di una eventuale applicazione della norma dell’art. 2479. La questione risulta compiutamente risolta a monte: la partecipazione del socio nella società risulta conformata in modo da non possedere alcun potere, o diritto, di interferire sulla circolazione delle quote sociali e, dunque, pure sulla misura di partecipazione concretamente posseduta dagli altri soci.

6.- Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 5.100.00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, a favore di ciascuno dei controricorrenti.

Dà atto, aì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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